IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 recante adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio; Ritenuto necessario determinare le disposizioni attuative per il riconoscimento e la notifica all'IMO dei laboratori nazionali che intendano eseguire le prove al fuoco previste dall'International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice FTP); Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto definisce gli adempimenti per il riconoscimento e la notifica all'IMO dei laboratori che eseguono le prove previste dall'International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice FTP) adottato con la risoluzione MSC.307 (88) come emendata. 2. Il presente decreto si applica ai laboratori di prova quali soggetti giuridici pubblici o privati presenti sul territorio nazionale.