IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'art. 2545-terdecies codice civile; 
  Visto il Titolo  VII,  Parte  prima,  del  decreto  legislativo  12
gennaio  2019,  n.  14,  recante  «Codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero  dello
sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese
e del made  in  Italy»  e  all'art.  2,  comma  4,  prevede  che  «le
denominazioni  "Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy"  e
"Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono,  a  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo
economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»; 
  Vista la sentenza dell'8 giugno 2022 n. 47/2022  del  Tribunale  di
Modena, con la quale e' stato dichiarato lo stato d'insolvenza  della
societa' cooperativa «Societa' cooperativa agricola Casale  Scartazza
92»; 
  Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, la stessa e' stata comunicata all'autorita'  competente
perche' disponga la liquidazione  ed  e'  stata  inoltre  notificata,
affissa e resa pubblica nei modi  e  nei  termini  stabiliti  per  la
sentenza dichiarativa dello stato di fallimento; 
  Ritenuta l'opportunita' di omettere la comunicazione di  avvio  del
procedimento ex art. 7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  con
prevalenza dei principi  di  economicita'  e  speditezza  dell'azione
amministrativa, atteso che l'adozione  del  decreto  di  liquidazione
coatta  amministrativa  e'  atto   dovuto   e   consequenziale   alla
dichiarazione dello stato di insolvenza e che il  debitore  e'  stato
messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa; 
  Ritenuto di dover disporre la  liquidazione  coatta  amministrativa
della  predetta  societa'  cooperativa   e   nominare   il   relativo
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario  liquidatore  e'  stato  selezionato  dalla
Direzione generale per la vigilanza sugli enti  cooperativi  e  sulle
societa' dall'elenco delle tre professionalita'  indicate,  ai  sensi
dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.  400,  dall'Associazione
nazionale  di  rappresentanza  assistenza,  tutela  e  revisione  del
movimento cooperativo  alla  quale  il  sodalizio  risulta  aderente,
nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui  alla
direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai  criteri
citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' cooperativa «Societa'  cooperativa  agricola  Casale
Scartazza 92», con sede in Modena (MO), codice  fiscale  03642080364,
e' posta in liquidazione coatta amministrativa,  ai  sensi  dell'art.
2545-terdecies del codice civile. 
  2.Considerati   gli   specifici   requisiti   professionali,   come
risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario  liquidatore
il rag. Loretto Grasselli, nato a San Polo d'Enza (RE) il  10  aprile
1951 (codice fiscale GRSLTT51D10I123Y) e domiciliato in Reggio Emilia
(RE), viale Regina Margherita n. 2.