LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna seduta del 10 maggio 2023:
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo
puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005 (CE) n. 1069 /2009 (CE) n.
1107/2009 (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto, in particolare, l'art. 115 del citato regolamento 2017/625,
il quale prevede che, per l'attuazione del piano generale per la
gestione delle crisi di cui all'art. 55 del regolamento (CE) n.
178/2002, gli Stati membri elaborino piani di emergenza per alimenti
e mangimi in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio
allorche' risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio
sanitario per l'uomo o gli animali direttamente o mediante
l'ambiente;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del
Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Viste:
la decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 ottobre 2013, che stabilisce norme in materia di sorveglianza
epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero;
la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione del 13
febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli
allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione
istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero per lo scambio delle informazioni, la consultazione
e il coordinamento delle risposte a tali minacce, a norma della
decisione 1082/2013/UE;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione
del 19 febbraio 2019, che abroga la decisione 2004/478/CE e che
istituisce un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti
la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, a norma dell'art. 55 del
regolamento (CE) n. 178/2002;
Visto, in particolare, l'art. 5 della citata decisione 2019/300,
che prevede la designazione da parte di ciascuno Stato membro di un
Coordinatore di crisi come punto di contatto unico presso la
Commissione europea, definendone, tra i compiti, il coordinamento
nazionale in caso di incidenti o crisi derivanti da alimenti e
mangimi;
Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, sancita nella seduta dell'8 aprile 2020 tra il Governo,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi»
(rep. atti n. 61/CSR);
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, «Revisione
del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)»;
Ritenuto che non tutte le situazioni di emergenza richiedono
necessariamente l'istituzione di un'unita' di crisi, ma potrebbero
comunque beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello
nazionale o dell'Unione europea;
Considerato che la citata intesa rep. atti n. 61/CSR, all'art. 1,
comma 5, prevede che il Piano sia aggiornato su base triennale;
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12,
lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo n.
27 del 2021, che designa come autorita' competenti il Ministero della
salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
aziende sanitarie locali;
Vista la nota acquisita in data 20 aprile 2023 (prot. DAR n.
10328), con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema
di intesa ed il relativo Piano indicato in oggetto;
Vista la nota dell'Ufficio per il coordinamento delle attivita'
della segreteria di questa Conferenza del 21 aprile 2023 (prot. DAR
n. 10469) di diramazione alle regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano della suddetta documentazione;
Visto l'assenso tecnico comunicato in data 4 maggio 2023 (prot. DAR
n. 11091) dal Coordinamento della Commissione salute della Conferenza
delle regioni e delle province autonome;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza, le regioni e le province autonome hanno espresso avviso
favorevole all'intesa sul provvedimento in parola;
Acquisito l'assenso del Governo;
Sancisce intesa
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, concernente l'adozione del «Piano nazionale di emergenza per
alimenti e mangimi», in attuazione dell'art. 115 del regolamento UE
n. 2017/625, nei seguenti termini:
Adozione del Piano di emergenza
nazionale per alimenti e mangimi
1. Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, per gli aspetti di relativa competenza,
concordano di adottare il «Piano di emergenza nazionale per gli
alimenti e mangimi» (di seguito denominato Piano) di cui all'Allegato
A, che costituisce parte integrante del presente atto.
2. L'aggiornamento del Piano avviene su base quinquennale e
comunque ogni qualvolta si renda necessario, a cura della Direzione
generale competente in materia di igiene, sicurezza alimentare e
nutrizione del Ministero della salute, d'intesa con le altre
Autorita' competenti.
3. Con decreto del Ministro della salute sono aggiornate, ove
necessario, le denominazioni delle Direzioni generali e degli uffici
del Ministero della salute.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del Piano di cui alla presente intesa si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.
Disposizioni finali
1. L'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancita nella seduta dell'8 aprile 2020,
concernente l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti
e mangimi» (rep. atti n. 61/CSR), cessa di avere applicazione dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente intesa.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adottano, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente
intesa, Piani regionali/provinciali in coerenza con la medesima,
informandone la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione del Ministero della salute.
Roma, 10 maggio 2023
Il Presidente: Calderoli
Il Segretario: D'Avena