IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.  1151/2012,
come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117  del  Parlamento  e  del
Consiglio, che prevede la modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di una DOP o di una IGP,  a  seguito  dell'imposizione  di
misure  sanitarie  o  fitosanitarie  obbligatorie,  da  parte   delle
autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  del  18  dicembre
2013, come modificato dal regolamento  delegato  (UE)  2022/891,  che
integra il regolamento (UE)  n.  1151/2012,  in  particolare,  l'art.
6-quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti  un  cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  1239/2009  del  15  dicembre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 332
del 17 dicembre 2009, con il quale e'  stata  iscritta  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta  «Crudo  di
Cuneo»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili -  «normativa
in materia di sanita' animale» ed, in particolare, l'art. 70; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il  citato
regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla
prevenzione e al controllo di determinate malattie  elencate  ed,  in
particolare, l'art. 63 che dispone che in caso  di  conferma  di  una
malattia di categoria A in animali selvatici  delle  specie  elencate
conformemente all'art.  9,  paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento
delegato (UE) 2020/689, l'autorita'  competente  puo'  stabilire  una
zona infetta  al  fine  di  prevenire  l'ulteriore  diffusione  della
malattia; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117,
che individua le  autorita'  competenti  designate  ad  effettuare  i
controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali  nei  settori
elencati ed, in particolare,  il  comma  7  che  con  riferimento  al
settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere  c)  ed  e),
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55),  del  regolamento  (UE)  2016/429,   e'   l'Autorita'   centrale
responsabile dell'organizzazione e del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed  altri  organismi
operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del 7  aprile  2021,  che
stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana; 
  Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste
suina africana per il 2022,  inviato  alla  Commissione  europea  per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429  e
successivi regolamenti derivati, ed il  manuale  delle  emergenze  da
peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21  aprile
2021; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure  di  emergenza  contro  la
peste suina africana in Italia; 
  Vista  l'ordinanza  13  gennaio  2022  del  Ministro  della  salute
d'intesa con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, recante misure urgenti per il controllo  della  diffusione
della peste suina africana a seguito della  conferma  della  presenza
del virus nei selvatici, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022; 
  Visto il dispositivo  direttoriale  prot.  n.  583-DGSAF-MDS-P  del
Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la  zona
infetta, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione  della  malattia
in cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto, fermo restando che
detta zona e' suscettibile di modifiche  sulla  base  dell'evoluzione
della situazione epidemiologica; 
  Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio  2022  del
Ministero della salute - Direzione generale della sanita'  animale  e
dei farmaci veterinari, recante misure  di  controllo  e  prevenzione
della diffusione della peste  suina  africana,  ed,  in  particolare,
l'art. 3; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  2022  n.  9,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40
del 17  febbraio  2022,  recante  misure  urgenti  per  arrestare  la
diffusione della peste suina africana (PSA), convertito con la  legge
di conversione 7  aprile  2022,  n.  29,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90  del  16
aprile 2022; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini  per
allevamento, delle stalle di transito e  dei  mezzi  che  trasportano
suini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022; 
  Visto che l'art. 4 del  medesimo  decreto  attribuisce  all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle
attivita'  previste  dai  vigenti  programmi   di   sorveglianza   ed
eradicazione delle malattie del suino, la verifica del  rispetto  dei
sopra citati requisiti di biosicurezza; 
  Vista le ordinanze del Commissario straordinario alla  peste  suina
africana, nominato con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022,
con la quale sono state  fornite  indicazioni  per  l'adozione  delle
misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate
dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di  peste
suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e  per  rafforzare
le misure  di  prevenzione  per  i  territori  ancora  indenni  dalla
malattia; 
  Considerato che la peste suina africana e'  un  malattia  infettiva
virale trasmissibile, che  colpisce  i  suini  domestici  detenuti  e
cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento  (UE)
2016/429 «normativa in materia di sanita'  animale»,  come  integrato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882  della  Commissione,  e'
categorizzata come una malattia di categoria A che,  quindi,  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Tenuto  conto  che  la  peste  suina  africana  puo'  avere   gravi
ripercussioni sulla salute della  popolazione  animale  selvatica  di
cinghiali e detenuta di suini interessata e  sulla  redditivita'  del
settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla
produttivita' del settore agricolo, a causa di  perdite  sia  dirette
che  indirette  con  possibili  gravi  ripercussioni  economiche   in
relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini  vivi
e dei relativi prodotti  derivati  all'interno  dell'Unione  e  nelle
esportazioni; 
  Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei  suini
iscritti al sistema di controllo della  DOP  «Crudo  di  Cuneo»,  con
cinghiali  infetti  o  materiale  biologico   che   potrebbe   essere
contaminato con il virus  agente  della  peste  suina  africana,  che
potrebbero  trasmettere  la  malattia,  fermo   restando   tutte   le
prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra; 
  Considerato che la presenza della peste  suina  africana  e'  stata
individuata in alcune aree all'interno della zona di  produzione  dei
suini iscritti al sistema di controllo della DOP «Crudo di Cuneo»  di
cinghiali   o   di   materiale   biologico    infetti,    comportando
l'eliminazione immediata dei suini allevati in qualsiasi  forma,  nel
rispetto nelle  disposizioni  imposte  dal  Ministero  della  salute,
autorita' nazionale competente in  materia  igienico-sanitaria,  come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia; 
  Considerato che se fosse accertata la presenza di  cinghiali  o  di
materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di  produzione
della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di
peste suina africana, sarebbe necessario procedere  al  depopolamento
della medesima area sia dei cinghiali che degli animali  allevati  e,
conseguentemente, anche dei suini allevati in  qualsiasi  forma,  nel
rispetto nelle  disposizioni  imposte  dal  Ministero  della  salute,
autorita' nazionale competente in  materia  igienico-sanitaria,  come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia; 
  Considerato detto  depopolamento  per  i  suini  allevati  comporta
l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma; 
  Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di  tutela  e  promozione
del «Crudo di Cuneo», riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge
n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0115740 del 22 febbraio 2023
di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 2  -
Requisiti dei suini e  delle  cosce  destinati  alla  produzione  del
prosciutto «Crudo di Cuneo» - Descrizione del  prodotto,  punto  2.2.
del disciplinare di produzione, con la quale  si  chiede  un  aumento
della percentuale del peso vivo medio per partita da  destinare  alla
macellazione in  modo  da  fronteggiare  la  situazione  di  notevole
criticita' che coinvolge la filiera suinicola del  «Crudo  di  Cuneo»
DOP; 
  Considerati gli effetti  negativi  derivanti  dalle  restrizioni  e
limitazioni imposte dalle autorita' sanitarie italiane,  al  fine  di
bloccare la diffusione della peste suina africana, in zone diverse da
quelle gia' identificate e delimitate; 
  Considerata, altresi',  la  rallentata  movimentazione  dei  suini,
iscritti al sistema di controllo della DOP «Crudo di Cuneo», connessa
alle conseguenti verifiche delle autorita' sanitarie; 
  Considerato, pertanto, che tali suini,  pur  avendo  completato  la
fase di accrescimento previsto dal disciplinare di  produzione  della
DOP, attendono negli allevamenti iscritti al  sistema  di  controllo,
per ricevere le verifiche delle autorita' sanitarie; 
  Considerato che l'allungamento del ciclo di  allevamento  determina
l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini,  destinati  alla
produzione di «Crudo di Cuneo» DOP, rispetto a quanto  stabilito  dal
citato disciplinare di produzione della DOP; 
  Vista le dichiarazioni, rese in data 13 febbraio 2023 ed in data  5
maggio 2023 da Istituto Nord Ovest  Qualita'  -  INOQ,  organismo  di
controllo della DOP «Crudo di Cuneo», attestante che, dal 1°  gennaio
2022 al 30 aprile 2023, il peso vivo medio  ponderato  della  partita
dei suini macellati e' stato pari a 179,8 kg;  gli  allevamenti,  che
hanno consegnato suini con peso vivo medio  della  partita,  compreso
tra 181,5 kg e 189,75 kg, sono  stati  trentatre,  su  un  totale  di
quarantatre allevamenti; le partite di  suini  di  peso  vivo  medio,
comprese    tra    181,5    kg    e    189,75    kg,    sono    state
duecentosessantaquattro; 
  Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti alla data del
presente provvedimento, e' possibile ipotizzare,  per  almeno  dodici
mesi, un incremento dei  suini,  che  potrebbero  superare  i  limiti
massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare  di  produzione,
con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della filiera  e
dei soggetti iscritti; 
  Ritenuto di  non  poter  escludere  a  priori  che  altri  soggetti
iscritti al sistema di controllo della DOP possano  essere  coinvolti
in futuro; 
  Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli
elementi forniti, tale causa non esaurira', realisticamente in  tempi
brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo
della DOP «Crudo di Cuneo», e sara' intimamente connessa alle  future
decisioni delle autorita' sanitarie nazionali, volte a contrastare la
sua diffusione; 
  Ritenuto, stante quanto sopra,  di  poter  accogliere  la  proposta
avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente all'aumento  dal  10%
al 15%, della percentuale del peso  medio  della  partita  dei  suini
destinati alla macellazione; 
  Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi  acquisiti,  sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea di  che  trattasi,  tenendo,  tuttavia,  in
debita considerazione le future decisioni delle  autorita'  sanitarie
nazionali, in merito  all'evoluzione  dell'epidemia  di  peste  suina
africana; 
  Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Piemonte in  data  6
marzo 2023 - acquisita al protocollo n. 0140135 del 6 marzo 2023, che
conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela  e  dall'organismo
di   controllo,   esprimendo,   al   contempo,   parere    favorevole
all'approvazione della modifica temporanea presentata; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP  «Crudo  Cuneo»,  ai  sensi  del
citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012,  come
modificato dal regolamento (UE) 2021/2117,  e  dell'art.  6-quinquies
del regolamento  delegato  (UE)  n.  664/2014,  come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) 2022/891; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Crudo di Cuneo»  attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di
produzione  della  «Crudo  di  Cuneo»  registrata  in   qualita'   di
denominazione di  origine  protetta,  in  forza  del  regolamento  n.
1239/2009 della Commissione del 15 dicembre 2009, della pubblicazione
della domanda  di  approvazione  di  una  modifica  minore  ai  sensi
dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'UE  -  serie  C  188  del  29  maggio  2016  e  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
provvedimento - Serie generale - n. 145 del 23 giugno 2016. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Crudo di Cuneo» sara' in vigore dalla data  di  pubblicazione  della
stessa  sul  sito  internet  del  Ministero  dell'agricoltura   della
sovranita' alimentare e delle foreste, per mesi dodici. 
 
    Roma, 16 maggio 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero