IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come
modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, ed in particolare l'art. 31-bis del citato decreto-legge
n. 152 del 2021, recante norme per il potenziamento amministrativo
dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno;
Visto in particolare il comma 5 dell'art. 31-bis citato, che
dispone, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni
con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita', previste dai
commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, l'istituzione di un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una
dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026 e la ripartizione di tali risorse tra i comuni attuatori
dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle
esigenze assunzionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
dicembre 2022, relativo all'attribuzione di quota parte delle risorse
di cui citato comma 5, dell'art. 31-bis, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, che, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, prevede
che le risorse di cui all'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi
previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento
economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi
dell'art. 97, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica
specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le
attuali criticita' nell'espletamento degli adempimenti necessari per
garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e che
stabilisce, inoltre, che la durata dei contratti relativi agli
incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette
risorse non puo' eccedere la data del 31 dicembre 2026;
Considerato che per dare attuazione all'art. 1, comma 828, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 e consentire lo svolgimento di una
completa istruttoria, l'Ufficio legislativo del Ministro per la
pubblica amministrazione ha promosso la costituzione di un apposito
tavolo tecnico di coordinamento con il Ministero dell'economia e
delle finanza - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
il Ministero dell'interno e con l'ANCI, nell'ambito del quale sono
stati definiti i criteri di assegnazione dei contributi e l'iter per
l'erogazione delle risorse previste dal citato art. 1, comma 828;
Considerata, inoltre, la necessita' di integrare l'elenco di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022
con ulteriori sei amministrazioni comunali di cui alla tabella A
allegata al presente decreto, la cui documentazione, a supporto
dell'istanza di ammissione alla procedura era stata trasmessa nei
termini, ma che, a causa di un disguido tecnico, non era pervenuta
agli uffici competenti per la relativa istruttoria;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
funzioni locali del 16 novembre 2022, per il triennio 2019/2021;
Ritenuto pertanto, necessario, alla luce degli aumenti contrattuali
intervenuti, di rideterminare le risorse finanziarie disponibili per
l'utilizzo del fondo di cui all'art. 31-bis, comma 5, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Considerato, altresi', che per effetto dei predetti incrementi ed a
seguito del riparto delle risorse del fondo di cui in premessa, sono
disponibili risorse pari ad euro 20.348.534,84, per il 2022; euro
10.591.445,26, per il 2023; euro 18.469.379,37, per il 2024; euro
23.052.345,41, per il 2025; ed euro 26.794.713,11, per il 2026;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per
la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella
seduta del 28 marzo 2023 - repertorio atti n. 750 - II (SC). 8;
Decreta:
Art. 1
Integrazione al riparto delle risorse di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022
1. Ai sensi dell'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, la ripartizione del fondo finalizzato al
concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con
contratto a tempo determinato di personale con qualifica non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' previste dai
commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, e' disposta anche fra i comuni
attuatori dei progetti previsti dal PNRR indicati nell'elenco di cui
alla tabella A allegata al presente decreto che ne costituisce parte
integrante, integrando a tutti gli effetti, anche di computo di
spesa, la tabella 1 di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 2022.