IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Favignana  in
data 17 gennaio 2023,  n.  2,  concernente  il  divieto  di  afflusso
sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a  persone  non
facenti parte della popolazione stabilmente residente nel  Comune  di
Favignana; 
  Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di  Trapani  in
data 14 febbraio 2023, n. 12353, con  la  quale  esprime  il  proprio
parere al riguardo; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota della Presidenza in  data  2  febbraio  2023,  n.
6129; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023 sono vietati  l'afflusso
e la circolazione, sull'isola  di  Favignana,  di  veicoli  a  motore
appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della   popolazione
stabilmente residente nel comune omonimo.