IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 recante adesione alla
Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1°
novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale e, in
particolare, l'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di
sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che
abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017,
n. 239, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del
Consiglio;
Ritenuto necessario determinare le disposizioni attuative per il
riconoscimento e la notifica all'IMO dei laboratori nazionali che
intendano eseguire le prove al fuoco previste dall'International Code
for Application of Fire Test Procedures (Codice FTP);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli adempimenti per il
riconoscimento e la notifica all'IMO dei laboratori che eseguono le
prove previste dall'International Code for Application of Fire Test
Procedures (Codice FTP) adottato con la risoluzione MSC.307 (88) come
emendata.
2. Il presente decreto si applica ai laboratori di prova quali
soggetti giuridici pubblici o privati presenti sul territorio
nazionale.