IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 20, 32-bis e
32-quater;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e
comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo
linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni d legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 1972, n. 301.
- Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
e' il seguente:
«Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate
le norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di
quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere
al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei
consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o
italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio
rappresentante in favore di un appartenente al gruppo
linguistico ladino.»
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
come modificato dal presente decreto:
Art. 20 - Gli aspiranti ad assunzioni comunque
strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della
pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano
o aventi competenza regionale, nonche' dei concessionari di
servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa
hanno facolta' di sostenere le previste prove di esame sia
nella lingua italiana che in quella tedesca secondo
l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione.
Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e
comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del
gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o
sono aggregati.»