IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 117, secondo comma, lettera  r),  della  Costituzione,
che attribuisce allo Stato la legislazione  esclusiva  nella  materia
del coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/746 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del   5   aprile   2017,    relativo    ai    dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della commissione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  138  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo  ai  dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della commissione,  nonche'  per  l'adeguamento
alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2022/112  che  modifica  il
regolamento  (UE)  2017/746  per  quanto  riguarda  le   disposizioni
transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e
l'applicazione differita delle condizioni concernenti  i  dispositivi
fabbricati internamente ai sensi dell'art. 15 della legge  22  aprile
2021, n. 53; 
  Visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, del decreto  legislativo
5 agosto 2022, n. 138 che demanda a uno o piu' decreti  del  Ministro
della salute il compito di definire i termini e  le  modalita'  della
segnalazione dei reclami; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di  Stato  per  la  salute  31
marzo  2022,  recante  «Istituzione  della  rete  nazionale  per   la
dispositivo-vigilanza e del  sistema  informativo  a  supporto  della
stessa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16  aprile  2022,  n.
90; 
  Sentito  il  gruppo  di  lavoro  per  il  monitoraggio  della  rete
nazionale per la dispositivo-vigilanza di cui all'art. 7 del  decreto
del Ministero della salute 31 marzo 2022; 
  Ritenuto, per quanto sopra premesso, di dover definire i termini  e
le  modalita'  della  segnalazione  dei   reclami   dei   dispositivi
medico-diagnostici in vitro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce   termini   e   modalita'   di
segnalazione dei reclami, come definiti dall'art. 2, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.  138,  da  parte  degli
operatori sanitari pubblici o privati, degli utilizzatori  profani  e
dei pazienti. 
  2. Ai fini del  presente  decreto  per  «utilizzatore  profano»  si
intende, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 31) del regolamento
(UE) 2017/746, una persona che non possiede qualifiche formali in  un
ambito pertinente  dell'assistenza  sanitaria  o  in  una  disciplina
medica.