IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici»;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la
ripresa e la resilienza «Recovery and Resilience Facility» (di
seguito il regolamento RRF);
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto l'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
che prevede, al fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del
Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 3021, n. 101 recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di riprci
e' resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto
2021;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'art. 26,
recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di
lavori»;
Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» con una dotazione di
1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per
l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026;
Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n.
115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2
marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 22 marzo 2023, n. 69 con il quale, in attuazione
dell'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e
dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
luglio 2022, si e' provveduto ad approvare:
l'allegato 1, contenente l'elenco degli interventi, per i quali
e' stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti
il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31
dicembre 2022, per complessivi euro 4.607.294.286,93 per gli
interventi a valere sulle risorse PNRR, e euro 363.811.556,93 per
interventi a valere sulle risorse PNC;
l'allegato 2, contenente l'elenco degli interventi per i quali
non e' stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali
istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro
il 31 dicembre 2022, con conseguente revoca dell'assegnazione e
indicazione delle risorse finanziarie che si rendono libere per
essere riassegnate ad altri interventi, per complessivi euro
1.172.291.218,28;
l'allegato 3, contenente l'elenco degli interventi con riguardo
ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del
Fondo preassegnate, per complessivi euro 823.902.680,43, per
interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNRR, e euro
181.342.124,25, per interventi degli enti locali a valere sulle
risorse PNC.
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 28 marzo
2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023, n. 94,
con il quale, in attuazione dell'art. 4 del decreto del Ragioniere
generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, e' stato approvato
l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso al Fondo
per l'avvio di opere indifferibili dell'anno 2022 presentate
nell'ambito della procedura di recupero e, conseguentemente, e' stata
disposta l'assegnazione delle relative risorse pari, rispettivamente,
a euro 61.528.492,94 per gli interventi rientranti nel PNRR e a euro
28.080.368,00 per gli interventi rientranti nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari al PNRR;
Vista la legge 29 dicembre 2022. n. 197 con la quale, all'art. 1,
commi dal 369 al 379, e' disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio
di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di
opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
Visto, in particolare, il comma 369 del succitato art. 1, ai sensi
del quale «per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti
energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023,
dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 , e in relazione alle procedure di affidamento
delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente
generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili,
di cui all' art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
e' incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni
di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di
3.000 milioni, di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per
l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilita' del
fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, gia' istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del
2022»;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo
2023, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il 29 marzo 2023, n. 75, con il quale, in attuazione
dell'art. 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
relativamente alla procedura del primo semestre 2023, sono stati
approvati gli allegati 1 e 2, contenenti l'elenco degli interventi
degli enti locali fmanziati con le risorse previste dal PNRR e dal
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62;
Visto il comma 375 del menzionato art. 1 che disciplina l'ordine
prioritario di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle
opere indifferibili per l'anno 2023 mediante procedura ordinaria ed,
in particolare, la lettera d) del citato comma, ai sensi della quale
l'accesso al predetto Fondo e' consentito, secondo i criteri di
priorita' previsti dal medesimo comma, anche agli «interventi per i
quali sia presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di
cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel
termine prefissato, la relativa procedura di affidamento»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10
febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale, ai sensi dell'art. 1,
comma 377, della legge n. 197 del 2022, e' disciplinata la procedura
ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo per l'anno 2023
e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8 con i quali sono determinate
le modalita', il contenuto e il termine di presentazione delle
domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica delle domande
da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi
o titolari dei relativi programmi di investimento nonche' di
presentazione delle istanze;
Visto l'art. 4 del sopracitato decreto, il quale reca l'indicazione
dei requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle
opere indifferibili e, in particolare, per le modalita' di
determinazione del fabbisogno finanziario emergente «netto» derivante
esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 371
e 379 del citato art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
Viste le istanze di accesso al Fondo per l'avvio delle opere
indifferibili relative al primo semestre 2023, presentate dalle
amministrazioni statali istanti, con riguardo agli interventi dalle
stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei
quali risultano titolari, sulla base delle domande delle stazioni
appaltanti validate dalle medesime amministrazioni a seguito della
positiva verifica del contenuto;
Visto l'art. 9 del menzionato decreto del 10 febbraio 2023, ai
sensi del quale e' disciplinata la procedura di riscontro dei
requisiti di accesso al Fondo ad opera del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
Considerato che ai sensi del citato art. 9, comma 1 del citato
decreto MEF 10 febbraio 2023, entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto
del Ragioniere generale dello Stato si provvede alla determinazione
della graduatoria semestrale degli interventi, tenendo conto
dell'ordine di priorita' indicato all'art. 5 del medesimo decreto;
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal sopracitato
art. 9, ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra,
attraverso i propri sistemi informativi, la sussistenza dei requisiti
per l'accesso alla procedura ordinaria con riguardo alle domande ed
alle istanze presentate dalle amministrazioni;
Viste le note prot. n. 1201 del 16 maggio 2023 e prot. n. 2847 del
16 maggio 2023, con le quali il Ministero, delle infrastrutture e dei
trasporti ha comunicato l'ammissibilita' per gli interventi
identificati dai CUP J34E21000050005, J57H20003480007,
B49J21000500001, J41C09000000005 e J61H03000030001;
Vista la nota prot. n. 74316 del 17 maggio 2023 con la quale il
Ministero dell'istruzione e del Merito ha confermato l'ammissibilita'
per l'intervento identificato con CUP B71B21008820006;
Tenuto conto, pertanto, che all'esito delle interlocuzioni
intercorse con le amministrazioni 53 istanti, finalizzate allo
svolgimento di approfondimenti di istruttoria, in alcuni casi, si e'
provveduto, su richiesta delle amministrazioni medesime, a
rettificare le informazioni contenute nelle domande;
Tenuto conto che, a seguito dei provvedimenti di assegnazione
soprariportati, la dotazione del Fondo di cui all'art. 26, comma 7,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 come rifinanziato dal
menzionato art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n.
115, nonche' dal citato art. 1, comma 369, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' pari a complessivi 11.518.364.313,13 euro;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 5 del
decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 21 aprile 2023, n. 94, al fine
del completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta
Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di
Napoli, e' autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 a valere sul
Fondo per l'avvio di opere indifferibili e che, pertanto, l'attuale
dotazione del Fondo e' complessivamente pari a 11.517.164.313,13;
Tenuto conto che il totale delle istanze validate dalle
amministrazioni ammonta a complessivi euro 2.315.219.991,04;
Tenuto conto che le risorse costituenti la dotazione del predetto
Fondo, a seguito della chiusura della procedura di presentazione
delle istanze di accesso, risultano sufficienti a soddisfare la
totalita' del fabbisogno finanziario e che, pertanto, non risulta
necessario provvedere alla determinazione di una graduatoria degli
interventi;
Decreta:
Art. 1
Approvazione degli allegati e assegnazione delle risorse
1. In attuazione dell'art. 1, comma 369, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, sono approvati gli allegati 1 e 2, che costituiscono
parte integrante del presente decreto, contenenti rispettivamente
l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR
e l'elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti, oggetto delle
domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle
amministrazioni statali istanti, per i quali si procede
all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere
indifferibili, rispettivamente pari a euro 1.594.965.930,05 e
720.254.060,99.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto del Ragioniere
generale dello Stato del 10 febbraio 2023, ai fini dell'assegnazione
definitiva delle risorse, il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi, l'avvenuta
pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione, della
trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o
dell'avviso di preinformazione e la contestuale associazione degli
stessi ad un CIG perfezionato, individuando, mediante interlocuzioni
con le amministrazioni istanti, gli interventi per i quali non
risulta riscontrato tale requisito, e, conseguentemente, le risorse
finanziarie del Fondo che si rendono disponibili. Sulla base di tale
riscontro, si provvede, con ulteriore decreto del Ragioniere generale
dello Stato, all'aggiornamento del presente decreto, nonche'
all'eventuale assegnazione delle risorse resesi disponibili.
3. L'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente
decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di
contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazione
istante.