IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 - Supplemento ordinario n. 99), ed in particolare l'art. 1, comma 150; Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 49); Vista, altresi', la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento ordinario - n. 43); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023/2025» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 304 del 30 dicembre 2020, n. 304 - Supplemento ordinario - n. 44); Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n. 2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25 milioni di euro (annualita' 2022) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori; Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale; Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensita' d'aiuto come definita dal regolamento in parola; Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese; Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; Visto, altresi', l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo dei contributi costituenti aiuti di Stato; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data 13 luglio 2020) con il quale vengono definite le linee di attivita' da affidare alla societa' R.A.M. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' del contributo 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2022. 2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti. 3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.