IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e  successive
modificazioni,  concernente   la   semplificazione   fiscale   e   la
dichiarazione dei redditi precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede che a decorrere dal
2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle  entrate,  utilizzando  le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile  telematicamente
ai titolari di redditi di lavoro  dipendente  e  assimilati  indicati
agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),  g),  con
esclusione delle  indennita'  percepite  dai  membri  del  Parlamento
europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti  nell'anno
precedente, che puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, modificato dalla legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  in
base al quale, ai fini della  elaborazione  della  dichiarazione  dei
redditi, le aziende sanitarie locali,  le  aziende  ospedaliere,  gli
istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico,  i  policlinici
universitari,  le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi   di
specialistica ambulatoriale,  le  strutture  per  l'erogazione  delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,  gli
altri presidi e strutture accreditati per  l'erogazione  dei  servizi
sanitari e  gli  iscritti  all'Albo  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate  per  l'erogazione  dei
servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai  dati  relativi
alle prestazioni sanitarie erogate a partire  dal  1°  gennaio  2016,
inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le  modalita'  previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo  2008,
attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  i  dati  relativi  alle
prestazioni sanitarie, ad esclusione  di  quelle  gia'  previste  nel
comma 2 del  medesimo  art.  3  del  citato  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175,  ai  fini  della  loro  messa  a  disposizione
dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 3, comma 4,  del  richiamato  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuati  termini  e  modalita'
per la trasmissione telematica all'Agenzia  delle  entrate  dei  dati
relativi alle spese che danno  diritto  a  deduzioni  dal  reddito  o
detrazioni dall'imposta diverse  da  quelle  gia'  individuate  dallo
stesso decreto; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio  2015  e  successive  modificazioni,  recante  le   specifiche
tecniche  e  le  modalita'  operative  relative   alla   trasmissione
telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria ai fini
dell'elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  precompilata  da
parte dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  214  del  13
settembre  2016,  concernente   «Ulteriori   soggetti   tenuti   alla
trasmissione al Sistema tessera sanitaria,  dei  dati  relativi  alle
spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai  fini  dell'elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19
ottobre  2020  e  successive  modificazioni,  recante  le  specifiche
tecniche e le  modalita'  operative  relative  alla  trasmissione  al
Sistema tessera sanitaria dei dati delle  spese  sanitarie  sostenute
dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione  alla  tracciabilita'
del pagamento e quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai
dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 70,
che prevede l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della
professione di infermiere pediatrico; 
  Visto l'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n.  3,  concernente  il
riordino della disciplina degli ordini delle  professioni  sanitarie,
che ha  previsto,  tra  l'altro,  che  i  collegi  e  le  Federazioni
nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e
delle  vigilatrici  d'infanzia  sono  trasformati  in  ordini   delle
professioni infermieristiche e  Federazione  nazionale  degli  ordini
delle professioni infermieristiche  e  che  l'albo  degli  infermieri
professionali assume la denominazione  di  albo  degli  infermieri  e
l'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione  di  albo
degli infermieri pediatrici; 
  Considerato che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, risulta necessario che i
soggetti  iscritti  al  predetto  albo  degli  infermieri  pediatrici
trasmettano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi  alle  spese
sanitarie; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
novembre 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del  4
dicembre  2019,  il  quale,  ai   fini   della   elaborazione   della
dichiarazione  dei  redditi  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate,
prevede: 
    all'art. 1, comma 1, lettere i) e s), che gli  iscritti  all'albo
della professione sanitaria di fisioterapista e gli iscritti all'albo
dei biologi, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle  spese
sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire  dal  1°  gennaio
2019, diverse da quelle  gia'  previste  dall'art.  3,  comma  3  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
    all'art. 2, comma 3, lettera a),  che  la  Federazione  nazionale
degli ordini dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle
professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della
prevenzione rende disponibile al Sistema tessera  sanitaria  l'elenco
degli iscritti all'albo dei fisioterapisti; 
    all'art. 2, comma 3, lettera b), che l'Ordine dei  biologi  rende
disponibile al Sistema  tessera  sanitaria  l'elenco  degli  iscritti
all'albo dei biologi; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 8  settembre  2022,  n.
183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022,
ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2022, il quale prevede: 
    l'istituzione  degli  ordini   territoriali   della   professione
sanitaria di  fisioterapista  e  della  Federazione  nazionale  degli
ordini della professione sanitaria di fisioterapista; 
    al  comma  4  dell'art.  1,  che  gli  albi  professionali  della
professione sanitaria di fisioterapista, istituti presso  gli  ordini
dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni
sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e   della   prevenzione,
confluiscono  presso  gli  ordini  della  professione  sanitaria   di
fisioterapista come costituiti dallo stesso decreto; 
  Visto il decreto del Ministero della salute dell'8 settembre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18  ottobre  2022,  il
quale prevede al comma 1 dell'art. 1, tra l'altro, che,  a  decorrere
dal 4 dicembre 2022: 
    l'Ordine  nazionale  dei  biologi  assume  la  denominazione   di
Federazione nazionale degli ordini dei biologi; 
    i rapporti giuridici attivi e passivi,  definitivi  e  in  corso,
alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  stesso,  dell'Ordine
nazionale dei biologi proseguono, senza soluzione di continuita',  in
capo alla Federazione nazionale degli ordini dei biologi; 
  Considerato che,  per  effetto  di  quanto  previsto  nei  predetti
decreti del Ministero della salute  dell'8  settembre  2022,  risulta
necessario procedere alla modifica del citato  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  del  22  novembre  2019,  al  fine  di
prevedere: 
    che la  Federazione  nazionale  degli  ordini  della  professione
sanitaria di fisioterapista  renda  disponibile  al  Sistema  tessera
sanitaria l'elenco degli iscritti all'albo dei fisioterapisti; 
    che la Federazione nazionale degli ordini dei biologi, nella  sua
nuova  denominazione,  prosegua,  senza  soluzione  di   continuita',
all'invio degli elenchi dei soggetti iscritti all'albo dei biologi; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  la  detrazione  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per  cento,  delle
spese sanitarie; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso con il provvedimento n. 161 del 27 aprile  2023,
ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate
  dagli iscritti agli albi professionali degli infermieri  pediatrici
  con profilo professionale individuato dal decreto  ministeriale  17
  gennaio 1997, n. 70. 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  1°
settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, comma 1, dopo la  lettera  g)  viene  aggiunta  la
seguente: 
      «h) a partire dal 1°  gennaio  2023,  gli  iscritti  agli  albi
professionali  degli  infermieri  pediatrici,  di  cui   al   decreto
ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70.»; 
    b) all'art. 3,  comma  3,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b. le federazioni o i consigli nazionali degli  ordini  e  dei
collegi  professionali  rendono  disponibili   al   Sistema   tessera
sanitaria gli elenchi dei  soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere b), c), d) ed e)  e  all'art.  2  del  presente  decreto.  La
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche
rende disponibili  al  Sistema  tessera  sanitaria  gli  elenchi  dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h);»; 
    c) all'art. 3, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
      «3-ter. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera  h)  e'  effettuata  entro  la  scadenza
prevista dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni. Limitatamente
alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'intero anno
2023, la medesima  trasmissione  dei  dati  e'  effettuata  entro  la
scadenza prevista dal predetto  art.  7,  comma  1,  lettera  g)  del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  del  19  ottobre
2020, e successive modificazioni.».