Con delibera dell'Assemblea del  CNEL  dell'11  maggio  2023,  e'
stato  modificato   l'art.   34   del   regolamento   degli   organi,
dell'organizzazione  e  delle  procedure  del   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), come segue: 
      Art. 34. Struttura di diretta collaborazione del Presidente. 
    1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai
regolamenti, il Presidente del CNEL puo' avvalersi di  una  struttura
di diretta collaborazione sino ad un massimo  di quattordici  unita',
avente competenze di supporto del Presidente e  di  raccordo  con  il
Segretario generale. 2. Il personale della struttura  e'  scelto  dal
presidente del CNEL intuitu personae,  per  una  durata  massima  non
superiore a quello del mandato presidenziale. Funzioni e  trattamento
economico di detto personale sono stabilite  con  determinazione  del
Presidente,  su  parere  conforme  dell'ufficio  di  presidenza.   Il
trattamento  economico  e'  in  ogni  caso  non  superiore  a  quello
corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione  che  svolge
funzioni equivalenti. 
    Introduzione  dell'art.  12-bis  del  regolamento  degli  organi,
dell'organizzazione  e  delle  procedure  del   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) 
    Con delibera dell'Assemblea del  CNEL  dell'11  maggio  2023,  e'
stato  introdotto  l'art.  12-bis  del  regolamento   degli   organi,
dell'organizzazione  e  delle  procedure  del   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), come segue: 
      Art. 12-bis - personale in comando. 
    Qualora ai fini dell'attuazione di attivita' del programma di cui
al precedente art. 12  il  Presidente,  d'intesa  con  il  Segretario
generale, ritenga necessaria la partecipazione ad uno o  piu'  organi
del CNEL di personale di amministrazioni diverse, i  medesimi  Organi
possono essere coadiuvati da un contingente di personale  in  comando
obbligatorio fino ad un massimo di otto unita',  ai  sensi  dell'art.
30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dal decreto-legge n. 36 del  2022,  e  dell'art.  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.