IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Visto l'articolo 6 del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la
tracciabilita' dei rifiuti (RENTRI) ed, in particolare, i commi  3  e
3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all'iscrizione al  RENTRI
e gli oneri a carico degli stessi  per  la  copertura  dei  costi  di
funzionamento del Registro medesimo; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in  materia  ambientale»,  con  particolare  riguardo  agli  articoli
188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di  tracciabilita'
dei rifiuti; 
  Visto, in particolare, l'articolo 188-bis del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006 che rinvia, tra l'altro, ad uno o  piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo  economico,  il  Ministro
della pubblica amministrazione, il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti nonche', per gli aspetti  di  competenza,  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione della
disciplina  del  Registro  elettronico  nazionale,  dei  modelli   di
registro cronologico e dei formulari di identificazione,  nonche'  le
modalita'  di  tenuta  degli  stessi  in  formato   digitale   e   di
trasmissione dei dati al Registro e le modalita' di svolgimento delle
funzioni di gestione e supporto  da  parte  dell'Albo  nazionale  dei
gestori ambientali  ai  sensi  del  comma  1  del  medesimo  articolo
188-bis; 
  Visto l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152  del  2006  che
disciplina le violazioni degli obblighi di comunicazione,  di  tenuta
dei registri obbligatori e dei formulari; 
  Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70 e, in particolare, l'articolo
1, commi 1, 2 e 3, e l'articolo 6, comma 1, relativi al modello unico
di dichiarazione in  tema  di  rifiuti,  riguardo  agli  obblighi  di
dichiarazione, di  comunicazione,  di  denuncia  o  di  notificazione
previsti dalle leggi, dai decreti e  relative  norme  di  attuazione,
quali  funzionali  alle  attivita'   di   segnalazione   e   rapporto
(reporting) all'Unione europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, recante «Regole tecniche in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  24,  comma  4,  28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma  2,  e  71»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117
del 21 maggio 2013; 
  Viste  le  «Linee  Guida  AgID   sulla   formazione,   gestione   e
conservazione dei documenti informatici - maggio 2021» in vigore  dal
1° gennaio  2022,  concernenti  le  regole  tecniche  in  materia  di
formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Vista la determinazione AGID n. 406/2020, Adozione della  Circolare
recante la linea di indirizzo  sull'interoperabilita'  tecnica  e  la
circolare n. 1/2020 del 9 settembre 2020, recante Linea di  indirizzo
sull'interoperabilita' tecnica e relativi allegati; 
  Vista la determinazione AGID n.  547/2021,  Adozione  delle  «Linee
guida Tecnologie e standard per la  sicurezza  dell'interoperabilita'
tramite  API  dei  sistemi  informatici»   e   delle   «Linee   guida
sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  relativo  al
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»,  recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Rilevato che in base al  nuovo  quadro  normativo  il  «sistema  di
tracciabilita' dei  rifiuti»  si  compone  delle  procedure  e  degli
strumenti relativi agli adempimenti ambientali  di  cui  ai  registri
cronologici di carico e scarico, per la gestione  della  contabilita'
dei rifiuti, dei formulari di identificazione  dei  rifiuti,  per  le
movimentazioni e trasporto, nonche' della  comunicazione  al  catasto
dei rifiuti, i cui dati vengono integrati nel RENTRI; 
  Visto il Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  2021
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Vista la missione M2-C1, Riforma 1.1,  -  Strategia  nazionale  per
l'economia circolare, che prevede l'adozione di un nuovo  sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti per lo  sviluppo  del  mercato  secondario
delle materie prime, sistema fondato sul RENTRI; 
  Visti i  traguardi,  gli  obiettivi  e  le  ulteriori  disposizioni
definiti per  la  Riforma  1.1  Strategia  nazionale  per  l'economia
circolare dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione
del Consiglio ECOFIN  del  13  luglio  2021,  ed  in  particolare  il
traguardo M2C1- previsto per il  secondo  trimestre  -  rappresentato
dall'approvazione del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 259, che adotta la  Strategia
nazionale per l'economia circolare; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 24 giugno 2022, n. 257, con il quale e' stato approvato il
Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti; 
  Considerato che la Strategia nazionale per l'economia circolare  ed
il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti prevedono tra  gli
obiettivi quello di supportare gli organi di  controllo  e  le  forze
dell'ordine nella prevenzione  e  repressione,  attraverso  il  nuovo
sistema  di   tracciabilita'   dei   rifiuti,   nonche'   quello   di
razionalizzare   e   ottimizzare   il   sistema    impiantistico    e
infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla
completa tracciabilita' dei rifiuti; 
  Considerato che l'introduzione della  modalita'  digitale  per  gli
adempimenti ambientali risulta funzionale al RENTRI,  consentendo  la
trasmissione ed acquisizione dei dati ambientali  relativi  al  ciclo
dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi; 
  Dato atto che e' stata effettuata la procedura partecipata con  gli
stakeholders; 
  Acquisito il concerto da parte del Ministro dell'economia  e  delle
finanze,  ai  sensi  dell'articolo  188-bis,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, con nota prot. n. 4090  del  31  gennaio
2023; 
  Sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il  Ministro
per la pubblica amministrazione, il Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti nonche', per gli aspetti  di  competenza,  il  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n.  152
del 2006, acquisiti con nota prot. n. 2733 del 3 febbraio 2023; 
  Sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali  che  ha
espresso il proprio parere con provvedimento n.  287  del  22  agosto
2022; 
  Vista la comunicazione ai sensi  dell'articolo  5  della  direttiva
(UE) 2015/1535, giusta notifica 2022/656/I del 29 settembre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2022; 
  Effettuata  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n.  400  del
1988, con nota prot. n. 4855 del 1° marzo 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In attuazione  di  quanto  disposto  dall'articolo  188-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  il  presente  regolamento
disciplina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, che  si  compone
delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189,  190  e
193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006,  integrati  nel
Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti,  di
seguito RENTRI, istituito ai sensi dell'articolo 6 del  decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla  legge
11 febbraio 2019, n. 12. 
  2.   Il   presente   regolamento    disciplina    in    particolare
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema  di  tracciabilita',
definendo: 
    a) i modelli ed i formati relativi  al  registro  cronologico  di
carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di  identificazione  di
cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152  del  2006
con  l'indicazione  altresi'   delle   modalita'   di   compilazione,
vidimazione e tenuta degli stessi; 
    b) le modalita' di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti,
da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di  coloro  che  intendano
volontariamente aderirvi; 
    c) il funzionamento del  RENTRI,  ivi  incluse  le  modalita'  di
trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a); 
    d) le modalita' per la  condivisione  dei  dati  del  RENTRI  con
l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA)  al  fine  del
loro inserimento nel Catasto di  cui  all'articolo  189  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, nonche' le  modalita'  di  coordinamento
tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e  gli
adempimenti trasmessi al  RENTRI,  garantendone,  ove  possibile,  la
precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189,
commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    e) le modalita' di  interoperabilita'  per  l'acquisizione  della
documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo  alle  spedizioni
di rifiuti; 
    f)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  funzioni  di  supporto
tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali  ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n.  152
del 2006; 
    g) le modalita' di accesso ai dati  del  RENTRI  da  parte  degli
organi di controllo; 
    h) le modalita' per la verifica  e  l'invio  della  comunicazione
dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui  all'articolo
188-bis, comma 4, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario. 
  3. Gli  allegati  I  e  II  disciplinano  il  modello  di  registro
cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di
cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del  2006.
L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria  per
l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge  n.
135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del
2019. Gli allegati I, II e III sono  parte  integrante  del  presente
regolamento. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              -  La  direttiva  2008/98/CE  del  22  novembre   2008,
          relativa ai rifiuti  e  che  abroga  alcune  direttive,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  22
          novembre 2008, n. L 312. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  (Disposizioni
          urgenti in materia di sostegno  e  semplificazione  per  le
          imprese e per la pubblica amministrazione) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2018,  n.  290,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12: 
                «Art. 6 (Disposizioni in merito  alla  tracciabilita'
          dei dati ambientali inerenti rifiuti). - 1. Dal 1°  gennaio
          2019  e'  soppresso   il   sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e,
          conseguentemente, non  sono  dovuti  i  contributi  di  cui
          all'articolo 14-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, e all'articolo 7  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  30
          marzo 2016, n. 78. 
                2.  Dal  1°   gennaio   2019,   sono   abrogate,   in
          particolare, le seguenti disposizioni: 
                  a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1,  2,  2-bis,
          2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15,  del  decreto  legislativo  3
          dicembre 2010, n. 205; 
                  b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8,
          9,  9-bis,  secondo  periodo,  10,  11,   12-bis,   12-ter,
          12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013
          n. 125; 
                  c) l'articolo 14-bis del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102. I contributi relativi  all'anno  2018,
          compresi quelli eventualmente versati oltre la data del  31
          dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. 
                3. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto e'  istituito  il
          Registro elettronico nazionale per  la  tracciabilita'  dei
          rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti  ad
          iscriversi, entro il termine individuato con il decreto  di
          cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il
          trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi
          e gli enti  e  le  imprese  che  raccolgono  o  trasportano
          rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano  in
          qualita'  di  commercianti  ed  intermediari   di   rifiuti
          pericolosi, i Consorzi  istituiti  per  il  recupero  e  il
          riciclaggio di particolari tipologie di  rifiuti,  nonche',
          con riferimento ai rifiuti non pericolosi,  i  soggetti  di
          cui all'articolo 189, comma 3, del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. 
                3-bis. - 3-ter. 
                3-quater.  L'iscrizione   al   Registro   elettronico
          nazionale  comporta  il  versamento  di   un   diritto   di
          segreteria  e  di  un  contributo  annuale,  al   fine   di
          assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento
          del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis,
          da aggiornare ogni tre anni, sono determinati  gli  importi
          dovuti a titolo di diritti di segreteria  e  di  contributo
          nonche' le modalita' di versamento.  Agli  oneri  derivanti
          dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a
          1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a
          1,5   milioni   di   euro   per   l'anno   2019,   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare;
          quanto a 0,11 milioni di euro  per  l'anno  2019,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  A
          decorrere dall'anno 2020 agli  oneri  di  funzionamento  si
          provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria
          e con il contributo annuale, che sono versati  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. 
                3-quinquies. 
                3-sexies. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 188-bis, 189, 190,
          193, 258, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152
          (Norme in materia ambientale),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96: 
                «Art.  188-bis   (Sistema   di   tracciabilita'   dei
          rifiuti). - 1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti  si
          compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita'
          dei rifiuti integrati nel  Registro  elettronico  nazionale
          per  la  tracciabilita'  dei  rifiuti  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          2019, n. 12, e gestito con il  supporto  tecnico  operativo
          dell'Albo nazionale dei gestori di  cui  all'articolo  212.
          Per  consentire  la  lettura  integrata   dei   dati,   gli
          adempimenti  relativi  alle  modalita'  di  compilazione  e
          tenuta del registro di carico e scarico  e  del  formulario
          identificativo  di  trasporto  dei  rifiuti,  di  cui  agli
          articoli 190 e 193, sono effettuati  secondo  le  modalita'
          dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo  economico,  il
          Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti  di
          competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari
          e forestali. 
                2.  In  relazione  alle  esigenze   organizzative   e
          operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo   nazionale   dei   vigili   del   fuoco,    connesse
          rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello
          Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,
          al soccorso pubblico e alla difesa civile, le  procedure  e
          le modalita' con le quali il sistema di tracciabilita'  dei
          rifiuti  si  applica  alle  corrispondenti  amministrazioni
          centrali  sono  individuate  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
          competenza,  del  Ministro  della  difesa  e  del  Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e Bolzano di cui al decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                3.  Il  Registro   elettronico   nazionale   per   la
          tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la  competente
          struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare, e' articolato in: 
                  a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei
          soggetti  iscritti  e  delle  informazioni  relative   alle
          specifiche  autorizzazioni  rilasciate  agli   stessi   per
          l'esercizio  di  attivita'  inerenti  alla   gestione   dei
          rifiuti; 
                  b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati
          ambientali relativi agli adempimenti di cui  agli  articoli
          190 e 193 e dei dati afferenti ai  percorsi  dei  mezzi  di
          trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1. 
                4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche
          l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del   sistema   di
          tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo  il
          colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e
          privati,  attraverso  apposite  interfacce,  favorendo   la
          semplificazione  amministrativa,  garantendo   un   periodo
          preliminare di  sperimentazione  e  la  sostenibilita'  dei
          costi a carico degli aderenti  al  sistema,  disponendo  in
          particolare: 
                  a) i modelli ed i formati relativi al  registro  di
          carico  e  scarico  dei  rifiuti  ed   al   formulario   di
          identificazione  di  cui  agli  articoli  190  e  193   con
          l'indicazione altresi'  delle  modalita'  di  compilazione,
          vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; 
                  b)  le  modalita'   di   iscrizione   al   Registro
          elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei
          soggetti  obbligati  ovvero   di   coloro   che   intendano
          volontariamente   aderirvi,   ai   sensi   del   comma   3,
          dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
          con  la  previsione  di  criteri  di  gradualita'  per   la
          progressiva partecipazione degli operatori; 
                  c)  il  funzionamento  del   Registro   elettronico
          nazionale, ivi incluse le  modalita'  di  trasmissione  dei
          dati relativi ai documenti di cui alla lettera a),  nonche'
          dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; 
                  d) le modalita' per la condivisione  dei  dati  del
          Registro  elettronico  con  l'Istituto  superiore  per   la
          ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel
          Catasto di cui all'articolo 189; 
                  e)   le   modalita'   di   interoperabilita'    per
          l'acquisizione della documentazione di cui  al  regolamento
          (CE) n. 1013/2006, nonche' le  modalita'  di  coordinamento
          tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994,  n.
          70 e gli  adempimenti  trasmessi  al  Registro  elettronico
          nazionale; 
                  f) le modalita' di svolgimento  delle  funzioni  da
          parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1; 
                  g) le modalita' di accesso  ai  dati  del  Registro
          elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; 
                  h) le modalita' per la  verifica  e  l'invio  della
          comunicazione  dell'avvio  a  recupero  o  smaltimento  dei
          rifiuti, di cui  all'articolo  188,  comma  5,  nonche'  le
          responsabilita' da attribuire all'intermediario. 
                5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190  e  193
          sono  effettuati  digitalmente  da   parte   dei   soggetti
          obbligati ovvero di coloro  che  intendano  volontariamente
          aderirvi  ai  sensi  del  comma  3  dell'articolo   6   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi  i
          suddetti adempimenti possono  essere  assolti  mediante  il
          formato cartaceo. In entrambi  i  casi  la  modulistica  e'
          scaricabile   direttamente   dal    Registro    elettronico
          nazionale. 
                6. Al fine di garantire  tempestivi  adeguamenti  dei
          modelli di cui alla lettera a) del  comma  2,  in  caso  di
          intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti
          sono adottati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare,  di  natura  non
          regolamentare, sentiti i Ministri indicati  al  comma  1  e
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano. 
                7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al
          comma 1 continuano ad applicarsi  i  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile  1998,  n.
          148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di
          formulario di identificazione del rifiuto.» 
                «Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto  dei
          rifiuti, istituito  dall'articolo  3  del  decreto-legge  9
          settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato  in  una
          Sezione nazionale, che ha sede in  Roma  presso  l'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
          ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento
          e Bolzano presso  le  corrispondenti  Agenzie  regionali  e
          delle Province autonome per la protezione dell'ambiente. Le
          norme  di  organizzazione  del  Catasto  sono  emanate   ed
          aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali.
          Sino all'emanazione del decreto di cui al  secondo  periodo
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. 
                2.  Il  Catasto  assicura,  anche   ai   fini   della
          pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,  un
          quadro conoscitivo, completo  e  costantemente  aggiornato,
          dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di  cui  alla
          presente Parte IV,  utilizzando  la  nomenclatura  prevista
          dalla disciplina europea e nazionale di riferimento. 
                3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
          di raccolta e trasporto di rifiuti, i  commercianti  e  gli
          intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e  gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          di rifiuti,  i  Consorzi  e  i  sistemi  riconosciuti,  gli
          istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi  e
          di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese  e
          gli enti produttori iniziali di  rifiuti  pericolosi  e  le
          imprese e gli  enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non
          pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)
          e g), comunicano  annualmente  alle  Camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e   agricoltura   territorialmente
          competenti,  con  le  modalita'  previste  dalla  legge  25
          gennaio 1994, n. 70,  le  quantita'  e  le  caratteristiche
          qualitative dei rifiuti oggetto delle  predette  attivita',
          dei  materiali  prodotti  all'esito  delle   attivita'   di
          recupero nonche' i dati  relativi  alle  autorizzazioni  ed
          alle comunicazioni inerenti le attivita'  di  gestione  dei
          rifiuti. Sono esonerati da tale  obbligo  gli  imprenditori
          agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con  un
          volume di affari annuo non superiore a  euro  ottomila,  le
          imprese che raccolgono e trasportano i propri  rifiuti  non
          pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche',  per
          i soli rifiuti  non  pericolosi,  le  imprese  e  gli  enti
          produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti. 
                4. Nel caso in cui i produttori di  rifiuti  speciali
          conferiscano i medesimi al servizio  pubblico  di  raccolta
          competente  per   territorio,   ovvero   ad   un   circuito
          organizzato di raccolta di cui all'articolo 183,  comma  1,
          lettera pp), previa apposita convenzione, la  comunicazione
          e' effettuata dal gestore del servizio  limitatamente  alla
          quantita' conferita. 
                5. I soggetti responsabili del servizio  di  gestione
          integrata  dei  rifiuti  urbani   comunicano   annualmente,
          secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio  1994,
          n.  70,  le   seguenti   informazioni   relative   all'anno
          precedente: 
                  a) la quantita' dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel
          proprio territorio; 
                  b) la quantita' dei rifiuti speciali  raccolti  nel
          proprio territorio a seguito di  apposita  convenzione  con
          soggetti pubblici o privati; 
                  c) i soggetti che hanno  provveduto  alla  gestione
          dei  rifiuti,  specificando  le   operazioni   svolte,   le
          tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; 
                  d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico  e
          finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
          dei rifiuti,  nonche'  i  proventi  della  tariffa  di  cui
          all'articolo 238 ed i  proventi  provenienti  dai  consorzi
          finalizzati al recupero dei rifiuti; 
                  e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 
                  f) le quantita' raccolte, suddivise per  materiali,
          in attuazione degli accordi con i consorzi  finalizzati  al
          recupero dei rifiuti. 
                6. La  Sezione  nazionale  rende  disponibili,  entro
          trenta giorni dal ricevimento,  alle  Sezioni  regionali  e
          provinciali  le  banche  dati  trasmesse  dalle  Camere  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio  1994,  n.
          70.  Le  Sezioni   regionali   e   provinciali   provvedono
          all'elaborazione  dei   dati,   secondo   una   metodologia
          condivisa ai sensi dell'articolo 4 della  legge  28  giugno
          2016, n. 132, ed alla successiva trasmissione alla  Sezione
          nazionale  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento,  delle
          informazioni di cui ai  commi  2,  3,  4  e  5.  L'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
          elabora i dati, evidenziando le tipologie  e  le  quantita'
          dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati,  recuperati  e
          smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero
          in esercizio e ne assicura la pubblicita' anche  attraverso
          la pubblicazione di un rapporto annuale. 
                7.  Per  le  comunicazioni  relative  ai  rifiuti  di
          imballaggio si applica quanto previsto  dall'articolo  220,
          comma 2. 
                8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e  il
          Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis,
          assicurano il coordinamento e  la  condivisione  dei  dati,
          anche al fine di consentire un'opportuna  pubblicita'  alle
          informazioni. 
                9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis,  comma  1,
          disciplina   le   modalita'   di   coordinamento   tra   le
          comunicazioni al Catasto  dei  rifiuti  e  gli  adempimenti
          trasmessi al Registro elettronico  nazionale,  garantendone
          la precompilazione automatica.» 
                «Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico).
          - 1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'  di
          raccolta e trasporto  di  rifiuti,  i  commercianti  e  gli
          intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e  gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti,  istituiti
          per  il  recupero  e  riciclaggio  degli  imballaggi  e  di
          particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e  gli
          enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese
          e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
          cui all'articolo 184, comma 3, lettere  c),  d)  e  g),  ha
          l'obbligo di tenere un registro  cronologico  di  carico  e
          scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto
          la quantita'  prodotta,  la  natura  e  l'origine  di  tali
          rifiuti e la quantita' dei prodotti  e  materiali  ottenuti
          dalle operazioni  di  trattamento  quali  preparazione  per
          riutilizzo, riciclaggio  e  altre  operazioni  di  recupero
          nonche', laddove previsto, gli estremi  del  formulario  di
          identificazione di cui all'articolo 193. 
                2. Il modello di registro  cronologico  di  carico  e
          scarico e' disciplinato con il decreto di cui  all'articolo
          188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in  vigore  del
          suddetto decreto continuano ad applicarsi  le  disposizioni
          di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  1°  aprile
          1998,  n.  148,  nonche'  le  disposizioni  relative   alla
          numerazione e  vidimazione  dei  registri  da  parte  delle
          Camere di  commercio  territorialmente  competenti  con  le
          procedure  e  le  modalita'  fissate  dalla  normativa  sui
          registri IVA. 
                3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel
          registro cronologico, sono effettuate: 
                  a) per i produttori iniziali,  almeno  entro  dieci
          giorni lavorativi dalla  produzione  del  rifiuto  e  dallo
          scarico del medesimo; 
                  b) per i soggetti che effettuano la raccolta  e  il
          trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla  data
          di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; 
                  c)  per  i  commercianti,  gli  intermediari  e   i
          consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi  dalla  data
          di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; 
                  d) per i soggetti che effettuano le  operazioni  di
          recupero e di  smaltimento,  entro  due  giorni  lavorativi
          dalla presa in carico dei rifiuti. 
                4.  I  soggetti  e  le  organizzazioni  di  cui  agli
          articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
          234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma  1
          tramite analoghe evidenze documentali o gestionali. 
                5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1  gli
          imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135  del  codice
          civile, con un volume di affari annuo non superiore a  euro
          ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i  propri
          rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212,  comma  8,
          nonche', per i soli rifiuti non pericolosi,  le  imprese  e
          gli enti produttori iniziali che non hanno  piu'  di  dieci
          dipendenti. 
                6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
          del  codice   civile   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi,  nonche'   i   soggetti   esercenti   attivita'
          ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01,  96.02.02,
          96.02.03  e  96.09.02  che  producono  rifiuti  pericolosi,
          compresi quelli aventi codice EER  18.01.03*,  relativi  ad
          aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di
          rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente
          o impresa, quando obbligati alla  tenuta  del  registro  ai
          sensi del comma 1, possono adempiere  all'obbligo  con  una
          delle seguenti modalita': 
                  a) con la conservazione progressiva  per  tre  anni
          del formulario di identificazione di cui all'articolo  193,
          comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei  documenti
          sostitutivi previsti dall'articolo 193; 
                  b) con la conservazione per tre anni del  documento
          di conferimento rilasciato dal soggetto che  provvede  alla
          raccolta  di  detti  rifiuti   nell'ambito   del   circuito
          organizzato di  raccolta  di  cui  all'articolo  183.  Tale
          modalita' e' valida anche ai fini  della  comunicazione  al
          catasto di cui all'articolo 189. 
                7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti  non
          eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi  e  le
          quattro tonnellate di rifiuti pericolosi,  in  luogo  della
          tenuta in proprio dei registri  di  carico  e  scarico  dei
          rifiuti, possono adempiere  tramite  le  organizzazioni  di
          categoria  interessate  o  loro  societa'  di  servizi  che
          provvedono  ad  annotare  i  dati  con   cadenza   mensile,
          mantenendo presso  la  sede  operativa  dell'impresa  copia
          delle annotazioni o, comunque,  rendendola  tempestivamente
          disponibile su richiesta degli organi di controllo. 
                8.  Per  le  attivita'  di   gestione   dei   rifiuti
          costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi,  gli  obblighi
          connessi alla tenuta dei registri di carico  e  scarico  si
          intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA
          di  acquisto  e  di  vendita  secondo  le  procedure  e  le
          modalita'  fissate  dall'articolo  39   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  e
          successive modifiche. 
                9. Le operazioni di gestione dei centri  di  raccolta
          di cui all'articolo 183 sono  escluse  dagli  obblighi  del
          presente articolo limitatamente ai rifiuti non  pericolosi.
          Per i rifiuti pericolosi  la  registrazione  del  carico  e
          dello scarico puo'  essere  effettuata  contestualmente  al
          momento  dell'uscita  dei  rifiuti  stessi  dal  centro  di
          raccolta  e  in  maniera  cumulativa  per  ciascun   codice
          dell'elenco dei rifiuti. 
                10. I  registri  sono  tenuti,  o  resi  accessibili,
          presso ogni  impianto  di  produzione,  di  stoccaggio,  di
          recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese
          che effettuano attivita' di raccolta e trasporto  e  per  i
          commercianti e gli intermediari, presso la sede  operativa.
          I registri, integrati con i formulari di  cui  all'articolo
          193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati  per
          tre anni dalla data dell'ultima registrazione.  I  registri
          relativi alle operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti  in
          discarica devono essere conservati a tempo indeterminato  e
          consegnati     all'autorita'     che     ha      rilasciato
          l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.  I  registri
          relativi agli impianti dismessi o  non  presidiati  possono
          essere tenuti  presso  la  sede  legale  del  soggetto  che
          gestisce l'impianto. 
                11. I registri relativi  ai  rifiuti  prodotti  dalle
          attivita' di manutenzione di cui all'articolo  230  possono
          essere tenuti nel luogo di produzione  dei  rifiuti,  cosi'
          come definito dal medesimo articolo. Per  rifiuti  prodotti
          dalle   attivita'   di   manutenzione   di    impianti    e
          infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i
          registri  possono  essere  tenuti   presso   le   sedi   di
          coordinamento organizzativo del  gestore,  o  altro  centro
          equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente
          competente ovvero al Registro elettronico nazionale di  cui
          all'articolo 188-bis. 
                12.  Le  informazioni  contenute  nel  registro  sono
          utilizzate anche ai fini  della  comunicazione  annuale  al
          Catasto di cui all'articolo 189. 
                13. Le informazioni contenute nel registro sono  rese
          disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
          che ne faccia richiesta.» 
                «Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il  trasporto
          dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da
          un formulario di identificazione  (FIR)  dal  quale  devono
          risultare i seguenti dati: 
                  a)  nome  ed  indirizzo  del   produttore   e   del
          detentore; 
                  b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
                  c) impianto di destinazione; 
                  d) data e percorso dell'istradamento; 
                  e) nome ed indirizzo del destinatario. 
                2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis,  comma
          1,  sono  disciplinati  il  modello   del   formulario   di
          identificazione del rifiuto e le modalita' di  numerazione,
          vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro  elettronico
          nazionale,  con  possibilita'  di  scaricare  dal  medesimo
          Registro elettronico il formato  cartaceo.  Possono  essere
          adottati modelli di formulario per particolari tipologie di
          rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. 
                3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi
          il decreto del Ministro dell'ambiente 1°  aprile  1998,  n.
          145, nonche' le disposizioni relative  alla  numerazione  e
          vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
          dagli uffici regionali e provinciali competenti in  materia
          di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione
          e'  gratuita  e  non  e'  soggetta  ad  alcun   diritto   o
          imposizione tributaria. 
                4.   Fino   all'emanazione   del   decreto   di   cui
          all'articolo 188-bis, comma 1,  il  formulario  in  formato
          cartaceo e' redatto in quattro esemplari, compilati, datati
          e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi'
          dal  trasportatore;  una  copia  deve  rimanere  presso  il
          produttore o il detentore, le  altre  tre,  sottoscritte  e
          datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite  una  dal
          destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
          trasmetterne  una  al  produttore  o   al   detentore.   La
          trasmissione della  quarta  copia  puo'  essere  sostituita
          dall'invio mediante posta  elettronica  certificata  sempre
          che  il  trasportatore  assicuri   la   conservazione   del
          documento  originale  ovvero   provveda,   successivamente,
          all'invio  dello  stesso  al  produttore.  Le   copie   del
          formulario devono essere conservate per tre anni. 
                5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui all'articolo 188-bis,  comma  1,  in  alternativa  alle
          modalita' di vidimazione di cui al comma 3,  il  formulario
          di  identificazione  del  rifiuto  e'  prodotto  in  format
          esemplare, conforme al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero  univoco,
          tramite apposita applicazione  raggiungibile  attraverso  i
          portali  istituzionali  delle  Camere  di   Commercio,   da
          stamparsi  e  compilarsi  in  duplice  copia.  La  medesima
          applicazione rende disponibile,  a  coloro  che  utilizzano
          propri  sistemi  gestionali   per   la   compilazione   dei
          formulari,  un  accesso  dedicato  al  servizio  anche   in
          modalita' telematica al fine  di  consentire  l'apposizione
          del codice univoco su ciascun formulario. Una copia  rimane
          presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a
          destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia  del
          formulario compilato in  tutte  le  sue  parti.  Gli  altri
          soggetti coinvolti ricevono una  fotocopia  del  formulario
          completa in tutte le sue parti.  Le  copie  del  formulario
          devono essere conservate per tre anni. 
                6. Durante la  raccolta  e  il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia. 
                7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui
          all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale  degli
          stessi; al soggetto che gestisce il servizio  pubblico;  ai
          trasporti di rifiuti speciali  non  pericolosi,  effettuati
          dal produttore dei rifiuti stessi  in  modo  occasionale  e
          saltuario.  Sono  considerati  occasionali  e  saltuari   i
          trasporti effettuati per non piu' di cinque  volte  l'anno,
          che  non  eccedano  la  quantita'  giornaliera  di   trenta
          chilogrammi o di trenta litri. 
                8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          altresi'  al  trasporto  di   rifiuti   speciali   di   cui
          all'articolo 184,  comma  3,  lettera  a),  effettuato  dal
          produttore in modo occasionale e saltuario,  come  definito
          al comma 7, per il conferimento  al  gestore  del  servizio
          pubblico di raccolta, ovvero  al  circuito  organizzato  di
          raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con
          i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 
                9.   Per   i   rifiuti    oggetto    di    spedizioni
          transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo
          e' sostituito dai  documenti  previsti  dall'articolo  194,
          anche con  riguardo  alla  tratta  percorsa  su  territorio
          nazionale. 
                10. Il formulario di identificazione di cui al  comma
          1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione
          in  agricoltura,  puo'  sostituire  il  documento  di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          99 e  successive  modificazioni,  a  condizione  che  siano
          espressamente riportate in maniera chiara  e  leggibile  le
          specifiche informazioni  di  cui  all'allegato  III  A  del
          citato decreto legislativo  n.  99  del  1992,  nonche'  le
          sottoscrizioni  richieste,  ancorche'  non   previste   nel
          modello del formulario. 
                11.  La  movimentazione  dei  rifiuti  esclusivamente
          all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
          fini  della  Parte  quarta  del  presente  decreto  e   non
          necessita di formulario di identificazione. 
                12.  La  movimentazione   dei   rifiuti   tra   fondi
          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'
          effettuati percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti
          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia
          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza
          fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e'
          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei
          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui
          all'articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al
          sito  che  sia   nella   disponibilita'   giuridica   della
          cooperativa di  cui  e'  socio,  ivi  compresi  i  consorzi
          agrari,  qualora  sia  finalizzata  al  raggiungimento  del
          deposito temporaneo. 
                13. Il documento commerciale di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          per gli operatori soggetti  all'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di  carico  e  scarico  di  cui  all'articolo  190
          sostituisce  a  tutti  gli   effetti   il   formulario   di
          identificazione di cui al comma 1. Con il  decreto  di  cui
          all'articolo  188-bis,  comma  1,  sono   disciplinate   le
          modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale
          (REN). 
                14.  La  micro-raccolta,  intesa  come  raccolta   di
          rifiuti da parte di un unico raccoglitore  o  trasportatore
          presso piu' produttori o detentori, svolta  con  lo  stesso
          automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso
          produttore, deve essere effettuata nel termine  massimo  di
          48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono
          essere indicate tutte le tappe intermedie  effettuate.  Nel
          caso in cui il percorso dovesse  subire  delle  variazioni,
          nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato
          a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 
                15. Gli stazionamenti dei veicoli  in  configurazione
          di trasporto, nonche' le soste tecniche per  le  operazioni
          di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni  e
          dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili  che
          proseguono il trasporto, non rientrano nelle  attivita'  di
          stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1,  aa),  purche'
          le stesse siano dettate da  esigenze  di  trasporto  e  non
          superino  le  72  ore,  escludendo  dal  computo  i  giorni
          interdetti alla circolazione. 
                16. Il formulario di identificazione dei  rifiuti  di
          cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F
          di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e  la
          scheda di cui all'allegato IB  del  decreto  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          aprile 2008. 
                17.   Nella   compilazione    del    formulario    di
          identificazione,  ogni  operatore  e'  responsabile   delle
          informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria
          competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
          indicato nel formulario di identificazione dal produttore o
          dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali  difformita'
          tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e
          consistenza,   fatta   eccezione   per    le    difformita'
          riscontrabili in base alla Comune diligenza. 
                18.  Ferma   restando   la   disciplina   in   merito
          all'attivita' sanitaria e  relativi  rifiuti  prodotti,  ai
          fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da
          assistenza sanitaria svolta al  di  fuori  delle  strutture
          sanitarie di riferimento e  da  assistenza  domiciliare  si
          considerano  prodotti  presso  l'unita'  locale,   sede   o
          domicilio dell'operatore  che  svolge  tali  attivita'.  La
          movimentazione    di    quanto    prodotto,    dal    luogo
          dell'intervento fino alla sede di chi  lo  ha  svolto,  non
          comporta   l'obbligo   di   tenuta   del   formulario    di
          identificazione del rifiuto e non necessita  di  iscrizione
          all'Albo ai sensi dell'articolo 212. 
                19. I rifiuti derivanti da attivita' di  manutenzione
          e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui
          alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano  prodotti
          presso l'unita' locale, sede o domicilio del  soggetto  che
          svolge tali attivita'. Nel caso  di  quantitativi  limitati
          che non giustificano l'allestimento di un deposito dove  e'
          svolta l'attivita', il trasporto  dal  luogo  di  effettiva
          produzione alla  sede,  in  alternativa  al  formulario  di
          identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto
          (DDT)  attestante  il  luogo   di   effettiva   produzione,
          tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di
          colli  o  una  stima  del  peso  o  volume,  il  luogo   di
          destinazione. 
                20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1
          e 3, con  riferimento  alla  movimentazione  del  materiale
          tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le  opportune
          valutazioni  tecniche  e  di  funzionalita'  dei  materiali
          riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento  di
          trasporto  (DDT)   attestante   il   luogo   di   effettiva
          produzione, tipologia e quantita' dei materiali,  indicando
          il numero di colli o una stima del peso o volume, il  luogo
          di destinazione.» 
                «Art.   258    (Violazione    degli    obblighi    di
          comunicazione, di tenuta dei  registri  obbligatori  e  dei
          formulari). - 1. I soggetti di cui all'articolo 189,  comma
          3, che  non  effettuano  la  comunicazione  ivi  prescritta
          ovvero la effettuano in modo  incompleto  o  inesatto  sono
          puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila
          a diecimila euro; se la comunicazione e'  effettuata  entro
          il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito
          ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  ventisei  euro  a
          centosessanta euro. 
                2. Chiunque omette di tenere  ovvero  tiene  in  modo
          incompleto  il  registro  di  carico  e  scarico   di   cui
          all'articolo 190,  comma  1,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila  euro.  Se
          il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica  la
          sanzione amministrativa  pecuniaria  da  diecimila  euro  a
          trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi,  la  sanzione
          amministrativa accessoria facoltativa della sospensione  da
          un mese a un  anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto
          responsabile   dell'infrazione   e    dalla    carica    di
          amministratore. 
                3. Nel caso di imprese  che  occupino  un  numero  di
          unita' lavorative inferiore a 15  dipendenti,  le  sanzioni
          sono  quantificate  nelle  misure  minime  e   massime   da
          millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non
          pericolosi     e     da     duemilasettanta     euro      a
          dodicimilaquattrocento euro per i  rifiuti  pericolosi.  Il
          numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
          numero di dipendenti  occupati  mediamente  a  tempo  pieno
          durante un anno, mentre i lavoratori  a  tempo  parziale  e
          quelli  stagionali   rappresentano   frazioni   di   unita'
          lavorative annue; ai predetti fini l'anno  da  prendere  in
          considerazione e' quello  dell'ultimo  esercizio  contabile
          approvato,   precedente   il   momento   di    accertamento
          dell'infrazione. 
                4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
          all'articolo  193  o  senza  i  documenti  sostitutivi  ivi
          previsti,  ovvero  riporta  nel  formulario   stesso   dati
          incompleti  o  inesatti   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
          euro. Si applica  la  pena  dell'articolo  483  del  codice
          penale nel caso di trasporto di  rifiuti  pericolosi.  Tale
          ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di
          un  certificato  di  analisi  di  rifiuti,  fornisce  false
          indicazioni  sulla  natura,  sulla  composizione  e   sulle
          caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa  uso
          di un certificato falso durante il trasporto. 
                5. Nei casi di  cui  ai  commi  1,  2  e  4,  ove  le
          informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte,  siano
          rinvenibili in forma  corretta  dai  dati  riportati  nella
          comunicazione  al  catasto,  nei  registri  cronologici  di
          carico e scarico,  nei  formulari  di  identificazione  dei
          rifiuti  trasportati  e  nelle  altre  scritture  contabili
          tenute per legge, si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria      da      duecentosessanta       euro       a
          millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena  si  applica
          nei casi di indicazioni formalmente incomplete o  inesatte,
          ma  contenenti  gli  elementi   atti   a   ricostruire   le
          informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei  casi
          di mancato invio alle autorita'  competenti  e  di  mancata
          conservazione dei registri di cui all'articolo  190,  comma
          1, o del formulario di cui all'articolo  193.  La  sanzione
          ridotta di cui alla presente disposizione si  applica  alla
          omessa o incompleta  tenuta  dei  registri  cronologici  di
          carico e scarico  da  parte  del  produttore  quando  siano
          presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data
          di produzione e presa in carico dei  rifiuti  possa  essere
          dimostrata, o coincida con la data di scarico  dei  rifiuti
          stessi. 
                6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma  2,  che
          non effettuano la comunicazione ivi  prescritta  ovvero  la
          effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemila  euro   a
          diecimila euro;  nel  caso  in  cui  la  comunicazione  sia
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
                7. I soggetti responsabili del servizio  di  gestione
          integrata  dei  rifiuti  urbani  che  non   effettuano   la
          comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5,  ovvero  la
          effettuano in modo incompleto o inesatto, sono  puniti  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemila  euro  a
          diecimila euro;  nel  caso  in  cui  la  comunicazione  sia
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
                8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi
          previsti dall'articolo 184, commi 5-  bis.1  e  5-bis.2,  e
          dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e  4-quater,  del
          presente decreto, il comandante del poligono militare delle
          Forze armate  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da tremila euro a diecimila  euro.  In  caso  di
          violazione reiterata degli stessi obblighi  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquemila  euro  a
          ventimila euro. 
                9. Chi  con  un'azione  od  omissione  viola  diverse
          disposizioni di cui al presente articolo,  ovvero  commette
          piu' violazioni della stessa  disposizione,  soggiace  alla
          sanzione amministrativa prevista  per  la  violazione  piu'
          grave, aumentata sino al  doppio.  La  stessa  sanzione  si
          applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
          medesimo disegno, commette  anche  in  tempi  diversi  piu'
          violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
          presente articolo. 
                10. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  e  fermo
          restando l'obbligo di corrispondere i contributi  pregressi
          eventualmente  non  versati,  la   mancata   o   irregolare
          iscrizione al Registro di cui all'articolo  188-bis,  nelle
          tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di  cui
          al comma 1 del medesimo articolo,  comporta  l'applicazione
          di una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  cinquecento
          euro a duemila euro, per i rifiuti  non  pericolosi,  e  da
          mille euro a tremila euro  per  i  rifiuti  pericolosi.  La
          mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi  con
          le  tempistiche  e  le  modalita'  ivi  definite   comporta
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          cinquecento  euro  a  duemila  euro  per  i   rifiuti   non
          pericolosi e da mille euro a tremila  euro  per  i  rifiuti
          pericolosi. 
                11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un
          terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
          entro sessanta giorni dalla scadenza dei  termini  previsti
          dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle
          procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni  di  cui
          al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata  con  le
          modalita' previste dal decreto citato. 
                12. Gli importi delle sanzioni di  cui  al  comma  10
          sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto   del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  pertinenti
          capitoli  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          destinati agli interventi  di  bonifica  dei  siti  di  cui
          all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le  condizioni  di
          cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e  modalita'
          di  ripartizione   fissati   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                13.  Le  sanzioni  di  cui  al   presente   articolo,
          conseguenti alla trasmissione  o  all'annotazione  di  dati
          incompleti o inesatti sono applicate solo  nell'ipotesi  in
          cui i dati siano rilevanti ai  fini  della  tracciabilita',
          con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
          In caso di dati incompleti o  inesatti  rilevanti  ai  fini
          della tracciabilita' di tipo seriale, si applica  una  sola
          sanzione aumentata fino al triplo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 della  legge
          25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione  degli
          adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
          pubblica,  nonche'  per   l'attuazione   del   sistema   di
          ecogestione  e  di  audit  ambientale),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1994, n. 24: 
                «Art. 1 (Modello unico di dichiarazione).  -  1.  Con
          decreto del Presidente della Repubblica  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   di    concerto    con    il    Ministro
          dell'ambiente, sentiti  il  Ministro  della  sanita'  e  il
          Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  sono  stabilite
          norme finalizzate a: 
                  a) individuare, ai fini della predisposizione di un
          modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge  e
          le relative norme di attuazione che  stabiliscono  obblighi
          di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di  denuncia  o  di
          notificazione  in  materia  ambientale,  sanitaria   e   di
          sicurezza pubblica; 
                  b) fissare un  termine  per  la  presentazione  del
          modello unico di dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  che
          sostituisce  ogni  altro  diverso  termine  previsto  dalle
          disposizioni di legge e dalle relative norme di  attuazione
          di cui alla lettera a). 
                2. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  adotta
          con proprio decreto,  da  emanare  entro  i  trenta  giorni
          successivi al termine di cui al comma 1, il  modello  unico
          di dichiarazione. 
                3. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  dispone
          con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico  di
          dichiarazione, anche  in  relazione  a  nuove  disposizioni
          individuate con la medesima procedura di cui al comma 1.» 
                «Art. 6 (Disposizioni transitorie). -  1.  In  attesa
          dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1,
          il  modello  unico  di  dichiarazione,  in  sede  di  prima
          applicazione della presente legge, e'  adottato,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, con  riferimento
          agli  obblighi  di  dichiarazione,  di  comunicazione,   di
          denuncia o  di  notificazione  previsti  dalle  leggi,  dai
          decreti e dalle relative norme di attuazione  di  cui  alla
          tabella A allegata alla presente legge. 
                2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  termine  di
          presentazione del modello unico di dichiarazione,  in  caso
          di obblighi periodici, e' fissato al  30  aprile  dell'anno
          successivo  a  quello  di  riferimento,  fermi  restando  i
          termini previsti in caso di obblighi che abbiano  carattere
          non periodico. 
                2-bis.  Qualora  si   renda   necessario   apportare,
          nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche  ed
          integrazioni al modello unico di dichiarazione  ambientale,
          le predette modifiche ed  integrazioni  sono  disposte  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la  data  del  1º
          marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del
          modello e' fissato in centoventi giorni a  decorrere  dalla
          data di pubblicazione del predetto decreto.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  919/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia  di
          identificazione elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le
          transazioni elettroniche nel mercato interno e  che  abroga
          la direttiva 1999/93/CE, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  28
          agosto 2014, n. L 257. 
              - Il regolamento (UE)  n.  2016/679/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati -
          Testo rilevante  ai  fini  del  SEE,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la  direttiva  95/46/CE),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101
          (Disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
          205. 
              - Il decreto ministeriale n. 259  del  24  giugno  2022
          (Strategia  nazionale   per   l'economia   circolare),   e'
          pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica. 
              - Il decreto ministeriale n. 257  del  24  giugno  2022
          (Adozione del  Programma  Nazionale  per  la  Gestione  dei
          rifiuti), e' pubblicato nel  sito  internet  del  Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione,  e'   pubblicata   nella   G.U.C.E.   17
          settembre 2015, n. L 241. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo degli articoli 188-bis, 189, 190 e 193,  del
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 6, del  decreto-legge  n.  135
          del 2018, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Per il riferimento alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo  alle
          spedizioni di rifiuti,  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  12
          luglio 2006, n. L 190. 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 14 dicembre  2018,
          n. 135, si veda nelle note alle premesse.