IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune; Vista la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06 AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; Visto l'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante «Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 14 luglio 2021 recante «Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle autorita' competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto 7 giugno 2018»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, protocollo 0147385, in corso di registrazione, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e, in particolare, la definizione di «terreno a riposo» di cui all'art. 2, comma 1, lettera r) e all'allegato 1 - BCAA8; Considerato che le disposizioni attuative dettate a livello di provvedimento nazionale devono essere coerenti e conformi alle disposizioni comunicate alla Commissione europea nel Piano strategico PAC e approvate con decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione; Considerato che, rispetto a quanto stabilito per la condizionalita' ambientale nel Piano strategico PAC, devono essere adeguati alcuni limiti dimensionali degli elementi non produttivi ammissibili e i limiti temporali per il terreno a riposo; Considerato che e' opportuno chiarire che il requisito minimo di un ettaro di superficie per l'accesso alla riserva nazionale e' da considerarsi per ciascuna fattispecie di accesso; Considerata, ai fini del pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale, la necessita' di precisare che gli agricoltori che detengono allevamenti di tipologie produttive diverse possono aderire alternativamente al livello 1 o al livello 2, per specie e tipologia di allevamento, di sostituire la denominazione dell'orientamento produttivo degli allevamenti da «misto» a «duplice attitudine», di prevedere norme transitorie per l'anno di domanda 2023, relativamente all'adesione al sistema di qualita' (SQNBA), nonche' di precisare talune disposizioni in caso di piu' detentori; Considerato che l'introduzione di un vincolo triennale per il trasferimento dei diritti all'aiuto o dell'incremento del loro valore ottenuti dalla riserva nazionale, implica ulteriori vincoli amministrativi, in particolare per i diritti in cessione temporanea, che devono essere regolamentati; Considerato che, a causa di un refuso, si rende necessario rettificare la numerazione della partizione del Capo relativo al «Pagamento accoppiato: sostegno accoppiato al reddito»; Considerato che, tra le condizioni di ammissibilita' per il sostegno accoppiato delle bufale da latte, rispetto a quanto stabilito nel Piano strategico PAC, e' stato omesso il requisito di adesione dell'allevamento a ClassyFarm; Considerato che l'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dispone che i registri anagrafici gia' approvati sono considerati libri genealogici riconosciuti con finalita' di conservazione della biodiversita' riferita alla razza o specie; Considerato che e' opportuno precisare che i contratti di fornitura per i semi oleosi possono essere stipulati anche con le imprese di prima trasformazione; Considerato che tra le condizioni di ammissibilita' previste per il sostegno accoppiato dell'olio di oliva, rispetto a quanto stabilito nel Piano strategico PAC, e' stato omesso il requisito in base al quale l'agricoltore che richiede tale sostegno deve essere in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, dai quali sia possibile desumere informazioni circa la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte ad un piano di controllo IIGG; Ravvisata la necessita' di uniformare i contenuti del sopra citato decreto 23 dicembre 2022 ai contenuti del Piano strategico PAC e alla normativa nazionale vigente; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2023; Decreta: Art. 1 Modifica dell'art. 3 e dell'allegato IV del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 e modifica dell'art. 2 e dell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023 1. All'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, il punto 2), e' sostituito dal seguente: «2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8 che rispettano i limiti dimensionali di cui all'allegato IV facente parte integrante del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;». 2. La definizione di terreno a riposo di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, nonche' all'art. 2, comma 1, lettera r) e all'allegato 1 - BCAA8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, e' sostituita dalla seguente: «"terreno a riposo": si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda.». 3. L'allegato IV del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, e' sostituito dal seguente: «Allegato IV (art. 3, comma 1, lettera f) Limiti dimensionali e fattori di ponderazione ==================================================================== | SUPERFICI/ELEMENTI NON | | Fattore di | | PRODUTTIVI |Limiti dimensionali |ponderazione| +================================+====================+============+ |Fasce tampone |Larghezza minima 5 m| 1,5| +--------------------------------+--------------------+------------+ | |Larghezza massima 10| | |Fossati |m | 2| +--------------------------------+--------------------+------------+ |Margini di campi, appezzamenti o|Larghezza compresa | | |fasce tampone di parcelle |tra 2 e 20 m | 1,5| +--------------------------------+--------------------+------------+ | |Siepi: larghezza | | | |compresa tra 2 e 20 | | |Siepi individuali o gruppo di |m; lunghezza minima | | |alberi/filari |25 m; copertura >20%| 2| +--------------------------------+--------------------+------------+ | |Dal 1° gennaio al 30| | |Terreni lasciati a riposo |giugno | 1| +--------------------------------+--------------------+------------+ |Alberi isolati/alberi |Diametro min. chioma| | |monumentali |4 m | 1,5| +--------------------------------+--------------------+------------+ |Fascia inerbita |Larghezza min. 5 m | 1,5| +--------------------------------+--------------------+------------+ |Sistemazioni idraulico-agrarie |Larghezza massima | | |caratteristiche |tot. 10 m | 2| +--------------------------------+--------------------+------------+ | |Superficie massima | | |Boschetti nel campo |0,3 ha | 1,5| +--------------------------------+--------------------+------------+ | |Superficie ≤ 3.000 | | |Piccoli stagni |m² | 1,5| +--------------------------------+--------------------+------------+ | |Altezza compresa tra| | | |0,3 e 5 m Larghezza | | | |compresa tra 0,5 e 5| | | |m Lunghezza minima | | |Muretti |25 m | 1| +--------------------------------+--------------------+------------+ |Terrazze |Altezza minima 0,5 m| 1| +--------------------------------+--------------------+------------+