IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  108  del  trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50  recante
«Attuazione della direttiva n. 2016/798 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  57  recante
«Attuazione della direttiva n. 2016/797 del Parlamento europeo e  del
Consiglio», dell'11 maggio 2016, relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  1º  luglio  2021,  n.  101,  ed  in
particolare: 
    il comma 1, con cui e'  approvato  il  Piano  nazionale  per  gli
investimenti  complementari  finalizzato  ad  integrare  con  risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni  dal  2021  al
2026; 
    il comma 2, lettera c), punto  4,  che  destina  al  rinnovo  del
materiale rotabile e alle infrastrutture per il trasporto ferroviario
delle merci complessivi 200 milioni, articolati in 60 milioni di euro
per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,  40  milioni  di
euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni
di euro per l'anno 2025; 
    il comma 2-quater, che prevede che con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma  2,  lettera  c),
punto 4, destinate, fra l'altro, al finanziamento, nella  misura  del
100  per   cento,   di   interventi   destinati   all'efficientamento
ecosostenibile di raccordi ferroviari di  Rete  ferroviaria  italiana
S.p.a.; 
    il comma 6, che stabilisce che «Agli  interventi  ricompresi  nel
piano di cui al comma 1, si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
procedure  di  semplificazione  e   accelerazione,   le   misure   di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
    il comma 7-bis, ed  in  particolare  i  periodi  da  1  a  3  che
stabiliscono che «Fatte salve le procedure applicabili  ai  programmi
ed  interventi  cofinanziati  dal  Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza ai sensi  dell'art.  14,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo  restando  anche  quanto
previsto dal medesimo art. 14, comma 1,  primo  periodo,  il  mancato
rispetto dei termini previsti dal  cronoprogramma  procedurale  degli
adempimenti o la mancata alimentazione dei  sistemi  di  monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del  presente  comma,
qualora   non   risultino   assunte    obbligazioni    giuridicamente
vincolanti.»; 
    il comma 8, che prevede che «l'attuazione degli interventi di cui
al presente articolo, soggetti alla procedura di  notifica  ai  sensi
dell'art.  108,  paragrafo  3,   del   trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea, e' subordinata alla previa autorizzazione  della
Commissione europea»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio  2021  adottato  ai  sensi  del  comma  7  dell'art.   1   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59; 
  Vista  la  scheda  progetto  «Rinnovo  del  materiale  rotabile   e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci»  -  allegata
al sopracitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  15
luglio 2021 - che  prevede,  tra  l'altro,  la  destinazione  a  Rete
ferroviaria italiana di un contributo  di  30  milioni  di  euro  per
l'elettrificazione,  con  eventuale  installazione  di  impianti   di
controllo da remoto, dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio, al
fine di  ridurre  i  tempi  di  manovra  e  l'utilizzo  di  mezzi  di
smistamento ad alimentazione diesel e, di conseguenza,  le  emissioni
inquinanti; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Assegnazione contributo 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2-quater,   lettera   a)   del
decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed  in  coerenza  con  la  scheda
progetto relativa al «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture
per il trasporto ferroviario delle merci», di  cui  in  premessa,  e'
assegnato a Rete ferroviaria italiana S.p.a. -  di  seguito:  RFI  un
contributo di 30 milioni di euro per la realizzazione  di  interventi
destinati all'efficientamento ecosostenibile di  raccordi  ferroviari
per un totale complessivo di 30 chilometri, a  valere  sulle  risorse
autorizzate per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 2, lettera  c),  punto
4, del medesimo decreto-legge 59 del 2021. 
  2. L'importo di cui al comma 1 e' previsto quale  contribuzione  al
100 per cento per la realizzazione dell'intervento.