LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 32-ter  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, il quale rimette  ad  un  regolamento  adottato
dalla Consob  nel  rispetto  dei  principi,  delle  procedure  e  dei
requisiti di cui alla Parte V, Titolo II-bis, del decreto legislativo
6  settembre  2005,   n.   206   e   successive   modificazioni,   la
determinazione  dei  criteri  di  svolgimento  delle   procedure   di
risoluzione delle controversie  nonche'  i  criteri  di  composizione
dell'organo decidente (comma 2) e l'individuazione dei  soggetti  nei
cui confronti la Consob esercita la propria  attivita'  di  vigilanza
tenuti ad aderire ai  sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale  delle
controversie con gli investitori diversi  dai  clienti  professionali
(comma 1); 
  Vista la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, con la quale e' stato
istituito l'arbitro per  le  controversie  finanziarie  ed  e'  stato
adottato il regolamento, successivamente modificato con  delibera  n.
21867 del 26 maggio 2021, di attuazione dell'art.  32-ter,  comma  2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto regolamento,
secondo cui «L'arbitro conosce delle controversie fra  investitori  e
intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli
obblighi  di  diligenza,  correttezza,  informazione  e   trasparenza
previsti  nei  confronti  degli  investitori   nell'esercizio   delle
attivita' disciplinate nella Parte II del TUF, nonche' degli obblighi
previsti dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.  1286/2014  e
dalle  relative  disposizioni  attuative,  incluse  le   controversie
transfrontaliere e le controversie oggetto del  regolamento  (UE)  n.
524/2013»; 
  Visto il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 30,  riguardante
la «Attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai  fornitori
europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica  il
regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c), del  richiamato
decreto legislativo  del  10  marzo  2023,  che  ha  abrogato  l'art.
50-quinquies, gia' contenuto della Parte II del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, relativo alla «Gestione di  portali  per  la
raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le  imprese
sociali»; 
  Valutata l'opportunita' di confermare in capo  all'arbitro  per  le
controversie finanziarie la competenza a conoscere delle controversie
tra investitori e fornitori di servizi di crowdfunding relative  alla
violazione da parte di questi ultimi  degli  obblighi  di  diligenza,
correttezza,  informazione  e   trasparenza   nei   confronti   degli
investitori anche nel vigore del regolamento (UE) 2020/1503  e  delle
relative disposizioni attuative; 
  Vista  la  direttiva  2013/11/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla  risoluzione  alternativa  delle
controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE; 
  Visto il decreto legislativo 6 agosto  2015,  n.  130,  recante  la
«Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione  alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento  (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva  2009/22/CE  (direttiva  sull'ADR  per  i
consumatori)». 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602
  del 4 maggio 2016 e successive modificazioni, concernente l'Arbitro
  per le controversie finanziarie 
 
  1. Al regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio  2016
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel Capo I, 
      A) all'art. 2: 
        i) dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente lettera: 
          «c-ter) "regolamento (UE)  n.  2020/1503",  il  regolamento
(UE) n. 2020/1503 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  7
ottobre  2020,  relativo  ai  fornitori   europei   di   servizi   di
crowdfunding per le imprese,  e  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;» 
        ii) alla lettera h), dopo il quarto trattino  «i  gestori  di
portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese  e
per le imprese sociali di cui  all'art.  50-quinquies  del  TUF;»  e'
aggiunto  il  seguente  «i  fornitori  di  servizi  di   crowdfunding
autorizzati ai sensi dell'art. 4-sexies.1 del TUF;»; 
      B) all'art. 4, comma 1, dopo le parole «nella Parte II del TUF»
sono aggiunte le parole «e nel regolamento (UE) n. 2020/1503 e  nelle
relative disposizioni attuative». 
  2. La presente delibera  e'  pubblicata  nel  sito  internet  della
Consob e nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Essa
entra  in  vigore  il  giorno  successivo   alla   data   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 1° giugno 2023 
 
                                                Il Presidente: Savona