IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale
eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o
movimenti franosi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di
Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023,
con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da
fenomeni meteorologici di elevata intensita' che hanno determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato
l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti,
allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 997 del 24 maggio 2023 recante: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e Rimini»;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di ulteriori
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in
rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Dispone:
Art. 1
Moduli degli Stati membri
del Meccanismo unionale di protezione civile
1. In considerazione dell'attivazione del Meccanismo unionale di
protezione civile, conformemente all'art. 23 della decisione
1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e all'art. 39 della decisione di esecuzione della Commissione
del 16 ottobre 2014, recante modalita' d'esecuzione della decisione
n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un
meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni
2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom, il Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato a ristorare le spese direttamente
sostenute dai moduli degli Stati membri, per tutta la durata
dell'intervento, volte a garantire l'alloggiamento, il
vettovagliamento e il riapprovvigionamento.
2. Il Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato
a ristorare gli oneri sostenuti direttamente dalle regioni e dalle
province autonome concernenti le spese di cui al comma 1 relative ai
moduli degli Stati membri, con le modalita' previste dall'art. 3
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n.
997/2023.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate per
l'emergenza.