IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la direttiva (UE) 2014/94/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, che stabilisce i requisiti minimi per
la costruzione di un'infrastruttura per i  combustibili  alternativi,
inclusi i punti  di  ricarica  per  veicoli  elettrici,  da  attuarsi
mediante i quadri strategici nazionali; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
«Disciplina  di  attuazione   della   direttiva   2014/94/UE,   sulla
realizzazione di una infrastruttura per i  combustibili  alternativi»
e,  in  particolare,  l'art.  8  che,  in  materia  di   informazioni
all'utenza, individua quelle relative ai punti di ricarica  elettrica
o di rifornimento, da rendere accessibili  al  pubblico  mediante  la
Piattaforma unica nazionale (PUN) e i correlati obblighi  informativi
in capo ai gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e delle
infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  al  Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo  e  al
Comitato delle regioni COM (2016) 179  final,  del  19  aprile  2016,
recante il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government  2016-2020,  che
ha  introdotto,  tra  gli  altri,  i  principi   di   «digitale   per
definizione», «once only» e  interoperabile  per  definizione»  nella
trasformazione digitale della pubblica amministrazione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 giugno  2021,  che  istituisce  il  quadro  per  il
conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il
regolamento (CE) 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa
europea sul clima»); 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2020)  789
final, del 9 dicembre 2020, recante la strategia  per  una  mobilita'
sostenibile e intelligente; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare,
gli articoli 7, 50 e 52; 
  Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e  il  clima  (nel
seguito:  PNIEC),  predisposto  in   attuazione   dell'art.   3   del
regolamento  (UE)  2018/1999,  con  il  quale  sono  individuati  gli
obiettivi  al   2030   e   le   relative   misure   in   materia   di
decarbonizzazione  (comprese  le   fonti   rinnovabili),   efficienza
energetica,  sicurezza  energetica,  mercato  interno   dell'energia,
ricerca, innovazione e competitivita'; 
  Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la  realizzazione  di
reti infrastrutturali  per  la  ricarica  dei  veicoli  alimentati  a
energia elettrica (nel seguito: PNIRE), redatto e aggiornato  secondo
le procedure individuate dall'art. 17-septies  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre  2014,  recante  «Piano  infrastrutturale  per  i   veicoli
alimentati ad energia elettrica, ai sensi  dell'art.  17-septies  del
decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, che ha apportato  modificazioni
al PNIRE stesso; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  la  cui
valutazione  positiva  e'  stata  approvata  con  la   decisione   di
esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6  luglio  2021  (Sessione  del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 3808) che, nell'ambito  degli
investimenti e delle riforme  dedicati  alla  transizione  ecologica,
prevede un'apposita misura dedicata alla diffusione di  una  rete  di
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici distribuita in  modo
omogeno lungo le superstrade e i centri urbani. 
  Considerato che la  Missione  2,  Componente  2,  Investimento  4.3
«Infrastrutture di ricarica elettrica» e' finalizzata  a  promuovere,
entro il 31 dicembre 2025, lo sviluppo di almeno  7.500  stazioni  di
ricarica lungo le superstrade e di oltre 13.755 nei centri urbani, di
cui  100  punti  di  ricarica  sperimentali  volti  allo   stoccaggio
dell'energia; 
  Considerato che le analisi elaborate per l'aggiornamento del  PNIRE
individuano un numero di infrastrutture di ricarica,  necessario  per
raggiungere l'obiettivo del PNIEC, di almeno  6  milioni  di  veicoli
elettrici circolanti al  2030,  3,3  milioni  di  punti  di  ricarica
privata, 31.500  colonnine  di  ricarica  pubblica  veloce  e  78.600
colonnine di ricarica pubblica lenta; 
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»
e, in particolare, l'art. 4, comma 7-ter; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare,  l'art.  57,  in  materia  di  semplificazioni  per   la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ridenomina  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in  «Ministero
della transizione ecologica» e che ha  attribuito  allo  stesso,  tra
l'altro, le competenze in materia di piani e  misure  in  materia  di
combustibili  alternativi  e  delle  relative  reti  e  strutture  di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 4, comma 1,  che  ridenomina  il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»; 
  Visto il decreto del Ministro della  transizione  25  agosto  2021,
recante   «Erogazione   di   contributi   per   l'installazione    di
infrastrutture per la ricarica di  veicoli  elettrici  effettuata  da
persone fisiche  nell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arti  e
professioni, nonche' da soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito
delle societa' (IRES)», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  251
del 20 ottobre 2021; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili  (21G00214)»  e,  in  particolare,
l'art. 45, che stabilisce  che  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica (gia' «Ministro  della  transizione  ecologica»)
provvede a dare piena operativita' alla Piattaforma unica  nazionale,
anche avvalendosi del supporto  tecnico  operativo  del  Gestore  dei
servizi energetici - GSE S.p.a. e di ricerca sul sistema energetico -
RSE S.p.a; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  recante  le
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza  (PNRR)»  e  del  «Piano  nazionale  degli  investimenti
complementari  al  PNRR  (PNC)»,  nonche'  per   l'attuazione   delle
politiche  di  coesione  e  della  politica  agricola  comune,  e  in
particolare l'art.  47,  comma  1  lettera  d)  che,  modificando  il
predetto art. 45 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,
stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
definisce  anche  le  relative  modalita'  di   alimentazione   della
piattaforma e individua nel fondo di cui alla  legge  145  del  2018,
art. 1, comma 95 la fonte di finanziamento di quest'ultima; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
maggio  2004,  recante   «Criteri,   modalita'   e   condizioni   per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
115 del 18 maggio 2004 e che, tra l'altro, ha istituito il GSE,  come
societa' per azioni a capitale interamente pubblico; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Considerato che il GSE ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di
natura pubblicistica del settore elettrico e che esercita le  proprie
funzioni anche tramite la societa' per azioni denominata «Ricerca sul
sistema energetico - RSE S.p.a.»  (RSE)  che  sviluppa  attivita'  di
ricerca nel settore elettro-energetico; 
  Considerato che l'istituzione di una  piattaforma  unica  nazionale
per la ricarica dei veicoli  elettrici  e'  considerato  un  elemento
necessario per la diffusione dei veicoli elettrici  nel  paese  e  lo
sviluppo di un mercato dei servizi di ricarica ad esso  collegati,  e
per  l'efficace  pianificazione  degli  interventi   e   investimenti
pubblici e privati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Finalita' dell'intervento 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 45,  comma  3,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce  le  modalita'
per l'operativita'  della  Piattaforma  unica  nazionale  (PUN)  come
definita  all'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  con  l'obiettivo  di
garantire, in tutto il territorio nazionale,  condizioni  di  accesso
uniformi e omogenee alle informazioni relative alle infrastrutture di
ricarica elettrica di cui all'Allegato 1. 
  2. La PUN e' sviluppata in conformita' ai principi di progettazione
dei servizi pubblici  digitali  definiti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016, recante
il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020.