IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune; Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2022 (di seguito PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021; Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38 recante disposizioni in materia di agricoltura; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 cosi' come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il Capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante modalita' di individuazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della politica agricola comune e, in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Codice in materia di protezione di dati personali, in merito alle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, cosi' come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419 recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, in corso di registrazione; Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, in corso di registrazione; Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 2 febbraio 2023, n. 54082 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023, in corso di registrazione; Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PSRN 23 marzo 2021, n. 137391 con il quale e' stata definita la procedura di controllo degli Standard Value; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (di seguito PGRA), in corso di registrazione; Vista la comunicazione del 9 febbraio 2023 assunta al protocollo n. 66867 del 9 febbraio 2023, con la quale ISMEA ha trasmesso l'elenco di Standard Value per le produzioni zootecniche, calcolati conformemente alle procedure di cui all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato 5 del PGRA 2023; Vista la comunicazione del 14 febbraio 2023 assunta al protocollo n. 101302 del 14 febbraio 2023, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di Standard Value, come previsto dal sopracitato decreto 23 marzo 2021; Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 23 marzo 2021, reso per le produzioni zootecniche in data 15 febbraio 2023, protocollo n. 104869; Considerato il decreto ministeriale 18 maggio 2022, n. 224364 con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2022; Vista la nota ministeriale del 12 gennaio 2023, n. 14640, con la quale e' stata trasmessa, per osservazioni, alle regioni e Province autonome, la proposta di confermare per l'anno 2023 i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato adottati con il citato decreto ministeriale 18 maggio 2022; Preso atto del riscontro pervenuto dalla Regione Veneto in data 20 gennaio 2023, con il quale e' stato richiesto un incremento dei costi unitari massimi delle reti antigrandine e delle reti antinsetto; Ritenuto opportuno ammettere un lieve incremento di taluni costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per l'anno 2023 tenuto conto dell'instabilita' dei costi registrata nel corso del 2022, con particolare riferimento ai materiali di costruzione; Ritenuto altresi' opportuno, per l'anno 2023, incrementare taluni costi unitari massimi per lo smaltimento delle carcasse animali a causa di un aumento dei costi di trasporto e confermare i listini, le scontistiche e le classi di eta' e di peso, nonche' la maggiorazione montana per le specie bovini, bufalini, ovicaprini, equidi e camelidi - categoria 1 - ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1069/2009, gia' applicati per l'anno 2022; Ritenuto pertanto necessario approvare gli Standard Value per le produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nonche' l'elenco dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali per l'anno 2023; Decreta: Art. 1 Individuazione degli Standard Value per le produzioni zootecniche - Anno 2023 1. Gli Standard Value per le produzioni zootecniche relativi alle garanzie abbattimento forzoso, mancato reddito, mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2023, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto. 2. La tabella di corrispondenza tra la specie e relativo gruppo di appartenenza, relativa agli Standard Value della garanzia mancata produzione di latte di cui al comma precedente, e' riportata nell'allegato 2 del presente decreto.