IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
della Amministrazione della pubblica sicurezza», e, in particolare,
l'articolo 111;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della
Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985,
n. 782, recante «Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Ritenuta la necessita' di integrare il decreto del Presidente della
Repubblica n. 782 del 1985 con norme volte a disciplinare le
modalita' di impiego del personale della Polizia di Stato che versa
in condizioni temporanee di disagio psico-sociale;
Ritenuto altresi' che occorre modificare la composizione dei
Consigli per le ricompense, previsti dagli articoli 74 e 75 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985, al
fine di assicurare, nell'ambito dei procedimenti per il conferimento
della promozione per merito straordinario, un equilibrato
apprezzamento discrezionale delle diverse situazioni;
Considerato che appare opportuno introdurre un meccanismo
partecipativo in grado di valorizzare il dialogo tra
l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali del personale della
Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale, al
fine di garantire l'effettivo riconoscimento e valorizzazione del
merito e della professionalita' espressi dal personale della Polizia
di Stato;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di
Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Norme in materia di tutela del personale della Polizia
di Stato nelle situazioni di disagio psico-sociale
1. Al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo IV e' inserito il seguente:
«Titolo IV-bis
Norme a tutela del personale in condizioni
di disagio psico-sociale
Art. 48-bis
Misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale
1. Nei casi di cui all'articolo 48, quarto comma, nonche' nei casi
in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo
disagio psico-sociale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del
reparto provvede a ritirare senza ritardo, anche per il tramite di
personale a tal fine delegato, l'armamento individuale.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 48, quarto comma, per disagio
psico-sociale si intende uno stato di perturbamento psichico
reattivo, che consente lo svolgimento dei compiti non implicanti il
porto dell'armamento individuale. Lo stato di cui al primo periodo e'
accertato, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del comandante
del reparto, da un appartenente alla carriera dei medici della
Polizia di Stato, di cui all'articolo 43, comma l, lett. a), del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che, previo svolgimento
degli accertamenti necessari, si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta.
3. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici di cui
al comma 2 accerti la situazione di disagio psico-sociale, fissa un
termine non superiore a sessanta giorni per la revisione della
condizione del dipendente. Qualora lo stato di perturbamento risulti
persistere, il predetto medico puo' reiterare l'accertamento di cui
al comma 2 con le medesime modalita' e termini per una durata massima
complessiva di centottanta giorni dalla data dell'accertamento dello
stato di disagio di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici di cui
al comma 2 accerti un disagio psico-sociale ai sensi dei commi 2 e 3,
l'armamento individuale e le ulteriori armi eventualmente detenute,
unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, sono
ritirati in via cautelare, con provvedimento del dirigente
dell'ufficio o del comandante del reparto, per il tempo indicato nei
provvedimenti del predetto medico. Qualora l'appartenente alla
carriera dei medici della Polizia di Stato, a seguito degli
accertamenti di cui al comma 3, verifichi il venir meno della
situazione di disagio psico-sociale, esprime il nulla osta alla
riconsegna dell'armamento individuale.
5. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui al comma 3,
nei casi in cui non sussistano i requisiti per la riconsegna
dell'armamento, il procedimento e' devoluto alla Commissione per la
salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato, di
cui all'articolo 48-quater. In tal caso, la misura del ritiro di cui
al comma 4 e' prorogata di ulteriori novanta giorni, entro i quali la
predetta Commissione rilascia il nulla osta ovvero invia il
dipendente alla competente Commissione medico-ospedaliera per
l'accertamento dell'eventuale esistenza dei presupposti di cui
all'articolo 48, quarto comma.
6. Nel caso in cui, ai sensi del comma 4, sia stato disposto il
ritiro di armi diverse dall'armamento individuale, il dirigente
dell'ufficio o il comandante del reparto concorda le modalita' di
esecuzione del provvedimento con il questore competente per il luogo
in cui il dipendente detiene tali armi, se diverso dalla sede di
servizio. Il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto che
dispone il ritiro cautelare delle stesse ai sensi dell'articolo 39,
secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ne da' immediata
comunicazione al prefetto per l'eventuale applicazione dei
provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 39.
7. Quando, per la situazione di fatto, non sia possibile attendere
il provvedimento dell'appartenente alla carriera dei medici di cui al
comma 2, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto
dispone il ritiro immediato dell'armamento individuale, delle
ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che
autorizzano l'acquisto di armi, inviando il dipendente al predetto
appartenente alla carriera dei medici per gli accertamenti di cui ai
commi 2 e 3. Per il ritiro delle armi detenute in luogo diverso dalla
sede di servizio si provvede con le modalita' di cui al comma 6.
Art. 48-ter
Assegnazione a servizi interni non operativi
1. Nel periodo di efficacia del provvedimento di cui all'articolo
48-bis, commi 4, 5 e 7, il dirigente dell'ufficio o il comandante del
reparto assegna il dipendente, nei cui confronti e' stato disposto il
ritiro cautelare dell'arma ai sensi dell'articolo 48-bis, a servizi
interni non operativi.
2. Nel periodo in cui e' assegnato a servizi interni non operativi,
ai sensi del comma 1, il dipendente conserva il trattamento giuridico
ed economico in godimento, nonche' quello accessorio compatibile con
le modalita' di impiego di cui al medesimo comma l.
Art. 48-quater
Commissione per la salvaguardia della salute
del personale della Polizia di Stato
1. La Commissione per la salvaguardia della salute del personale
della Polizia di Stato e' istituita presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza, e' presieduta da un dirigente superiore medico
della Polizia di Stato ed e' composta da un funzionario tecnico
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica dirigenziale, e
da un funzionario appartenente alla carriera dei medici.
2. Nel rispetto delle dotazioni vigenti, possono essere istituite,
con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, fino a sette sezioni decentrate della Commissione di cui
al comma 1.
3. Il presidente e i componenti della Commissione di cui al comma 1
sono nominati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza, durano in carica dodici mesi e possono
essere riconfermati, per egual periodo, anche piu' volte. Per ciascun
componente effettivo e' nominato un supplente.
4. L'incarico di presidente e componente della Commissione di cui
al comma 1 non costituisce autonoma posizione dirigenziale. Ai
componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
b) dopo l'articolo 61, e' inserito il seguente:
«Art. 61-bis
Percorsi di sostegno psico-sociale
1. Nel caso in cui venga disposto il ritiro temporaneo
dell'armamento individuale, ai sensi dell'articolo 48-bis,
l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 del
medesimo articolo che ha effettuato l'accertamento, in base alla
disciplina ivi prevista, propone al dipendente appositi percorsi di
sostegno psico-sociale.
2. Gli esiti del percorso di sostegno sono valutati ai fini
dell'espressione del nulla osta di cui all'articolo 48-bis, commi 4 e
5.».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».
- Si riporta il testo dell'art. 111 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
«Art. 111 (Regolamento di servizio della
Amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione
delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza). - Il regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia piu'
rappresentativi sul piano nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
della presente legge e quella del regolamento di cui al
primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla
presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni
del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre
1930, n. 1629, e successive modificazioni.
In dette disposizioni la denominazione Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da
Amministrazione della pubblica sicurezza.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n.
22, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
giugno 1982, n. 158, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5,
comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,
S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 74 e 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.
782, recante «Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305, S.O.:
«Art. 74 (Consiglio per le ricompense per meriti
straordinari e speciali). - 1. Presso la Direzione centrale
per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato e' istituito il consiglio per le
ricompense per meriti straordinari e speciali. Il consiglio
per le ricompense per meriti straordinari e speciali
esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione
per merito straordinario e delibera relativamente al
conferimento dell'encomio solenne.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di
emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto
previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva
nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti
istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 e' presieduto
e convocato dal vice Direttore generale della pubblica
sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente
qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica
sicurezza, ed e' composto da quattro rappresentanti del
Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica di
prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza,
individuati annualmente con decreto del Capo della Polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza e da quattro
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, designati di volta in
volta dalle medesime secondo la rispettiva
rappresentativita' ed in base a criteri di rotazione da
determinarsi ogni due anni con accordo tra
l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti
dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con
le medesime modalita' applicate per i rispettivi componenti
titolari.
3. Il consiglio e' regolarmente costituito con la
presenza di almeno meta' di ciascuna delle due
rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con
prevalenza del voto del presidente in caso di parita' di
voti.
4. Le funzioni di segretario del consiglio sono
espletate da un funzionario della Polizia di Stato con
qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per
l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica e
approfondimento necessari, il consiglio si avvale
dell'ufficio per le ricompense, istituito presso la
Direzione centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato.
5. Il consiglio e' competente, altresi', ad esprimere
il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e
degli uffici della Polizia di Stato.»
«Art. 75 (Consiglio per le ricompense per lodevole
comportamento). - 1. Presso la Direzione centrale per gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia
di Stato e' istituito il consiglio per le ricompense per
lodevole comportamento. Il consiglio per le ricompense per
lodevole comportamento delibera relativamente al
conferimento dell'encomio e della lode.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di
emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto
previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva
nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti
istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 e' presieduto
e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della
pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di
prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed
e' composto da quattro rappresentanti dell'amministrazione
della pubblica sicurezza individuati annualmente con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, di cui uno scelto tra i dirigenti
generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori
della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza e gli altri tra i dirigenti di
uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a
primo dirigente della Polizia di Stato nonche' da quattro
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, designati di volta in
volta dalle medesime secondo la rispettiva
rappresentativita' ed in base a criteri di rotazione da
determinarsi ogni due anni con accordo tra
l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti
dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con
le medesime modalita' applicate per i rispettivi componenti
titolari.
3. Il consiglio e' regolarmente costituito con la
presenza di almeno meta' di ciascuna delle due
rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con
prevalenza del voto del presidente in caso di parita' di
voti.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono
espletate da un funzionario della Polizia di Stato con
qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per
l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti
necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le
ricompense di cui all'art. 74, comma 4.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782:
«Art. 48 (Disposizioni comuni). - La tessera deve
essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o
di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, in
uniforme ed in abito civile.
Ha validita' decennale salvo limitazioni di validita'
in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego o
di servizio.
Deve essere restituita all'atto della cessazione dal
servizio per qualsiasi causa.
La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in
caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi
di salute determinata da infermita' neuro-psichiche.
Le tessere di riconoscimento vengono rilasciate dal
Capo della Polizia o da funzionari a cio' espressamente
delegati.
Il documento per il Capo della Polizia viene
rilasciato dal Ministro.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
«Art. 43 (Carriere dei medici e dei medici veterinari
di Polizia). - 1. Le carriere dei medici e dei medici
veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si
distinguono come segue:
a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle
seguenti qualifiche:
medico, limitatamente al periodo di frequenza del
corso di formazione;
medico principale;
medico capo;
medico superiore;
primo dirigente medico;
dirigente superiore medico;
dirigente generale medico;
b) carriera dei medici veterinari di Polizia,
articolata nelle seguenti qualifiche:
medico veterinario, limitatamente al periodo di
frequenza del corso di formazione;
medico veterinario principale;
medico veterinario capo;
medico veterinario superiore;
primo dirigente medico veterinario.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 39. - Il prefetto ha facolta' di vietare la
detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti,
denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle
persone ritenute capaci di abusarne.
Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro
cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone
immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le
condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di
divieto il prefetto assegna all'interessato un termine
di centocinquanta giorni per l'eventuale cessione a terzi
dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso
termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta
cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di
mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi
dell'art. 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n.
152.».