Con delibera dell'Assemblea del CNEL dell'11 maggio 2023, e'
stato modificato l'art. 34 del regolamento degli organi,
dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), come segue:
Art. 34. Struttura di diretta collaborazione del Presidente.
1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai
regolamenti, il Presidente del CNEL puo' avvalersi di una struttura
di diretta collaborazione sino ad un massimo di quattordici unita',
avente competenze di supporto del Presidente e di raccordo con il
Segretario generale. 2. Il personale della struttura e' scelto dal
presidente del CNEL intuitu personae, per una durata massima non
superiore a quello del mandato presidenziale. Funzioni e trattamento
economico di detto personale sono stabilite con determinazione del
Presidente, su parere conforme dell'ufficio di presidenza. Il
trattamento economico e' in ogni caso non superiore a quello
corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge
funzioni equivalenti.
Introduzione dell'art. 12-bis del regolamento degli organi,
dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL)
Con delibera dell'Assemblea del CNEL dell'11 maggio 2023, e'
stato introdotto l'art. 12-bis del regolamento degli organi,
dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), come segue:
Art. 12-bis - personale in comando.
Qualora ai fini dell'attuazione di attivita' del programma di cui
al precedente art. 12 il Presidente, d'intesa con il Segretario
generale, ritenga necessaria la partecipazione ad uno o piu' organi
del CNEL di personale di amministrazioni diverse, i medesimi Organi
possono essere coadiuvati da un contingente di personale in comando
obbligatorio fino ad un massimo di otto unita', ai sensi dell'art.
30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dal decreto-legge n. 36 del 2022, e dell'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.