IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e Rimini»; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Dispone: Art. 1 Moduli degli Stati membri del Meccanismo unionale di protezione civile 1. In considerazione dell'attivazione del Meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all'art. 23 della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e all'art. 39 della decisione di esecuzione della Commissione del 16 ottobre 2014, recante modalita' d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ristorare le spese direttamente sostenute dai moduli degli Stati membri, per tutta la durata dell'intervento, volte a garantire l'alloggiamento, il vettovagliamento e il riapprovvigionamento. 2. Il Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato a ristorare gli oneri sostenuti direttamente dalle regioni e dalle province autonome concernenti le spese di cui al comma 1 relative ai moduli degli Stati membri, con le modalita' previste dall'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l'emergenza.