LA CONFERENZA PERMANENTE 
                    PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
                      LE REGIONI E LE PROVINCE 
                   AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
 
  Nell'odierna seduta del 10 maggio 2023: 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  il
quale prevede che, in sede di Conferenza  Stato-regioni,  il  Governo
puo'  promuovere  la   stipula   di   intese   dirette   a   favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui  mangimi  delle  norme  sulla
salute e sul benessere  degli  animali  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005  (CE)  n.  1069  /2009  (CE)  n.
1107/2009 (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429  e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto, in particolare, l'art. 115 del citato regolamento  2017/625,
il quale prevede che, per l'attuazione  del  piano  generale  per  la
gestione delle crisi di cui  all'art.  55  del  regolamento  (CE)  n.
178/2002, gli Stati membri elaborino piani di emergenza per  alimenti
e mangimi in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza  indugio
allorche' risulti che mangimi o alimenti presentano un serio  rischio
sanitario  per  l'uomo  o  gli  animali   direttamente   o   mediante
l'ambiente; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento  e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Viste: 
    la decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 22 ottobre 2013, che stabilisce norme in materia di  sorveglianza
epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le  gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero; 
    la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione del 13
febbraio 2017, che stabilisce le  procedure  per  la  notifica  degli
allarmi nell'ambito del sistema  di  allarme  rapido  e  di  reazione
istituito in relazione a gravi minacce  per  la  salute  a  carattere
transfrontaliero per lo scambio delle informazioni, la  consultazione
e il coordinamento delle risposte  a  tali  minacce,  a  norma  della
decisione 1082/2013/UE; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2019/300  della  Commissione
del 19 febbraio 2019, che  abroga  la  decisione  2004/478/CE  e  che
istituisce un Piano generale per la gestione delle crisi  riguardanti
la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, a norma dell'art.  55  del
regolamento (CE) n. 178/2002; 
  Visto, in particolare, l'art. 5 della  citata  decisione  2019/300,
che prevede la designazione da parte di ciascuno Stato membro  di  un
Coordinatore  di  crisi  come  punto  di  contatto  unico  presso  la
Commissione europea, definendone, tra  i  compiti,  il  coordinamento
nazionale in caso di  incidenti  o  crisi  derivanti  da  alimenti  e
mangimi; 
  Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, sancita nella seduta dell'8 aprile 2020 tra il Governo,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti  e  mangimi»
(rep. atti n. 61/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, «Revisione
del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)»; 
  Ritenuto che  non  tutte  le  situazioni  di  emergenza  richiedono
necessariamente l'istituzione di un'unita' di  crisi,  ma  potrebbero
comunque  beneficiare  di  un  coordinamento  rafforzato  a   livello
nazionale o dell'Unione europea; 
  Considerato che la citata intesa rep. atti n. 61/CSR,  all'art.  1,
comma 5, prevede che il Piano sia aggiornato su base triennale; 
  Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto  legislativo  n.
27 del 2021, che designa come autorita' competenti il Ministero della
salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e  le
aziende sanitarie locali; 
  Vista la nota acquisita in  data  20  aprile  2023  (prot.  DAR  n.
10328), con la quale il Ministero della salute ha inviato  lo  schema
di intesa ed il relativo Piano indicato in oggetto; 
  Vista la nota dell'Ufficio per  il  coordinamento  delle  attivita'
della segreteria di questa Conferenza del 21 aprile 2023  (prot.  DAR
n. 10469) di diramazione alle regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano della suddetta documentazione; 
  Visto l'assenso tecnico comunicato in data 4 maggio 2023 (prot. DAR
n. 11091) dal Coordinamento della Commissione salute della Conferenza
delle regioni e delle province autonome; 
  Considerato  che,  nel  corso   dell'odierna   seduta   di   questa
Conferenza, le regioni e le province autonome hanno  espresso  avviso
favorevole all'intesa sul provvedimento in parola; 
  Acquisito l'assenso del Governo; 
 
                           Sancisce intesa 
 
  ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,
tra il Governo, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, concernente l'adozione del «Piano nazionale di emergenza per
alimenti e mangimi», in attuazione dell'art. 115 del  regolamento  UE
n. 2017/625, nei seguenti termini: 
 
                   Adozione del Piano di emergenza 
                  nazionale per alimenti e mangimi 
 
  1. Ministero della salute, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  gli  aspetti  di  relativa  competenza,
concordano di adottare il  «Piano  di  emergenza  nazionale  per  gli
alimenti e mangimi» (di seguito denominato Piano) di cui all'Allegato
A, che costituisce parte integrante del presente atto. 
  2.  L'aggiornamento  del  Piano  avviene  su  base  quinquennale  e
comunque ogni qualvolta si renda necessario, a cura  della  Direzione
generale competente in materia  di  igiene,  sicurezza  alimentare  e
nutrizione  del  Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le   altre
Autorita' competenti. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  salute  sono  aggiornate,  ove
necessario, le denominazioni delle Direzioni generali e degli  uffici
del Ministero della salute. 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione del Piano di cui alla presente intesa si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste  a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e della finanza pubblica. 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della  legge  5  giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  sancita  nella  seduta  dell'8  aprile  2020,
concernente l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per  alimenti
e mangimi» (rep. atti n. 61/CSR), cessa di avere  applicazione  dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente intesa. 
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adottano,  entro dodici  mesi  dalla  pubblicazione  della   presente
intesa, Piani regionali/provinciali  in  coerenza  con  la  medesima,
informandone la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza  degli
alimenti e la nutrizione del Ministero della salute. 
    Roma, 10 maggio 2023 
 
                                             Il Presidente: Calderoli 
Il Segretario: D'Avena