LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 32-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, il quale rimette ad un regolamento adottato
dalla Consob nel rispetto dei principi, delle procedure e dei
requisiti di cui alla Parte V, Titolo II-bis, del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, la
determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie nonche' i criteri di composizione
dell'organo decidente (comma 2) e l'individuazione dei soggetti nei
cui confronti la Consob esercita la propria attivita' di vigilanza
tenuti ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali
(comma 1);
Vista la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, con la quale e' stato
istituito l'arbitro per le controversie finanziarie ed e' stato
adottato il regolamento, successivamente modificato con delibera n.
21867 del 26 maggio 2021, di attuazione dell'art. 32-ter, comma 2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto regolamento,
secondo cui «L'arbitro conosce delle controversie fra investitori e
intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli
obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza
previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle
attivita' disciplinate nella Parte II del TUF, nonche' degli obblighi
previsti dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e
dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie
transfrontaliere e le controversie oggetto del regolamento (UE) n.
524/2013»;
Visto il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 30, riguardante
la «Attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori
europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il
regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c), del richiamato
decreto legislativo del 10 marzo 2023, che ha abrogato l'art.
50-quinquies, gia' contenuto della Parte II del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, relativo alla «Gestione di portali per la
raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese
sociali»;
Valutata l'opportunita' di confermare in capo all'arbitro per le
controversie finanziarie la competenza a conoscere delle controversie
tra investitori e fornitori di servizi di crowdfunding relative alla
violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza,
correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli
investitori anche nel vigore del regolamento (UE) 2020/1503 e delle
relative disposizioni attuative;
Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE;
Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante la
«Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i
consumatori)».
Delibera:
Art. 1
Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602
del 4 maggio 2016 e successive modificazioni, concernente l'Arbitro
per le controversie finanziarie
1. Al regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel Capo I,
A) all'art. 2:
i) dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente lettera:
«c-ter) "regolamento (UE) n. 2020/1503", il regolamento
(UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di
crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE)
2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;»
ii) alla lettera h), dopo il quarto trattino «i gestori di
portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e
per le imprese sociali di cui all'art. 50-quinquies del TUF;» e'
aggiunto il seguente «i fornitori di servizi di crowdfunding
autorizzati ai sensi dell'art. 4-sexies.1 del TUF;»;
B) all'art. 4, comma 1, dopo le parole «nella Parte II del TUF»
sono aggiunte le parole «e nel regolamento (UE) n. 2020/1503 e nelle
relative disposizioni attuative».
2. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della
Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa
entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 1° giugno 2023
Il Presidente: Savona