IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e in particolare: l'art. 19-bis, che individua le modalita' per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi del medesimo Testo unico, stabilendo che l'invio mediante la posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ha valore di notificazione; l'art. 23, comma 4, che stabilisce le condizioni per autorizzare la gestione in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti, di capacita' inferiore a 400 metri cubi, e dei depositi commerciali di altri prodotti energetici, di capacita' inferiore a 10.000 metri cubi, prevedendo, in particolare, alla lettera a), che il deposito debba effettuare forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio; l'art. 23, comma 12, come modificato dall'art. 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli: verifica la permanenza delle condizioni di cui al predetto comma 4 dell'art. 23 e, nel caso le stesse non possano ritenersi sussistenti, sospende l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, disponendo, in mancanza, la revoca dell'autorizzazione; su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto, subordinatamente alla prestazione di un'apposita garanzia, di proseguire l'attivita' in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorsi i quali, senza che risultino ripristinate le condizioni di cui al medesimo articolo 23, comma 4, l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale e' revocata; Visto l'art. 23, comma 12, sesto periodo, del predetto Testo unico delle accise, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al medesimo comma 12, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia prevista per la predetta prosecuzione dell'attivita' in regime di deposito fiscale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che la ratio sottesa all'intervento di modifica dell'art. 23, comma 12, del Testo unico, ad opera del predetto art. 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, consiste nella necessita' di integrare la disciplina inerente l'operativita' in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di modesta capacita' di stoccaggio prevedendo un'alternativa alla mera sospensione della relativa autorizzazione che dia una concreta possibilita', agli esercenti di tali depositi, di riuscire effettivamente a ripristinare le condizioni richieste dal predetto articolo 23, comma 4 e, in particolare, quella attinente alla soglia del trenta per cento del totale delle estrazioni di un biennio; Considerato che la possibilita' di esercitare, in via transitoria, l'attivita' in regime di deposito fiscale, in luogo della sospensione dell'autorizzazione, debba essere concessa, per uniformita' di trattamento, anche ai depositari autorizzati che siano stati destinatari, nel periodo che decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e fino alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale e la cui attivita' in regime di deposito fiscale risulta ancora sospesa alla medesima data di pubblicazione; Considerato, altresi', che la possibilita' di proseguire, in via transitoria, l'attivita' in regime di deposito fiscale, in luogo della sospensione dell'autorizzazione, debba essere concessa, sempre per uniformita' di trattamento, anche agli esercenti dei depositi fiscali ai quali sia stato comunicato, entro la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvio del procedimento della sospensione dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale prevista dall'art. 23, comma 12, primo periodo, del Testo unico delle accise n. 504 del 1995 e che alla medesima data operino ancora in regime di deposito fiscale; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le modalita' attuative dell'art. 23, comma 12, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «Testo unico», con particolare riguardo a quelle relative alla prestazione della garanzia ivi prevista, quale condizione per la prosecuzione in via transitoria dell'attivita' in regime di deposito fiscale in assenza delle condizioni previste dall'art. 23, comma 4, del medesimo Testo unico.