IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni e in particolare: 
    l'art. 19-bis, che individua le modalita' per  l'invio  di  tutti
gli  atti  e  le  comunicazioni  previsti  dalle   disposizioni   che
disciplinano i tributi  del  medesimo  Testo  unico,  stabilendo  che
l'invio mediante la posta elettronica certificata di cui all'art.  1,
comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ha valore di notificazione; 
    l'art. 23, comma 4, che stabilisce le condizioni per  autorizzare
la gestione in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di
gas di petrolio liquefatti, di capacita' inferiore a 400 metri  cubi,
e dei depositi commerciali di altri prodotti energetici, di capacita'
inferiore a 10.000  metri  cubi,  prevedendo,  in  particolare,  alla
lettera a), che il deposito debba effettuare forniture di prodotto in
esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti
energetici in  regime  sospensivo  verso  Paesi  dell'Unione  europea
ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione  europea,
in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle
estrazioni di un biennio; 
    l'art. 23, comma 12, come modificato dall'art. 5-quater, comma 1,
del decreto-legge n. 21  del  2022,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che stabilisce che l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli: 
      verifica la permanenza delle  condizioni  di  cui  al  predetto
comma 4 dell'art. 23 e, nel caso  le  stesse  non  possano  ritenersi
sussistenti,  sospende  l'autorizzazione  a  operare  in  regime   di
deposito fiscale fino a quando non ne sia  comprovato  il  ripristino
entro il termine di un  anno,  disponendo,  in  mancanza,  la  revoca
dell'autorizzazione; 
      su istanza del depositario autorizzato,  consente  allo  stesso
soggetto, subordinatamente alla prestazione di un'apposita  garanzia,
di proseguire l'attivita' in regime di deposito fiscale,  per  dodici
mesi decorsi i quali, senza che risultino ripristinate le  condizioni
di cui al medesimo articolo 23, comma 4, l'autorizzazione  a  operare
in regime di deposito fiscale e' revocata; 
  Visto l'art. 23, comma 12, sesto periodo, del predetto Testo  unico
delle accise, che prevede che con decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'   attuative   delle
disposizioni di cui al medesimo comma  12,  incluse  quelle  relative
alla prestazione della garanzia prevista per la predetta prosecuzione
dell'attivita' in regime di deposito fiscale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Considerato  che  la  ratio  sottesa  all'intervento  di   modifica
dell'art. 23, comma 12, del Testo unico, ad opera del  predetto  art.
5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022,  consiste  nella
necessita' di integrare  la  disciplina  inerente  l'operativita'  in
regime di  deposito  fiscale  dei  depositi  commerciali  di  modesta
capacita'  di  stoccaggio   prevedendo   un'alternativa   alla   mera
sospensione  della  relativa  autorizzazione  che  dia  una  concreta
possibilita',  agli  esercenti  di   tali   depositi,   di   riuscire
effettivamente a ripristinare le condizioni  richieste  dal  predetto
articolo 23, comma 4 e, in particolare, quella attinente alla  soglia
del trenta per cento del totale delle estrazioni di un biennio; 
  Considerato che la possibilita' di esercitare, in via  transitoria,
l'attivita' in regime di deposito fiscale, in luogo della sospensione
dell'autorizzazione,  debba  essere  concessa,  per  uniformita'   di
trattamento,  anche  ai  depositari  autorizzati  che   siano   stati
destinatari, nel periodo che decorre dalla data di entrata in  vigore
dell'art. 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e  fino
alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, di provvedimenti di  sospensione
dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale e la  cui
attivita' in regime di deposito fiscale risulta ancora  sospesa  alla
medesima data di pubblicazione; 
  Considerato, altresi', che la possibilita' di  proseguire,  in  via
transitoria, l'attivita' in regime  di  deposito  fiscale,  in  luogo
della sospensione dell'autorizzazione, debba essere concessa,  sempre
per uniformita' di trattamento, anche  agli  esercenti  dei  depositi
fiscali ai quali sia stato comunicato, entro la data di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,    l'avvio    del    procedimento     della     sospensione
dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale  prevista
dall'art. 23, comma 12, primo periodo, del Testo unico  delle  accise
n. 504 del 1995 e che alla medesima data operino ancora in regime  di
deposito fiscale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' attuative  dell'art.
23,  comma  12,  del  Testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «Testo  unico»,  con
particolare  riguardo  a  quelle  relative  alla  prestazione   della
garanzia ivi prevista, quale condizione per la  prosecuzione  in  via
transitoria dell'attivita' in regime di deposito fiscale  in  assenza
delle condizioni previste dall'art. 23, comma 4, del  medesimo  Testo
unico.