IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», e in particolare l'art. 51, commi 1 e 2, ai sensi del quale, «al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale», si introduce l'obbligo per «chiunque eserciti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato», affidando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di individuare «secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo» e definire «i criteri e le modalita' per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, attuativo della disposizione di cui all'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010); Visto il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2013); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»; Visto il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, ove si dispone che «il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonche' la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonche' le caratteristiche e le modalita' di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; Visto l'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 5 del 2023, ove dispone che «Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2»; Considerato che il comma 4 del medesimo art. 1 del precitato decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 stabilisce che «in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si e' consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalita', anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi e' effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresi', alle violazioni dell'art. 15, comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione»; Considerato inoltre che la disponibilita' di dati richiesti dalle precitate disposizioni circa i prezzi praticati appare necessaria al fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy il calcolo e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale e della media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale; Considerato che e' operativa la piattaforma di raccolta dei prezzi dei carburanti comunicati dagli esercenti ai sensi dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, raggiungibile all'indirizzo https://carburanti.mise.gov.it; Considerato che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sussiste per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato e va riferito, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, ad una sola forma di vendita; Considerato che il garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'art. 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23; Visto l'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: a) esercenti: coloro che esercitano l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile; b) self-service: modalita' di distribuzione che prevede l'erogazione del carburante a cura dell'utente; c) servito: modalita' di distribuzione che prevede l'erogazione del carburante a cura del personale addetto all'impianto; d) comunicazioni volontarie di prezzo per i carburanti speciali e per le modalita' di vendita diverse dal self-service: le comunicazioni motivate dall'interesse commerciale concorrenziale dell'operatore a far conoscere la propria offerta completa; e) decreto-legge: il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico»; f) legge: la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»; g) ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy; h) DG Mercato: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica; i) Osservaprezzi carburanti: servizio telematico dedicato alla raccolta ed alla pubblicazione dei prezzi praticati dei carburanti realizzato in attuazione dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99; l) tipologia di carburante per autotrazione per uso civile: benzina, gasolio, GPL e metano (CNG, GNL, L-GNC); m) carburanti speciali: tipologie di carburanti differenti da quelli indicati alla lettera l); n) sito internet: sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.