L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica la
determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei
per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;
Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede
che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri
organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente
erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi,
anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle
medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per
altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di
rotazione;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del Consiglio del
17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione
giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e
allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) n. 1056/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una
transizione giusta;
Visto il regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo
Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea
2021/1130/UE del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni
ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale
e del Fondo sociale europeo Plus nonche' degli Stati membri
ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo
2021-2027;
Vista la delibera CIPESS n. 78/2021 del 22 dicembre 2021
concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027 e
l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e
definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)
4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di
partenariato;
Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella
allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi regionali
(PR) e nazionali (PN) cofinanziati dal FESR, dall'FSE+ e dal JTF
dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della
crescita, programmazione 2021-2027;
Considerato che il cofinanziamento statale, in base ai piani
finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi
regionali FESR e FSE+ ammonta rispettivamente a euro 313.046.225,73
ed euro 36.649.991,52;
Considerato che il cofinanziamento statale, in base ai piani
finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi
nazionali FESR, FSE+ e JTF ammonta rispettivamente a euro
354.975.139,73, euro 1.041.094.121,50 ed euro 64.251.019,42;
Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di rotazione
a fronte FESR, FSE+ e JTF ammonta complessivamente a euro
1.810.016.497,90;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22
marzo 2023 tenutasi in videoconferenza;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi che
beneficiano del sostegno del FESR, del FSE+ e del JTF per il periodo
di programmazione 2021-2027 per l'annualita' 2022 ammonta a euro
1.810.016.497,90 come riportato nella tabella allegata che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle
amministrazioni titolari dei predetti Programmi provvede il Fondo di
rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle
amministrazioni titolari dei programmi ai sensi del regolamento (UE)
1060/2021.
3. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli
circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e
dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto
2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano
utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla
normativa europea e nazionale vigente.
4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari
degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di
colloquio telematico.
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2023
L'Ispettore generale capo: Zambuto
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 583