IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per  la  protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione  dello  stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della  protezione  civile  in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e  di  Ferrara  e  altre  zone  del  territorio  regionale
eventualmente  interessate  da  esondazioni,   rotture   arginali   o
movimenti franosi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e  di
Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori   ed   eccezionali   avverse   condizioni    meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni meteorologici di elevata intensita'  che  hanno  determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone,  la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle  opere  di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio  2023  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   delle   avverse   condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 997 del 24 maggio 2023 recante: «Ulteriori interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   delle   avverse   condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e Rimini»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  disporre  l'attuazione  di  ulteriori
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                      Moduli degli Stati membri 
            del Meccanismo unionale di protezione civile 
 
  1. In considerazione dell'attivazione del  Meccanismo  unionale  di
protezione  civile,  conformemente  all'art.   23   della   decisione
1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del  17  dicembre
2013 e all'art. 39 della decisione di  esecuzione  della  Commissione
del 16 ottobre 2014, recante modalita' d'esecuzione  della  decisione
n.  1313/2013/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  su  un
meccanismo unionale di protezione civile e che  abroga  le  decisioni
2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom,  il  Dipartimento  della
protezione civile e' autorizzato a ristorare  le  spese  direttamente
sostenute  dai  moduli  degli  Stati  membri,  per  tutta  la  durata
dell'intervento,    volte    a    garantire    l'alloggiamento,    il
vettovagliamento e il riapprovvigionamento. 
  2. Il Dipartimento della protezione civile e' altresi'  autorizzato
a ristorare gli oneri sostenuti direttamente dalle  regioni  e  dalle
province autonome concernenti le spese di cui al comma 1 relative  ai
moduli degli Stati membri, con  le  modalita'  previste  dall'art.  3
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
997/2023. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede  a  valere   sulle   risorse   finanziarie   stanziate   per
l'emergenza.