IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2022/1173   della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e  di  controllo
nella politica agricola comune; 
  Vista la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06 
  AFSP001 C(2022) 8645 del  2  dicembre  2022  della  Commissione  di
approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al
titolo V,  capo  II,  del  regolamento  (UE)  2021/2115,  redatto  in
conformita'  dell'allegato  I  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2021/2290  a  norma  del  medesimo  regolamento,   e   inviato   alla
Commissione europea mediante il sistema elettronico  per  lo  scambio
sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto l'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n.
52, recante «Disciplina  della  riproduzione  animale  in  attuazione
dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,  recante
«Disposizioni  in   materia   di   sistema   di   identificazione   e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14,  comma  2,  lettere
a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme  per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  23  dicembre  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47
del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di  applicazione
del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 28 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n.  167  del  14  luglio  2021
recante «Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato  per
l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate  dalle
autorita' competenti divenute improduttive a causa  della  diffusione
del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto 7 giugno 2018»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, protocollo 0147385, in corso
di registrazione, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e
dei requisiti minimi relativi all'uso  di  prodotti  fertilizzanti  e
fitosanitari e al benessere degli animali ai  sensi  del  regolamento
(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2  dicembre
2021 e individuazione del termine ultimo per la  presentazione  delle
domande di aiuto per  lo  sviluppo  rurale»  e,  in  particolare,  la
definizione di «terreno a riposo» di cui all'art. 2, comma 1, lettera
r) e all'allegato 1 - BCAA8; 
  Considerato che le disposizioni  attuative  dettate  a  livello  di
provvedimento  nazionale  devono  essere  coerenti  e  conformi  alle
disposizioni comunicate alla Commissione europea nel Piano strategico
PAC e approvate con  decisione  di  esecuzione  CCI:  2023IT06AFSP001
C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione; 
  Considerato che, rispetto a quanto stabilito per la condizionalita'
ambientale nel Piano strategico PAC, devono  essere  adeguati  alcuni
limiti dimensionali degli elementi non  produttivi  ammissibili  e  i
limiti temporali per il terreno a riposo; 
  Considerato che e' opportuno chiarire che il requisito minimo di un
ettaro di superficie per  l'accesso  alla  riserva  nazionale  e'  da
considerarsi per ciascuna fattispecie di accesso; 
  Considerata,   ai   fini   del   pagamento   per    la    riduzione
dell'antimicrobico  resistenza  e  per  il  benessere   animale,   la
necessita' di precisare che gli agricoltori che detengono allevamenti
di tipologie produttive diverse possono aderire  alternativamente  al
livello 1 o al livello 2, per specie e tipologia di  allevamento,  di
sostituire  la  denominazione  dell'orientamento   produttivo   degli
allevamenti da «misto» a «duplice  attitudine»,  di  prevedere  norme
transitorie per l'anno di domanda 2023, relativamente all'adesione al
sistema di qualita' (SQNBA), nonche' di precisare talune disposizioni
in caso di piu' detentori; 
  Considerato che l'introduzione  di  un  vincolo  triennale  per  il
trasferimento dei diritti all'aiuto o dell'incremento del loro valore
ottenuti  dalla  riserva   nazionale,   implica   ulteriori   vincoli
amministrativi, in particolare per i diritti in cessione  temporanea,
che devono essere regolamentati; 
  Considerato  che,  a  causa  di  un  refuso,  si  rende  necessario
rettificare la numerazione della  partizione  del  Capo  relativo  al
«Pagamento accoppiato: sostegno accoppiato al reddito»; 
  Considerato  che,  tra  le  condizioni  di  ammissibilita'  per  il
sostegno  accoppiato  delle  bufale  da  latte,  rispetto  a   quanto
stabilito nel Piano strategico PAC, e' stato omesso il  requisito  di
adesione dell'allevamento a ClassyFarm; 
  Considerato che l'art. 13,  comma  5  del  decreto  legislativo  11
maggio 2018, n. 52, dispone che i registri anagrafici gia'  approvati
sono considerati libri  genealogici  riconosciuti  con  finalita'  di
conservazione della biodiversita' riferita alla razza o specie; 
  Considerato che e' opportuno precisare che i contratti di fornitura
per i semi oleosi possono essere stipulati anche con  le  imprese  di
prima trasformazione; 
  Considerato che tra le condizioni di ammissibilita' previste per il
sostegno accoppiato dell'olio di oliva, rispetto a  quanto  stabilito
nel Piano strategico PAC, e' stato omesso il  requisito  in  base  al
quale l'agricoltore che richiede tale sostegno deve essere in  regola
con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23  dicembre
2013,  dai  quali  sia  possibile  desumere  informazioni  circa   la
produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte ad un
piano di controllo IIGG; 
  Ravvisata la necessita' di uniformare i contenuti del sopra  citato
decreto 23 dicembre 2022 ai contenuti del Piano strategico PAC e alla
normativa nazionale vigente; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 22 marzo 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'art. 3 e dell'allegato IV del decreto  ministeriale  23
  dicembre 2022 e modifica dell'art. 2 e dell'allegato 1 del  decreto
  ministeriale 9 marzo 2023 
 
  1. All'art. 3,  comma  1,  lettera  f)  del  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  23
dicembre 2022, il punto 2), e' sostituito dal seguente: 
      «2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo  4,  lettera  b),
trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla
BCAA8 che rispettano i limiti dimensionali  di  cui  all'allegato  IV
facente  parte  integrante  del  presente  decreto,  o  agli  impegni
previsti in un regime per il clima e l'ambiente;». 
  2. La definizione di terreno a riposo di cui all'art. 3,  comma  1,
lettera  g),  del  decreto  del  Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e  delle  foreste  23  dicembre  2022,  nonche'
all'art. 2, comma 1, lettera r) e all'allegato 1 - BCAA8 del  decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste 9 marzo 2023, e' sostituita dalla seguente: 
      «"terreno a riposo":  si  intende  un  seminativo  incluso  nel
sistema di rotazione aziendale, ritirato  dalla  produzione  agricola
per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al  30
giugno dell'anno di domanda.». 
  3. L'allegato IV del decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, e' sostituito
dal seguente: 
 
                                                         «Allegato IV 
 
                                         (art. 3, comma 1, lettera f) 
 
            Limiti dimensionali e fattori di ponderazione 
 
 
====================================================================
|     SUPERFICI/ELEMENTI NON     |                    | Fattore di |
|           PRODUTTIVI           |Limiti dimensionali |ponderazione|
+================================+====================+============+
|Fasce tampone                   |Larghezza minima 5 m|         1,5|
+--------------------------------+--------------------+------------+
|                                |Larghezza massima 10|            |
|Fossati                         |m                   |           2|
+--------------------------------+--------------------+------------+
|Margini di campi, appezzamenti o|Larghezza compresa  |            |
|fasce tampone di parcelle       |tra 2 e 20 m        |         1,5|
+--------------------------------+--------------------+------------+
|                                |Siepi: larghezza    |            |
|                                |compresa tra 2 e 20 |            |
|Siepi individuali o gruppo di   |m; lunghezza minima |            |
|alberi/filari                   |25 m; copertura >20%|           2|
+--------------------------------+--------------------+------------+
|                                |Dal 1° gennaio al 30|            |
|Terreni lasciati a riposo       |giugno              |           1|
+--------------------------------+--------------------+------------+
|Alberi isolati/alberi           |Diametro min. chioma|            |
|monumentali                     |4 m                 |         1,5|
+--------------------------------+--------------------+------------+
|Fascia inerbita                 |Larghezza min. 5 m  |         1,5|
+--------------------------------+--------------------+------------+
|Sistemazioni idraulico-agrarie  |Larghezza massima   |            |
|caratteristiche                 |tot. 10 m           |           2|
+--------------------------------+--------------------+------------+
|                                |Superficie massima  |            |
|Boschetti nel campo             |0,3 ha              |         1,5|
+--------------------------------+--------------------+------------+
|                                |Superficie ≤ 3.000  |            |
|Piccoli stagni                  |m²                  |         1,5|
+--------------------------------+--------------------+------------+
|                                |Altezza compresa tra|            |
|                                |0,3 e 5 m Larghezza |            |
|                                |compresa tra 0,5 e 5|            |
|                                |m Lunghezza minima  |            |
|Muretti                         |25 m                |           1|
+--------------------------------+--------------------+------------+
|Terrazze                        |Altezza minima 0,5 m|           1|
+--------------------------------+--------------------+------------+