IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante  «Disposizioni  in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante  «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  del  lavoro  e  per
esigenze indifferibili»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
volte a garantire l'approvazione dei bilanci pregressi  del  servizio
sanitario della regione Calabria; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare misure per garantire alle strutture sanitarie  convenzionate
delle regioni e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  il
ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali  sospensioni
di attivita' ordinarie nel periodo dell'emergenza sanitaria; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
adottare disposizioni per il ripiano del disavanzo  delle  regioni  a
statuto ordinario; 
  Tenuto conto della necessita' di  garantire  la  continuita'  nello
svolgimento delle funzioni fondamentali delle regioni nelle quali  la
sostenibilita' dei  bilanci  ha  risentito  delle  conseguenze  degli
effetti della pandemia; 
  Considerata la necessita' di adottare misure urgenti per  garantire
la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
coerentemente   con   il   relativo   cronoprogramma,   relativamente
all'housing universitario e  alla  certificazione  della  parita'  di
genere; 
  Considerato, infine,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre misure nel settore energetico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 maggio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del  Ministro  della  salute,
del Ministro dell'universita' e della ricerca, del Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR  e  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Disposizioni in materia di enti territoriali 
 
  1.  In  considerazione  delle   attivita'   in   corso   ai   sensi
dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere  b),  c),  f)  e  g),  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  215,  inerenti  le  procedure  di
circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, il  monitoraggio  e  la
gestione del contenzioso, le procedure di controllo, di  liquidazione
e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio  sanitario  della
regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali  e
da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo  sanitario,  oltre
che dalle risultanze della predetta  circolarizzazione  obbligatoria,
adottano, entro il 30 giugno 2023, il  bilancio  d'esercizio  2022  e
sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove  non
ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  che,
per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo
1, comma 495, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  non  essendo
soddisfatti i criteri  previsti  dal  medesimo  comma  495,  possono,
esclusivamente  con  risorse   del   bilancio   autonomo   regionale,
nell'ambito delle risorse previste a  legislazione  vigente  e  senza
gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere
un  contributo  una  tantum  alle  strutture   private   accreditate,
regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale  sottoscritto
tra  le  parti  ai  sensi  dell'articolo  8-quinquies   del   decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  al  fine  di  ristorare  le
predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti  a  seguito  di
eventuali sospensioni di attivita' ordinarie disposte nell'anno  2021
in  funzione  dell'andamento   dell'emergenza   da   COVID-19.   Tale
contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale  e
a seguito  di  apposita  rendicontazione  da  parte  delle  strutture
interessate, incrementato della remunerazione relativa  all'attivita'
assistenziale svolta, non puo' superare il 90 per  cento  del  budget
assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno
2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di  attivita'
assistenziale superiore  al  90  per  cento,  non  si  da'  luogo  al
contributo  e  il   riconoscimento   e'   commisurato   all'effettiva
produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021. 
  3. Al fine di garantire  la  continuita'  nello  svolgimento  delle
proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma  12,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a  statuto  ordinario,
che presentano un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021, al  netto
del debito autorizzato e  non  contratto,  superiore  a  euro  1.500,
possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021,  al  netto  delle
quote del disavanzo, gia' soggette a regimi straordinari  di  ripiano
del disavanzo, in quote costanti  nei  nove  esercizi  successivi,  a
decorrere dal 2023,  contestualmente  all'adozione  di  una  delibera
consiliare avente ad oggetto  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo,
sottoposto al parere  del  collegio  dei  revisori,  nel  quale  sono
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  La
deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale  di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale  disavanzo  ed  e'
allegata al bilancio di previsione  2023-2025,  o  a  una  successiva
legge regionale di variazione di tale bilancio di  previsione,  e  ai
bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte  integrante.  In
caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno  il  regime  di
ripiano pluriennale del disavanzo  di  cui  al  presente  comma.  Con
periodicita' almeno semestrale il Presidente della  giunta  regionale
trasmette  al  Consiglio  una  relazione  riguardante  lo  stato   di
attuazione del piano di rientro.