IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visti gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e
gli articoli 108 e 109 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, in particolare l'art. 220; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo  ai  contributi  in
regime «de minimis» concessi dallo Stato; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale  («normativa  in  materia  di  sanita'  animale»)  in
particolare l'art. 259, paragrafo 1, lettera c); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della  Commissione  del
17 dicembre  2019  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla prevenzione e  al  controllo  di  determinate  malattie
elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della  Commissione  del
17 dicembre  2019  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla sorveglianza,  ai  programmi  di  eradicazione  e  allo
status di indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
emergenti; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/690 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo  al
mercato interno,  alla  competitivita'  delle  imprese,  tra  cui  le
piccole e medie imprese, al  settore  delle  piante,  degli  animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle  statistiche  europee  (programma
per il mercato unico) e che abroga i  regolamenti  (UE)  n.  99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26; 
  Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori  agricolo
e forestale e nelle zone rurali (pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
2022/C 485/01); 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310  della  Commissione
del 21 dicembre 2021  che  modifica  l'allegato  della  decisione  di
esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in  relazione
a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' in alcuni  Stati
membri; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19
gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo  di  fissazione  dei
tassi di riferimento e di attualizzazione; 
  Visto il decreto legislativo 25  gennaio  2010,  n.  9  riguardante
l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  25  giugno  2010  e  relativo
«Allegato A» che riguarda  le  misure  di  prevenzione,  controllo  e
sorveglianza del settore avicolo rurale; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Vista la legge di bilancio 30 dicembre  2021,  n.  234  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.  310  del  31
dicembre 2021 - Supplemento ordinario - n. 49), che all'art. 1, comma
528,  cosi'  come  modificato  dall'art.  26-quater,  comma  1,   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore
a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto,  per  l'anno  2022,
dall'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  128,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg. 01), e'
destinata a misure in favore della filiera delle carni  derivanti  da
polli, tacchini,  conigli  domestici,  lepri  e  altri  animali  vivi
destinati all'alimentazione umana nonche' delle uova di  volatili  in
guscio,  fresche  e  conservate,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse
di  cui  al  presente  comma  sono  impiegate  prioritariamente   per
interventi  in  favore  degli   operatori   della   filiera   avicola
danneggiati dal blocco della movimentazione  degli  animali  e  delle
esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria
degli anni 2021 e 2022; 
  Visto il decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12  dicembre  2022
con il quale viene disposto il trasferimento dal capitolo di spesa n.
7098 pg. 01 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA delle
risorse   economiche    pari    ad    euro.    40.000.000,00    (euro
quarantamilioni/00); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale -  n.  175  del  28  luglio  2017,  recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»; 
  Viste le note emanate dal Ministero  della  salute,  a  partire  da
quella  del  22  ottobre  2021  con  prot.n.   27237   e   successivi
aggiornamenti  della  stessa,  aventi  come  oggetto  i  focolai   di
influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita' e che hanno  determinato
anche  l'istituzione  delle  Zone  di  ulteriore  restrizione  (ZUR),
determinate con l'attivita' di monitoraggio  territoriale  effettuate
secondo quanto previsto dal piano d'azione  programmato  dai  Servizi
veterinari  nazionali,  regionali  con  il   supporto   dell'Istituto
zooprofilattico delle Venezie; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  216437  del  12  maggio  2022
«Intervento a sostegno delle  aziende  avicole  italiane,  che  hanno
subito danni indiretti dalle misure  sanitarie  di  restrizione  alla
movimentazione di prodotti avicoli e volatili  vivi  nel  periodo  23
ottobre - 31 dicembre  2021.»  registrato  con  numero  di  aiuto  SA
105319; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  533745  del  19  ottobre  2022
«Intervento a sostegno delle  aziende  avicole  italiane,  che  hanno
subito danni indiretti dalle misure  sanitarie  di  restrizione  alla
movimentazione di prodotti avicoli e volatili  vivi  nel  periodo  1°
gennaio - 31 maggio 2022.» registrato con numero di aiuto SA 105319; 
  Visto il piano pubblico di controllo e eradicazione  dell'influenza
aviaria              consultabile              al               link:
https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sor
veglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle   foreste
(MASAF); 
  Considerato  che  non  e'  stata   data   attuazione   al   decreto
ministeriale n. 533745 del 19 ottobre 2022 e si ritiene  pertanto  di
poter procedere al suo annullamento e sostituzione senza  che  questo
comporti pregiudizio alcuno; 
  Considerato  che  per  gli  imprenditori  del  settore  avicolo  e'
necessario poter ristabilire in  breve  tempo  la  produzione  e  far
fronte alla crisi derivata dai focolai di influenza aviaria  ad  alta
patogenicita' H5N1 e che pertanto occorre definire un livello  minimo
del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei  danni
indiretti da correlare all'attivita'  d'impresa  per  il  periodo  di
restrizione sanitaria  alla  movimentazione  di  prodotti  avicoli  e
volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022; 
  Preso atto altresi' che le  organizzazioni  di  rappresentanza  del
settore avicolo  hanno  manifestato  la  necessita'  e  l'urgenza  di
prevedere interventi di sostegno economico anche per le aziende della
filiera le quali, benche'  non  ubicate  all'interno  delle  zone  di
restrizione sanitarie, hanno comunque subito, nel periodo 23  ottobre
2021 - 31 maggio 2022, danni  indiretti  e  indipendenti  dalla  loro
volonta' nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli  di  loro
produzione  verso  le  aziende   colpite   dalle   misure   sanitarie
restrittive di polizia veterinaria situate  nelle  zone  focolaio  di
influenza aviaria; 
  Ritenuto   pertanto   necessario   accogliere   le    motivate    e
circostanziate istanze su esposte, avanzate dalle  organizzazioni  di
rappresentanza del settore avicolo e che occorre quindi  definire  un
livello minimo del finanziamento,  erogabile  a  titolo  di  parziale
sostegno dei danni indiretti da correlare all'attivita' d'impresa; 
  Vista la lettera del 9 febbraio 2023, registrata dalla  Commissione
in pari data, con la quale l'Italia ha notificato il  regime  d'aiuto
in favore delle aziende avicole conformemente all'art. 108, paragrafo
3, del TFUE; 
  Vista la decisione della Commissione UE C(2023) 1726 final, del  15
marzo  2023,  che  ha  considerato  compatibile  l'aiuto   notificato
dall'Italia con il mercato interno in virtu' dell'art. 107, paragrafo
3, punto c), del TFUE; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 22 marzo 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno  delle  aziende
avicole  che  hanno  subito  danni  indiretti  dall'applicazione  dei
provvedimenti  sanitari  attivati  per  l'adozione   di   misure   di
prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia  di  influenza
aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022. 
  2. Per il sostegno alle aziende avicole di cui al comma  1,  tenuto
conto delle risorse di cui al decreto ministeriale n. 216437  del  12
maggio 2022 di cui in premessa, e'  complessivamente  disponibile  lo
stanziamento di euro 40.000.000,00  (quarantamilioni/00)  per  l'anno
2022 ai sensi dell'art. 1, comma 528, della legge di bilancio n.  234
del 30 dicembre 2021. Dalla somma indicata,  euro  3.000.000,00  sono
destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione,  ai
sensi del regolamento (UE) n.  1407/2013  «relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis"». 
  3. Il danno subito dalle aziende di cui al  comma  1  e'  calcolato
sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli
immediatamente prima che  insorgesse  o  fosse  confermato  qualsiasi
sospetto di epizoozia. I costi non sostenuti sono citati all'art.  3,
comma 3, ed  i  maggiori  costi  legati  al  prolungato  accasamento,
all'art. 3, comma 1 h). 
  4.  Le  risorse  di  cui  al  comma  2  sono  state  appostate  per
l'esercizio finanziario 2022 sul capitolo n. 7098 pg. 01  «Fondo  per
lo sviluppo e il sostegno  delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura» del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e sono state trasferite all'AGEA  mediante
decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022, cosi'  come
rappresentato nelle premesse.