L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  concernente
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141 del 6  agosto  1999,  concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro,  del   bilancio   e   della   programmazione   economica   la
determinazione, d'intesa con  le  amministrazioni  competenti,  della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei
per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che  prevede
che il recupero, nei confronti delle amministrazioni  e  degli  altri
organismi titolari degli interventi,  delle  risorse  precedentemente
erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.
183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi,
anche  mediante  compensazione  con  altri  importi  spettanti   alle
medesime amministrazioni ed organismi, sia  per  lo  stesso  che  per
altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di
rotazione; 
  Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del  Consiglio  del
17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2021-2027; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  giugno  2021,  recante  le  disposizioni   comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna  e
allo  Strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1056/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  24  giugno  2021  che  istituisce  il  Fondo  per  una
transizione giusta; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale  europeo
Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR) e al Fondo di coesione; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2021/1130/UE del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco  delle  regioni
ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo  regionale
e  del  Fondo  sociale  europeo  Plus  nonche'  degli  Stati   membri
ammissibili al finanziamento del Fondo di  coesione  per  il  periodo
2021-2027; 
  Vista  la  delibera  CIPESS  n.  78/2021  del  22   dicembre   2021
concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027  e
l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027  e
definizione dei criteri di  cofinanziamento  pubblico  nazionale  dei
programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  C(2022)
4787  del  15  luglio  2022  che  approva  il   citato   accordo   di
partenariato; 
  Viste le decisioni della Commissione europea, di cui  alla  tabella
allegata, con le quali sono stati  approvati  i  Programmi  regionali
(PR) e nazionali (PN) cofinanziati dal  FESR,  dall'FSE+  e  dal  JTF
dell'obiettivo  Investimenti  in  favore  dell'occupazione  e   della
crescita, programmazione 2021-2027; 
  Considerato che  il  cofinanziamento  statale,  in  base  ai  piani
finanziari delle decisioni  vigenti  di  approvazione  dei  programmi
regionali FESR e FSE+ ammonta rispettivamente a  euro  313.046.225,73
ed euro 36.649.991,52; 
  Considerato che  il  cofinanziamento  statale,  in  base  ai  piani
finanziari delle decisioni  vigenti  di  approvazione  dei  programmi
nazionali  FESR,  FSE+  e  JTF   ammonta   rispettivamente   a   euro
354.975.139,73, euro 1.041.094.121,50 ed euro 64.251.019,42; 
  Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di  rotazione
a  fronte  FESR,  FSE+  e  JTF  ammonta   complessivamente   a   euro
1.810.016.497,90; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22
marzo 2023 tenutasi in videoconferenza; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento nazionale pubblico  a  carico  del  Fondo  di
rotazione  di  cui  alla  legge  n.  183/1987  per  i  Programmi  che
beneficiano del sostegno del FESR, del FSE+ e del JTF per il  periodo
di programmazione 2021-2027 per  l'annualita'  2022  ammonta  a  euro
1.810.016.497,90  come   riportato   nella   tabella   allegata   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2.  All'erogazione  delle  risorse  spettanti   in   favore   delle
amministrazioni titolari dei predetti Programmi provvede il Fondo  di
rotazione, sulla base delle  domande  di  pagamento  inoltrate  dalle
amministrazioni titolari dei programmi ai sensi del regolamento  (UE)
1060/2021. 
  3. Le amministrazioni  interessate  effettuano  tutti  i  controlli
circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e
dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto
2, e verificano che i  finanziamenti  comunitari  e  nazionali  siano
utilizzati  entro  le  scadenze  previste  ed  in  conformita'   alla
normativa europea e nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni  titolari
degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma  55,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di
colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 marzo 2023 
 
                                   L'Ispettore generale capo: Zambuto 

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 583