IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
  Vista la legge  23  maggio  1980,  n.  313  recante  adesione  alla
Convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  Allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974, e sua esecuzione; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale  e,  in
particolare, l'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo  delle
capitanerie di porto  l'esercizio  delle  competenze  in  materia  di
sicurezza   della   navigazione   attribuite   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 
  Vista  la  direttiva  2014/90/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 luglio 2014  sull'equipaggiamento  marittimo  e  che
abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,
n. 239, e successive modificazioni, di  recepimento  della  direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio  2014
sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del
Consiglio; 
  Ritenuto necessario determinare le disposizioni  attuative  per  il
riconoscimento e la notifica all'IMO  dei  laboratori  nazionali  che
intendano eseguire le prove al fuoco previste dall'International Code
for Application of Fire Test Procedures (Codice FTP); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce   gli   adempimenti   per   il
riconoscimento e la notifica all'IMO dei laboratori che  eseguono  le
prove previste dall'International Code for Application of  Fire  Test
Procedures (Codice FTP) adottato con la risoluzione MSC.307 (88) come
emendata. 
  2. Il presente decreto si applica  ai  laboratori  di  prova  quali
soggetti  giuridici  pubblici  o  privati  presenti  sul   territorio
nazionale.