Estratto determina n. 381/2023 del 22 maggio 2023 
 
    Medicinale: TRIENTINA WAYMADE 
    Titolare A.I.C. WAYMADE B.V. 
    Confezione: 
      «200 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n.
050501016 (in base 10); 
    Composizione : 
      principio attivo: Trientina dicloroidrato 
    Officine di produzione responsabili del rilascio dei lotti 
      Drehm Pharma GmbH 
      Hietzinger Hauptstraße 37/2, 
      Wien, 1130, 
      Austria 
      AcertiPharma B.V. 
      Boschstraat 51, 4811 GC, Breda, 
      Paesi Bassi 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Trientina Waymade» e' indicato per il trattamento della malattia
di Wilson in pazienti adulti, adolescenti e bambini di  eta'  pari  o
superiore   a   cinque   anni   intolleranti   alla    terapia    con
D-penicillamina. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «200 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n.
050501016 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A. 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 1.564,39 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.934,02 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge  5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale   «Trientina   Waymade»   (trientina   dicloroidrato)   e'
classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Sconto obbligatorio sul prezzo ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    La  societa',  fatte  salve  le  disposizioni   in   materia   di
smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  25
giugno 2019, n. 60, si impegna a  mantenere  una  fornitura  costante
adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
                  Condizioni e modalita' di impiego 
 
    Prescrizione  del   medicinale   soggetta   a   quanto   previsto
dall'allegato 2 e successive modifiche alla  determina  AIFA  del  29
ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Trientina  Waymade»  (trientina  dicloroidrato)  e'   la   seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica  limitativa,  da  rinnovare
volta per volta, vendibile al  pubblico  su  prescrizione  di  centri
ospedalieri  o  di  specialisti  -  epatologo,  neurologo,  pediatra,
neuropsichiatra, internista (RNRL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107 quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto  ha
effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.