IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e,
in particolare, l'art. 1, comma 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario
straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;
Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio
2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito
di conferme di casi di Peste suina africana nei selvatici ai sensi
dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;
Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della Peste suina africana». (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 95 del 22 aprile 2023);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la
Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non
si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che
dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in
animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9,
paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della
Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di
controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, Attuazione
dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e
p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la
normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle
malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare l'art. 3 che,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e)
del decreto legislativo 2 febbraio 202, n. 27, che il Ministero della
salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n.
2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e
del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita'
ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali
trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL
di seguito Autorita' competenti locali (ACL) (22G00144) (Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022);
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 recante
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022);
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico
pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della
salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la
Peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle
emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici
del 12 dicembre 2022;
Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the
management of African swine fever for the EU»;
Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18
maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione
della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»;
Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del
Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del
Ministero della salute;
Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA relativa
al bimestre marzo - aprile 2023;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, le regioni e le
province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art.
1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario
straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione
della Peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di
recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al
contenimento dei cinghiali selvatici;
Tenuto conto, inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis,
penultimo periodo, del sopracitato decreto-legge, il Commissario
straordinario ha provveduto nell'interesse delle regioni coinvolte,
alla realizzazione dei predetti interventi avvalendosi, previo
accordo con la Regione Piemonte, della societa' di committenza SCR
Piemonte S.p.a.;
Considerato che per tali opere deve essere garantita la regolare
gestione e manutenzione per le finalita' di carattere sanitario
previste dal decreto-legge n. 9/2022;
Tenuto conto altresi', della natura temporanea della figura del
Commissario straordinario, nonche' delle risorse e dei compiti ad
essa affidati per legge;
Dato atto della impossibilita' di procedere al trasferimento delle
opere realizzate mediante gli accordi tra pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza all'affidamento
delle recinzioni alle regioni territorialmente competenti nell'ambito
dei poteri affidati al Commissario straordinario dalla normativa
vigente;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto
legge n. 9/2022 il Commissario straordinario, nell'ambito delle
funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo'
adottare con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite;
Ritenuto inoltre necessario disciplinare il meccanismo
sanzionatorio da applicarsi agli eventuali atti di danneggiamento,
manomissione o intralcio alle attivita' di contenimento ed
eradicazione della peste suina africana;
Dispone:
Art. 1
Consegna delle opere
1. Le Regioni Piemonte e Liguria entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della societa' di
committenza SCR Piemonte S.p.a., prendono definitivamente in
consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere
realizzate dal Commissario straordinario alla Peste suina africana ai
sensi dell'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.
9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.
2. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle
opere di cui al comma 1 resta a carico della regione interessata a
far data dalla consegna; rimane in facolta' delle regioni l'eventuale
ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i
tratti di rispettiva competenza.