IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)»,  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014  -
Supplemento ordinario n. 99), ed in particolare l'art. 1, comma 150; 
  Vista la legge  30  dicembre  2021  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»,  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 310 del  31
dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 49); 
  Vista,  altresi',  la  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il triennio  2023-2025»,  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento ordinario - n. 43); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2023 e  per  il  triennio  2023/2025»  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.  304  del  30
dicembre 2020, n. 304 - Supplemento ordinario - n. 44); 
  Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n.
2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a  complessivi  25
milioni di euro (annualita' 2022)  destinate  al  rinnovo  del  parco
veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  iscritte  al   Registro
elettronico   nazionale   (R.E.N.)   e   all'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori; 
  Considerato che gli incentivi  di  cui  al  presente  decreto  sono
inquadrabili nella cornice di cui al  regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione europea del 17  giugno  2014  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato,  nella  misura  in  cui  detti
contributi  si  traducono  nell'incentivazione  all'acquisizione   di
veicoli commerciali di ultima generazione e  ad  alta  sostenibilita'
dal punto di vista ambientale; 
  Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e  l'art.  17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 che consentono  aiuti  agli
investimenti a favore delle piccole  e  medie  imprese,  nonche'  gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della  tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato  a
future norme dell'Unione europea; 
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili
per  la  definizione  dei   relativi   contributi,   ai   sensi   del
summenzionato regolamento generale  di  esenzione  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, occorre  fare  riferimento,  in
via generale, al sovra costo necessario per acquisire  la  tecnologia
piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale  rispetto
alla tecnologia meno evoluta e all'intensita' d'aiuto  come  definita
dal regolamento in parola; 
  Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti
e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese; 
  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  Visto, altresi', l'art. 8 del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.
651/2014 in materia di cumulo dei  contributi  costituenti  aiuti  di
Stato; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261  del  26  giugno  2020
sottoscritto dal Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  e  la  societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee  per  la
logistica, le infrastrutture ed i trasporti (registrato  dalla  Corte
dei conti in data 13 luglio 2020) con il quale  vengono  definite  le
linee di attivita' da affidare alla societa' R.A.M. sulla base  della
direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie  nel  limite  complessivo  di
spesa pari a 25 milioni  di  euro  destinate  agli  investimenti  nel
settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2022. 
  2. Le  risorse  di  cui  al  presente  decreto  sono  destinate  ad
incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle  imprese  di
autotrasporto di merci per  conto  di  terzi  attive  sul  territorio
italiano, attualmente  iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale
(R.E.N.), e all'albo degli autotrasportatori di  cose  per  conto  di
terzi, la cui attivita' prevalente sia  quella  di  autotrasporto  di
cose, che intendano procedere con  il  processo  di  adeguamento  del
parco veicolare in senso maggiormente eco  sostenibile,  valorizzando
l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti. 
  3. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono
erogate nel rispetto  dei  principi  generali  e  delle  disposizioni
settoriali del regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie
di aiuti compatibili con il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel  rispetto
delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del  regolamento
(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.