IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante «Attuazione della direttiva n. 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»; Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 recante «Attuazione della direttiva n. 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio», dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea; Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed in particolare: il comma 1, con cui e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026; il comma 2, lettera c), punto 4, che destina al rinnovo del materiale rotabile e alle infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci complessivi 200 milioni, articolati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025; il comma 2-quater, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), punto 4, destinate, fra l'altro, al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana S.p.a.; il comma 6, che stabilisce che «Agli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»; il comma 7-bis, ed in particolare i periodi da 1 a 3 che stabiliscono che «Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'art. 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo art. 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.»; il comma 8, che prevede che «l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59; Vista la scheda progetto «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci» - allegata al sopracitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 - che prevede, tra l'altro, la destinazione a Rete ferroviaria italiana di un contributo di 30 milioni di euro per l'elettrificazione, con eventuale installazione di impianti di controllo da remoto, dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio, al fine di ridurre i tempi di manovra e l'utilizzo di mezzi di smistamento ad alimentazione diesel e, di conseguenza, le emissioni inquinanti; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Decreta: Art. 1 Assegnazione contributo 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2-quater, lettera a) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed in coerenza con la scheda progetto relativa al «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci», di cui in premessa, e' assegnato a Rete ferroviaria italiana S.p.a. - di seguito: RFI un contributo di 30 milioni di euro per la realizzazione di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari per un totale complessivo di 30 chilometri, a valere sulle risorse autorizzate per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 2, lettera c), punto 4, del medesimo decreto-legge 59 del 2021. 2. L'importo di cui al comma 1 e' previsto quale contribuzione al 100 per cento per la realizzazione dell'intervento.