IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito,
con modifiche, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204;
Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e
le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche adottano il piano
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la
pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance,
nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter,
del citato decreto;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173
del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in
particolare l'art. 6, il quale prevede che per assicurare la qualita'
e la trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla
costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei
processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche
amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti,
entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di
attivita' e organizzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n.
81 recante regolamento di individuazione degli adempimenti relativi
ai piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione
ed in particolare l'art. 2, comma 2, a mente del quale «ai fini di
cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e
gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei
fabbisogni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo ovvero
la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
per le necessarie verifiche sui relativi dati»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno
2022, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 209 del 7 settembre 2022 con cui si definisce il contenuto del
Piano integrato di attivita' e organizzazione, di cui all'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio
2022 recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi
fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 215 del 14 settembre
2022;
Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.
2 dell'11 ottobre 2022 recante «Indicazioni operative in materia di
Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art.
6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e'
fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 e in particolare l'art. 3,
comma 1, secondo cui, tra l'altro, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente;
Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il
quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo
articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le
procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli
6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata
da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle
unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi
organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere
dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti
a economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate alle
assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a
partire dal budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del
piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;
Visto l'art. 3, comma 4, della richiamata legge n. 56 del 2019, il
quale dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono procedere, in deroga alle autorizzazioni con il decreto e con
le procedure di cui all'art. 35, comma 4 e all'art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 4, commi 3 e
3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano
dei fabbisogni all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o
allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo
dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste dai commi 1 e
3, per ciascun anno e all'avvio di procedure concorsuali, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste per
il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla
lettera a), secondo le modalita' di cui all'art. 4, commi 3-quinquies
e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'art. 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
successivamente alla maturazione della corrispondente facolta' di
assunzione;
Visto l'art. 3, comma 5, della richiamata legge n. 56 del 2019, il
quale dispone che le amministrazioni che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi
alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti
autorizzazioni, ai sensi del comma 3;
Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019 secondo
cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al
pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»
ed in particolare il comma 4 dell'art. 7, inerente al reclutamento
dei dirigenti dove e' previsto, tra l'altro, che la percentuale sui
posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non puo'
essere inferiore al cinquanta per cento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31
marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci
posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli
amministrativi delle amministrazioni pubbliche (8° corso-concorso);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
settembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per un totale di
duecentonovantaquattro posti nella qualifica di dirigente di seconda
fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (9°
corso-concorso);
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in
particolare l'art. 20 rubricato «Superamento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in
particolare l'art. 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva
una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione
positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio,
sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o
competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e
sulla tipologia degli incarichi rivestiti;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, ed, in particolare,
l'art. 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell'art. 52,
comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001,
al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in
fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e
comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra
le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i
dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella
allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono,
in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia
professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i
criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla
base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve
essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% omississ.
Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante
l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612,
della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) in
misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018
relativo al personale destinatario del presente CCNL»;
Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in
particolare, l'art. 28, comma 1-ter secondo cui «Fatta salva la
percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire,
destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla
Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una
quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili
sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate e' riservata da
ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di
servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al
presente comma e' selezionato attraverso procedure comparative
bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono
conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a
quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in
particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonche' della
tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la
valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali.
Una quota non superiore al 15 per cento e' altresi' riservata al
personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo
indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello
dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di
competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo
carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e
definite secondo metodologie e standard riconosciuti»;
Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in
particolare, l'art. 28-bis, rubricato «Accesso alla qualifica di
dirigente della prima fascia», che, al comma 1, prevede «Fermo
restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 23, comma
1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima
fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei
posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili
ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con
le modalita' di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre
di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio
successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il
collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di
prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire
mediante concorso»;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si
dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e' prorogato
al 31 dicembre 2023 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove
previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del
2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e
gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure
concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata
alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
Visto lo stesso art. 4, comma 3-quinquies, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, a decorrere dal 1º
gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure
professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici
unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon
andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 35, comma 5, del
medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo
indeterminato;
Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del citato decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, il quale dispone, tra l'altro, che con le modalita' di
cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente,
le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati
a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche
professionalita';
Considerato che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle
amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al
citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013,
fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere
garantito il rispetto del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un'espressa autorizzazione da
parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza,
le procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al
concorso unico;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed, in particolare,
l'art. 10 recante misure per lo svolgimento delle procedure per i
concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale;
Visto l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in base al quale le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche
rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione;
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato unita' di personale, dando analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019, 2020 e
2021, e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate
in base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere per
le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022,
nonche' gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli
organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge
19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-bis, comma 18 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 30
dicembre 2022, prot. n. DFP - 0095729, con la quale le
amministrazioni sono state invitate a formalizzare la richiesta
relativa alle assunzioni da autorizzare ed alle procedure concorsuali
da bandire ai sensi del citato comma 1 dell'art. 3 della legge n. 56
del 2019;
Tenuto conto, ai fini della verifica della conguita' delle
dotazioni organiche, delle assunzioni straordinarie riconosciute da
norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo;
Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni alla
predetta nota del Dipartimento della funzione pubblica del 30
dicembre 2022;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette
richieste;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
marzo 2022 e del 22 luglio 2022, che autorizza varie amministrazioni
ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato unita' di personale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che
dispone l'incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen.
Paolo Zangrillo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022,
con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo
e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre
2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di
personale indicate nella tabella 1 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.