IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del  sostituto  del  direttore  generale  n.  44
dell'8 febbraio 2023,  di  conferma  della  determina  del  direttore
generale n. 1034 dell'8 settembre 2021,  con  la  quale  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 30 giugno  2023,  in
virtu' della legge 24  febbraio  2023,  n.  14  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato
elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la  determina  23  maggio  2007,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, di  inserimento  del  medicinale
interferone alfa ricombinante nell'elenco dei medicinali erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito  dalla
legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   per   il   trattamento   della
trombocitemia  essenziale  per  i   pazienti   non   candidabili   ai
trattamenti ora disponibili sul mercato; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato
l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23  dicembre
1996, n. 648 con l'inclusione della lista costituente  l'allegato  3,
relativo ai farmaci con uso consolidato sulla  base  dei  dati  della
letteratura scientifica nel trattamento delle neoplasie ematologiche,
contenente il medicinale Interferone alfa per l'utilizzo come terapia
di prima linea della trombocitemia  essenziale  in  gravidanza  e  in
pazienti di eta' minore di 40 anni e per l'impiego  come  terapia  di
seconda linea della trombocitemia  essenziale  in  pazienti  di  eta'
compresa  tra  40  -  60  anni  a  basso   rischio   di   complicanze
tromboemboliche; 
  Vista la determina n. 30810 del 16  marzo  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 82  del  28  marzo  2020,  di  inserimento  del
medicinale  Peginterferone  alfa   2a   (Pegasys)   nell'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.  648,  per  le  indicazioni
terapeutiche  gia'  incluse  relative   ai   medicinali   interferone
ricombinante alfa 2a e alfa 2b e peginterferone alfa 2b; 
  Ritenuto  opportuno  uniformare   le   sopra   citate   indicazioni
terapeutiche, che risultano in parte sovrapponibili,  accorpandole  e
includendole nell'elenco dei  medicinali  erogabili  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1996, n. 648, soggetto a monitoraggio  di  spesa  e
clinico, con l'adozione di un unico documento tecnico  contenente  le
modalita' di prescrizione; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione del 5, 6 e 15 dicembre 2022 - stralcio verbale n. 82; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA del 23 gennaio 2023 n. 4; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  modificare  le  determine   relative   ai
medicinali Peginterferone alfa 2a, Interferone alfa 2b  ricombinante,
Interferone  alfa  2a   ricombinante   per   il   trattamento   della
trombocitemia essenziale con l'adozione di un unico documento tecnico
relativo alle prescrizioni che sostituisce l'allegato 1 alla suddetta
determina 23 maggio 2007 e con l'inclusione dei  suddetti  medicinali
nell'elenco  dei  medicinali,  erogabili  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, soggetto a monitoraggio di spesa e clinico; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  I  medicinali  Interferone  alfa   ricombinante   (2a   e   2b)   e
Peginterferone alfa 2 a sono  mantenuti  nell'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito
ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648  per  il  trattamento
della trombocitemia essenziale: 
    come I linea in gravidanza e in pazienti di  eta'  minore  di  40
anni; 
    come II linea in pazienti di eta' compresa tra 40  -  60  anni  a
basso rischio di complicanze tromboemboliche; 
    in paziente non piu' responsivi o per i quali  e'  controindicato
l'uso di altri farmaci disponibili.