La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli
270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale
1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma
e' aggiunto il seguente:
«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si
procede sempre d'ufficio».
2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma
e' aggiunto il seguente:
«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si
procede sempre d'ufficio».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 270-bis.1 e
416-bis.1 del codice penale, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 270-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti).
- Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, punibili con pena
diversa dall'ergastolo, la pena e' aumentata della meta',
salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del
reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si
applica per primo l'aumento di pena previsto per la
circostanza aggravante di cui al primo comma. Le
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al
primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa
o ne determina la misura in modo indipendente da quella
ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente
alle predette aggravanti.
Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto
nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che,
dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia e
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive
per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena
dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da
dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un
terzo alla meta'.
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non
si applica l'aggravante di cui al primo comma.
Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo
56, non e' punibile il colpevole di un delitto commesso per
finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico che volontariamente impedisce l'evento e
fornisce elementi di prova determinanti per la esatta
ricostruzione del fatto e per la individuazione degli
eventuali concorrenti.
Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al
primo comma si procede sempre d'ufficio.»
«Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti
per reati connessi ad attivita' mafiose). - Per i delitti
punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi
avvalendosi delle condizioni previstedall'articolo
416-bisovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagliarticoli 98 e 114concorrenti con l'aggravante di cui
al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento
conseguente alla predetta aggravante.
Per i delitti di cuiall'articolo 416-bis e per quelli
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato
che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi
per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo e'
sostituita da quella della reclusione da dodici a venti
anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le
disposizioni di cui al primo e secondo comma.
Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al
primo comma si procede sempre d'ufficio.».