IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL); 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modifiche  e  integrazioni,  in
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante regolamento di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo  per  la
ripresa e  la  resilienza  «Recovery  and  Resilience  Facility»  (di
seguito il regolamento RRF); 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
che prevede, al fine di  supportare  le  attivita'  di  gestione,  di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti  del
Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa  e  rende
disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio 2021; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 3021,  n.  101  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di  riprci
e' resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6  agosto
2021; 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina, ed in  particolare  l'art.  26,
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori»; 
  Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che  istituisce
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» con  una  dotazione  di
1.500 milioni di euro per l'anno 2022,  1.700  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026; 
  Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del  2022,  n.
115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,  n.
142; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n.  52  del  2
marzo 2023, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 22 marzo  2023,  n.  69  con  il  quale,  in  attuazione
dell'art. 26, comma 7 del decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50  e
dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  28
luglio 2022, si e' provveduto ad approvare: 
    l'allegato 1, contenente l'elenco degli interventi, per  i  quali
e' stato riscontrato da parte delle amministrazioni  statali  istanti
il requisito dell'avvio della procedura di affidamento  entro  il  31
dicembre  2022,  per  complessivi  euro  4.607.294.286,93   per   gli
interventi a valere sulle risorse PNRR,  e  euro  363.811.556,93  per
interventi a valere sulle risorse PNC; 
    l'allegato 2, contenente l'elenco degli interventi  per  i  quali
non e' stato  riscontrato  da  parte  delle  amministrazioni  statali
istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento  entro
il 31 dicembre  2022,  con  conseguente  revoca  dell'assegnazione  e
indicazione delle risorse  finanziarie  che  si  rendono  libere  per
essere  riassegnate  ad  altri  interventi,  per   complessivi   euro
1.172.291.218,28; 
    l'allegato 3, contenente l'elenco degli interventi  con  riguardo
ai quali si provvede all'assegnazione definitiva  delle  risorse  del
Fondo  preassegnate,  per  complessivi   euro   823.902.680,43,   per
interventi degli enti locali a valere  sulle  risorse  PNRR,  e  euro
181.342.124,25, per interventi  degli  enti  locali  a  valere  sulle
risorse PNC. 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del  28  marzo
2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023,  n.  94,
con il quale, in attuazione dell'art. 4 del  decreto  del  Ragioniere
generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, e' stato  approvato
l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso  al  Fondo
per  l'avvio  di  opere  indifferibili  dell'anno   2022   presentate
nell'ambito della procedura di recupero e, conseguentemente, e' stata
disposta l'assegnazione delle relative risorse pari, rispettivamente,
a euro 61.528.492,94 per gli interventi rientranti nel PNRR e a  euro
28.080.368,00 per gli interventi rientranti nel Piano  nazionale  per
gli investimenti complementari al PNRR; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022. n. 197 con la quale,  all'art.  1,
commi dal 369 al 379, e' disciplinato l'accesso al Fondo per  l'avvio
di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di
opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; 
  Visto, in particolare, il comma 369 del succitato art. 1, ai  sensi
del quale «per fronteggiare gli aumenti eccezionali  dei  prezzi  dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023,
dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16,  terzo  periodo,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 , e in relazione  alle  procedure  di  affidamento
delle opere pubbliche avviate dal 1°  gennaio  2023  al  31  dicembre
2023, anche tramite  accordi  quadro  ovvero  affidate  a  contraente
generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere  indifferibili,
di cui all' art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,
e' incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000  milioni
di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro  per  l'anno  2025,  di
3.000 milioni, di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per
l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei  limiti  degli
stanziamenti annuali  di  bilancio,  nell'apposita  contabilita'  del
fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
183, gia' istituita ai sensi  del  citato  decreto-legge  n.  50  del
2022»; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del  13  marzo
2023, n. 124, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana il 29 marzo  2023,  n.  75,  con  il  quale,  in  attuazione
dell'art.  1  comma  370  della  legge  29  dicembre  2022,  n.   197
relativamente alla procedura del  primo  semestre  2023,  sono  stati
approvati gli allegati 1 e 2, contenenti  l'elenco  degli  interventi
degli enti locali fmanziati con le risorse previste dal  PNRR  e  dal
Piano  nazionale  per  gli   investimenti   complementari   al   PNRR
rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62; 
  Visto il comma 375 del menzionato art. 1  che  disciplina  l'ordine
prioritario di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle
opere indifferibili per l'anno 2023 mediante procedura ordinaria  ed,
in particolare, la lettera d) del citato comma, ai sensi della  quale
l'accesso al predetto Fondo  e'  consentito,  secondo  i  criteri  di
priorita' previsti dal medesimo comma, anche agli «interventi  per  i
quali sia presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di
cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata  avviata,  nel
termine prefissato, la relativa procedura di affidamento»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  10
febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale, ai sensi dell'art. 1,
comma 377, della legge n. 197 del 2022, e' disciplinata la  procedura
ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo per l'anno 2023
e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8 con i quali sono determinate
le modalita', il  contenuto  e  il  termine  di  presentazione  delle
domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica  delle  domande
da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi
o  titolari  dei  relativi  programmi  di  investimento  nonche'   di
presentazione delle istanze; 
  Visto l'art. 4 del sopracitato decreto, il quale reca l'indicazione
dei requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio  delle
opere  indifferibili  e,  in  particolare,  per   le   modalita'   di
determinazione del fabbisogno finanziario emergente «netto» derivante
esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 371
e 379 del citato art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
  Viste le istanze di  accesso  al  Fondo  per  l'avvio  delle  opere
indifferibili relative  al  primo  semestre  2023,  presentate  dalle
amministrazioni statali istanti, con riguardo agli  interventi  dalle
stesse finanziati o rientranti  nei  programmi  di  investimento  dei
quali risultano titolari, sulla base  delle  domande  delle  stazioni
appaltanti validate dalle medesime amministrazioni  a  seguito  della
positiva verifica del contenuto; 
  Visto l'art. 9 del menzionato decreto  del  10  febbraio  2023,  ai
sensi del  quale  e'  disciplinata  la  procedura  di  riscontro  dei
requisiti di  accesso  al  Fondo  ad  opera  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Considerato che ai sensi del citato art.  9,  comma  1  del  citato
decreto MEF 10 febbraio 2023, entro i trenta giorni  successivi  alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, con  decreto
del Ragioniere generale dello Stato si provvede  alla  determinazione
della  graduatoria  semestrale  degli   interventi,   tenendo   conto
dell'ordine di priorita' indicato all'art. 5 del medesimo decreto; 
  Considerato che, in attuazione di quanto previsto  dal  sopracitato
art. 9,  ai  fini  dell'assegnazione  delle  risorse  del  Fondo,  il
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato   riscontra,
attraverso i propri sistemi informativi, la sussistenza dei requisiti
per l'accesso alla procedura ordinaria con riguardo alle  domande  ed
alle istanze presentate dalle amministrazioni; 
  Viste le note prot. n. 1201 del 16 maggio 2023 e prot. n. 2847  del
16 maggio 2023, con le quali il Ministero, delle infrastrutture e dei
trasporti  ha  comunicato   l'ammissibilita'   per   gli   interventi
identificati    dai     CUP     J34E21000050005,     J57H20003480007,
B49J21000500001, J41C09000000005 e J61H03000030001; 
  Vista la nota prot. n. 74316 del 17 maggio 2023  con  la  quale  il
Ministero dell'istruzione e del Merito ha confermato l'ammissibilita'
per l'intervento identificato con CUP B71B21008820006; 
  Tenuto  conto,  pertanto,  che   all'esito   delle   interlocuzioni
intercorse  con  le  amministrazioni  53  istanti,  finalizzate  allo
svolgimento di approfondimenti di istruttoria, in alcuni casi, si  e'
provveduto,  su   richiesta   delle   amministrazioni   medesime,   a
rettificare le informazioni contenute nelle domande; 
  Tenuto conto che,  a  seguito  dei  provvedimenti  di  assegnazione
soprariportati, la dotazione del Fondo di cui all'art. 26,  comma  7,
del decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50  come  rifinanziato  dal
menzionato art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022,  n.
115, nonche' dal citato art. 1, comma 369, della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, e' pari a complessivi 11.518.364.313,13 euro; 
  Considerato  che,  ai  sensi   dell'art.   8-bis,   comma   5   del
decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 21 aprile 2023, n. 94, al fine
del completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta
Montedonzelli -  Piscinola  della  Linea  1  della  metropolitana  di
Napoli, e' autorizzata la spesa di euro  1.200.000,00  a  valere  sul
Fondo per l'avvio di opere indifferibili e che,  pertanto,  l'attuale
dotazione del Fondo e' complessivamente pari a 11.517.164.313,13; 
  Tenuto  conto  che  il  totale   delle   istanze   validate   dalle
amministrazioni ammonta a complessivi euro 2.315.219.991,04; 
  Tenuto conto che le risorse costituenti la dotazione  del  predetto
Fondo, a seguito della  chiusura  della  procedura  di  presentazione
delle istanze di  accesso,  risultano  sufficienti  a  soddisfare  la
totalita' del fabbisogno finanziario e  che,  pertanto,  non  risulta
necessario provvedere alla determinazione di  una  graduatoria  degli
interventi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Approvazione degli allegati e assegnazione delle risorse 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 369, della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, sono approvati gli allegati 1 e  2,  che  costituiscono
parte integrante del  presente  decreto,  contenenti  rispettivamente
l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR
e l'elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti, oggetto delle
domande  di  accesso,  i  cui  dati   sono   stati   validati   dalle
amministrazioni   statali   istanti,   per   i   quali   si   procede
all'assegnazione delle risorse del  Fondo  per  l'avvio  delle  opere
indifferibili,  rispettivamente  pari  a  euro   1.594.965.930,05   e
720.254.060,99. 
  2. Ai sensi dell'art.  9,  comma  5,  del  decreto  del  Ragioniere
generale dello Stato del 10 febbraio 2023, ai fini  dell'assegnazione
definitiva delle risorse, il Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato riscontra  sui  propri  sistemi  informativi,  l'avvenuta
pubblicazione del bando di  gara,  dell'avviso  di  indizione,  della
trasmissione  della  lettera  di  invito  a  presentare   offerte   o
dell'avviso di preinformazione e la  contestuale  associazione  degli
stessi ad un CIG perfezionato, individuando, mediante  interlocuzioni
con le amministrazioni  istanti,  gli  interventi  per  i  quali  non
risulta riscontrato tale requisito, e, conseguentemente,  le  risorse
finanziarie del Fondo che si rendono disponibili. Sulla base di  tale
riscontro, si provvede, con ulteriore decreto del Ragioniere generale
dello  Stato,  all'aggiornamento  del   presente   decreto,   nonche'
all'eventuale assegnazione delle risorse resesi disponibili. 
  3. L'allegato 3, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali  complessivi  di
contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per  amministrazione
istante.