IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Favignana in data 17 gennaio 2023, n. 2, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Favignana; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Trapani in data 14 febbraio 2023, n. 12353, con la quale esprime il proprio parere al riguardo; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 2 febbraio 2023, n. 6129; Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1 Divieti 1. Dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo.