IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visti gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») in particolare l'art. 259, paragrafo 1, lettera c); Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti; Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26; Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 2022/C 485/01); Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' in alcuni Stati membri; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo «Allegato A» che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento ordinario - n. 49), che all'art. 1, comma 528, cosi' come modificato dall'art. 26-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg. 01), e' destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana nonche' delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022; Visto il decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022 con il quale viene disposto il trasferimento dal capitolo di spesa n. 7098 pg. 01 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA delle risorse economiche pari ad euro. 40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»; Viste le note emanate dal Ministero della salute, a partire da quella del 22 ottobre 2021 con prot.n. 27237 e successivi aggiornamenti della stessa, aventi come oggetto i focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita' e che hanno determinato anche l'istituzione delle Zone di ulteriore restrizione (ZUR), determinate con l'attivita' di monitoraggio territoriale effettuate secondo quanto previsto dal piano d'azione programmato dai Servizi veterinari nazionali, regionali con il supporto dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie; Visto il decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.» registrato con numero di aiuto SA 105319; Visto il decreto ministeriale n. 533745 del 19 ottobre 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022.» registrato con numero di aiuto SA 105319; Visto il piano pubblico di controllo e eradicazione dell'influenza aviaria consultabile al link: https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sor veglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF); Considerato che non e' stata data attuazione al decreto ministeriale n. 533745 del 19 ottobre 2022 e si ritiene pertanto di poter procedere al suo annullamento e sostituzione senza che questo comporti pregiudizio alcuno; Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo e' necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' H5N1 e che pertanto occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attivita' d'impresa per il periodo di restrizione sanitaria alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022; Preso atto altresi' che le organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo hanno manifestato la necessita' e l'urgenza di prevedere interventi di sostegno economico anche per le aziende della filiera le quali, benche' non ubicate all'interno delle zone di restrizione sanitarie, hanno comunque subito, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022, danni indiretti e indipendenti dalla loro volonta' nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende colpite dalle misure sanitarie restrittive di polizia veterinaria situate nelle zone focolaio di influenza aviaria; Ritenuto pertanto necessario accogliere le motivate e circostanziate istanze su esposte, avanzate dalle organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo e che occorre quindi definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attivita' d'impresa; Vista la lettera del 9 febbraio 2023, registrata dalla Commissione in pari data, con la quale l'Italia ha notificato il regime d'aiuto in favore delle aziende avicole conformemente all'art. 108, paragrafo 3, del TFUE; Vista la decisione della Commissione UE C(2023) 1726 final, del 15 marzo 2023, che ha considerato compatibile l'aiuto notificato dall'Italia con il mercato interno in virtu' dell'art. 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 22 marzo 2023; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022. 2. Per il sostegno alle aziende avicole di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse di cui al decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 di cui in premessa, e' complessivamente disponibile lo stanziamento di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 528, della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021. Dalla somma indicata, euro 3.000.000,00 sono destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 «relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"». 3. Il danno subito dalle aziende di cui al comma 1 e' calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia. I costi non sostenuti sono citati all'art. 3, comma 3, ed i maggiori costi legati al prolungato accasamento, all'art. 3, comma 1 h). 4. Le risorse di cui al comma 2 sono state appostate per l'esercizio finanziario 2022 sul capitolo n. 7098 pg. 01 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e sono state trasferite all'AGEA mediante decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022, cosi' come rappresentato nelle premesse.