IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia», e in particolare l'art. 51, commi 1 e 2,  ai  sensi  del
quale,  «al  fine  di  favorire  la  piu'  ampia   diffusione   delle
informazioni sui prezzi dei  carburanti  praticati  da  ogni  singolo
impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione  sull'intero
territorio nazionale», si introduce l'obbligo per «chiunque  eserciti
l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per
uso civile di comunicare al  Ministero  dello  sviluppo  economico  i
prezzi praticati per ogni tipologia di  carburante  per  autotrazione
commercializzato», affidando a un decreto del Ministro dello sviluppo
economico il compito di individuare «secondo criteri di gradualita' e
sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo» e definire «i criteri e le
modalita' per la comunicazione delle informazioni di prezzo da  parte
dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento  dei
suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul
sito internet del Ministero medesimo ovvero  anche  attraverso  altri
strumenti di comunicazione atti a favorire la piu'  ampia  diffusione
di tali informazioni presso i consumatori»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2010, attuativo della disposizione di cui all'art. 51 della legge  23
luglio  2009,  n.  99  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010); 
  Visto il successivo decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed  integrazioni  al  decreto  15
ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi  di
vendita  al  pubblico  dei  carburanti  per  autotrazione,  ai  sensi
dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009,  n.  99»  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  63  del  15  marzo
2013); 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, ove si dispone  la  modifica  della  denominazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  che  acquisisce  il  nome  di
«Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di trasparenza dei  prezzi  dei  carburanti  e  di
rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza
dei prezzi, nonche'  di  sostegno  per  la  fruizione  del  trasporto
pubblico», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo  2023,
n. 23; 
  Visto in particolare  l'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  14
gennaio 2023, n. 5 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10
marzo 2023, n. 23, ove si dispone che «il Ministero delle  imprese  e
del  made  in  Italy,  ricevute  le  comunicazioni  sui  prezzi   dei
carburanti di cui all'art. 51, comma 1, della legge 23  luglio  2009,
n.  99,  provvede  all'elaborazione  dei  dati,  calcola   la   media
aritmetica, su base regionale e delle province autonome,  dei  prezzi
comunicati dagli esercenti l'attivita'  di  vendita  al  pubblico  di
carburante per autotrazione in  impianti  situati  fuori  della  rete
autostradale nonche' la  media  aritmetica,  su  base  nazionale,  di
quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale
e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. I
dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al  fine  di  consentire  la
elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche  a
mezzo di dispositivi portatili. La modalita' delle comunicazioni,  da
effettuarsi al variare, in  aumento  o  in  diminuzione,  del  prezzo
praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza  di
variazioni, nonche' le caratteristiche e le modalita' di  esposizione
dei cartelloni contenenti le informazioni di  cui  al  comma  3  sono
definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,
da adottare entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto»; 
  Visto l'art. 1, comma 3  del  decreto-legge  n.  5  del  2023,  ove
dispone che «Gli esercenti l'attivita'  di  vendita  al  pubblico  di
carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo  la  rete
autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i
prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2»; 
  Considerato che il comma  4  del  medesimo  art.  1  del  precitato
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  10  marzo  2023,  n.  23  stabilisce  che  «in  caso  di
violazione degli obblighi  di  comunicazione,  come  specificati  dal
decreto emanato  ai  sensi  del  comma  2,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 200  a  euro  2.000,  tenuto  conto
anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno  in  cui
la violazione si e' consumata. Ove la violazione  degli  obblighi  di
comunicazione sia reiterata  per  almeno  quattro  volte,  anche  non
consecutive, nell'arco di sessanta giorni, puo'  essere  disposta  la
sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a trenta giorni.  La
sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e
modalita', anche in caso di violazione  dell'obbligo  di  esposizione
del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento  delle  violazioni
di cui ai precedenti periodi e' effettuato dal Corpo della guardia di
finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese  e
del made in Italy e pubblicati nel sito  internet  istituzionale  del
medesimo Ministero, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. All'irrogazione delle sanzioni  provvede  il  prefetto.  Ai
relativi  procedimenti   amministrativi   si   applica,   in   quanto
compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma  si
applica, altresi', alle violazioni dell'art. 15, comma 5, del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
nonche' in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'art. 51,  comma
1,  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  e  quando   il   prezzo
effettivamente  praticato  sia  superiore  a  quello  comunicato  dal
singolo impianto di distribuzione»; 
  Considerato inoltre che la disponibilita' di dati  richiesti  dalle
precitate disposizioni circa i prezzi praticati appare necessaria  al
fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy  il
calcolo e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della media
aritmetica, su base regionale e delle province autonome,  dei  prezzi
comunicati dagli esercenti l'attivita'  di  vendita  al  pubblico  di
carburante per autotrazione in  impianti  situati  fuori  della  rete
autostradale e della media aritmetica, su base nazionale,  di  quelli
comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale; 
  Considerato che e' operativa la piattaforma di raccolta dei  prezzi
dei carburanti comunicati dagli esercenti ai sensi dell'art. 51 della
legge  23   luglio   2009,   n.   99,   raggiungibile   all'indirizzo
https://carburanti.mise.gov.it; 
  Considerato che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 51 della
legge 23 luglio 2009, n. 99,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2  del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 23,  sussiste  per  ogni  tipologia  di
carburante per autotrazione commercializzato e va riferito, ai  sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, ad
una sola forma di vendita; 
  Considerato che il garante per la sorveglianza dei prezzi,  di  cui
all'art.  2,  comma  198,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
predispone trimestralmente una relazione  sull'andamento  dei  prezzi
medi, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23; 
  Visto l'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre  2016,
n. 257 recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE; 
  Visto l'art. 3, comma 1,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,
recante disposizioni in materia di giurisdizione  e  controllo  della
Corte dei conti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) esercenti: coloro che esercitano  l'attivita'  di  vendita  al
pubblico di carburante per autotrazione per uso civile; 
    b)  self-service:  modalita'   di   distribuzione   che   prevede
l'erogazione del carburante a cura dell'utente; 
    c) servito: modalita' di distribuzione che  prevede  l'erogazione
del carburante a cura del personale addetto all'impianto; 
    d) comunicazioni volontarie di prezzo per i carburanti speciali e
per  le  modalita'  di   vendita   diverse   dal   self-service:   le
comunicazioni  motivate  dall'interesse  commerciale   concorrenziale
dell'operatore a far conoscere la propria offerta completa; 
    e)  decreto-legge:  il  decreto-legge  14  gennaio  2023,  n.   5
convertito, con modificazioni, dalla  legge  10  marzo  2023,  n.  23
recante «Disposizioni urgenti in materia di  trasparenza  dei  prezzi
dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante
per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la  fruizione
del trasporto pubblico»; 
    f) legge: la legge 23 luglio 2009, n.  99  recante  «Disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in
materia di energia»; 
    g) ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    h) DG Mercato: Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
la tutela del consumatore e la normativa tecnica; 
    i) Osservaprezzi carburanti: servizio  telematico  dedicato  alla
raccolta ed alla pubblicazione dei prezzi  praticati  dei  carburanti
realizzato in attuazione dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009,  n.
99; 
    l) tipologia di  carburante  per  autotrazione  per  uso  civile:
benzina, gasolio, GPL e metano (CNG, GNL, L-GNC); 
    m) carburanti speciali: tipologie  di  carburanti  differenti  da
quelli indicati alla lettera l); 
    n) sito internet: sito  web  istituzionale  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy.