IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
             DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 recante  norme  sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, la gestione ed  il
monitoraggio della politica agricola comune; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale  2014  -  2022  (di
seguito PSRN)  approvato  dalla  Commissione  europea  con  decisione
C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione
C(2021) 6136 del 16 agosto 2021; 
  Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che   abroga   il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il Piano strategico nazionale della PAC  2023-2027  approvato
dalla Commissione europea con decisione C(2022)8645  del  2  dicembre
2022; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione  europea  del
14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli  aiuti  di
Stato nei settori agricolo e forestale e  nelle  zone  rurali  2022/C
485/01 del 21 dicembre 2022; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma  3,  ai  sensi
del  quale  i  valori  delle  produzioni  assicurabili  con   polizze
agevolate sono stabiliti con decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali sulla base di rilevazioni  effettuate
annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il  mercato  agricolo
alimentare); 
  Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38 recante disposizioni in  materia
di agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102  cosi'  come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n.  32,
concernente la normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che
prevede interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole
colpite da calamita' naturali e da eventi climatici  avversi,  ed  in
particolare il Capo I che disciplina gli aiuti  sulla  spesa  per  il
pagamento dei premi assicurativi; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, recante modalita'  di  individuazione  dei
prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla
semplificazione della gestione della politica agricola comune  e,  in
particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in  materia  di
procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  recante  «Codice  in
materia di protezione di dati personali, in merito alle  disposizioni
per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con  riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla  libera  circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173  convertito  con
modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri»  e,
in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone  che  le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 132, cosi' come modificato con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419 recante  gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2023, in corso di registrazione; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023  n.  42502
con la quale, per l'attuazione degli  obiettivi  strategici  definiti
dal Ministro nella direttiva generale,  rientranti  nella  competenza
del Dipartimento delle politiche europee  e  internazionali  e  dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie, in corso di registrazione; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del
2 febbraio 2023, n. 54082 con la  quale  sono  stati  attribuiti  gli
obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per  la  loro
realizzazione per l'anno 2023, in corso di registrazione; 
  Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PSRN 23 marzo 2021,
n. 137391 con il quale e' stata definita la  procedura  di  controllo
degli Standard Value; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591 di  approvazione
del Piano di gestione dei rischi  in  agricoltura  2023  (di  seguito
PGRA), in corso di registrazione; 
  Vista la comunicazione del 9 febbraio 2023 assunta al protocollo n.
66867 del 9 febbraio 2023, con la quale ISMEA ha  trasmesso  l'elenco
di  Standard  Value  per   le   produzioni   zootecniche,   calcolati
conformemente alle procedure di cui all'allegato M17.1-3 del  PSRN  e
all'allegato 5 del PGRA 2023; 
  Vista la comunicazione del 14 febbraio 2023 assunta  al  protocollo
n. 101302 del 14 febbraio  2023,  con  la  quale  ISMEA  fornisce  le
informazioni e gli elementi  a  supporto  delle  elaborazioni  su  un
campione di Standard Value, come previsto dal sopracitato decreto  23
marzo 2021; 
  Preso  atto  dell'esito  positivo  dei  controlli  effettuati   dal
funzionario istruttore ai sensi del citato  decreto  23  marzo  2021,
reso  per  le  produzioni  zootecniche  in  data  15  febbraio  2023,
protocollo n. 104869; 
  Considerato il decreto ministeriale 18 maggio 2022, n.  224364  con
il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi  unitari  massimi
di ripristino  delle  strutture  aziendali  e  di  smaltimento  delle
carcasse  animali  applicabili  per  la  determinazione  dei   valori
assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2022; 
  Vista la nota ministeriale del 12 gennaio 2023, n.  14640,  con  la
quale e' stata trasmessa, per osservazioni, alle regioni  e  Province
autonome, la proposta di confermare per l'anno 2023 i  costi  unitari
massimi di ripristino delle strutture aziendali per la determinazione
dei valori assicurabili al mercato agevolato adottati con  il  citato
decreto ministeriale 18 maggio 2022; 
  Preso atto del riscontro pervenuto dalla Regione Veneto in data  20
gennaio 2023, con il quale e' stato richiesto un incremento dei costi
unitari massimi delle reti antigrandine e delle reti antinsetto; 
  Ritenuto opportuno ammettere un lieve incremento  di  taluni  costi
unitari massimi di ripristino delle strutture  aziendali  per  l'anno
2023 tenuto conto dell'instabilita' dei costi  registrata  nel  corso
del 2022, con particolare riferimento ai materiali di costruzione; 
  Ritenuto altresi' opportuno, per l'anno 2023,  incrementare  taluni
costi unitari massimi per lo smaltimento  delle  carcasse  animali  a
causa di un aumento dei costi di trasporto e confermare i listini, le
scontistiche e le classi di eta' e di peso, nonche' la  maggiorazione
montana per le specie bovini, bufalini, ovicaprini, equidi e camelidi
- categoria 1 - ai sensi del citato regolamento  (CE)  n.  1069/2009,
gia' applicati per l'anno 2022; 
  Ritenuto pertanto necessario approvare gli Standard  Value  per  le
produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione del  valore
della produzione media annua e dei  valori  massimi  assicurabili  al
mercato agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione
nonche' l'elenco  dei  costi  unitari  massimi  di  ripristino  delle
strutture aziendali e  di  smaltimento  delle  carcasse  animali  per
l'anno 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Individuazione degli Standard Value 
              per le produzioni zootecniche - Anno 2023 
 
  1. Gli Standard Value per le produzioni zootecniche  relativi  alle
garanzie abbattimento forzoso, mancato reddito, mancata produzione di
latte  e  mancata  produzione   di   miele,   utilizzabili   per   la
determinazione del valore della produzione media annua e  dei  valori
massimi  assicurabili  al  mercato  agevolato  nell'anno  2023,  sono
riportati nell'allegato 1 al presente decreto. 
  2. La tabella di corrispondenza tra la specie e relativo gruppo  di
appartenenza, relativa agli Standard  Value  della  garanzia  mancata
produzione  di  latte  di  cui  al  comma  precedente,  e'  riportata
nell'allegato 2 del presente decreto.