IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'articolo 37;
Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione
avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica
italiana e' superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione
europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, e'
necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette
procedure, nonche' per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie
ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o
l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso
l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti
normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute, dell'universita' e della ricerca,
dell'istruzione e del merito, dell'ambiente e della sicurezza
energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, per lo sport e i giovani e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al comma 1, la
Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2,
comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la
sospensione diventa efficace.»;
b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:
1) alla lettera a), dopo le parole: «96-bis.2, rimborsi» sono
inserite le seguenti: «in caso di provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o»;
2) alla lettera c), le parole: «se il costo dell'intervento non
supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente
prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento
dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi»
sono sostituite dalle seguenti: «se, secondo quanto ragionevolmente
prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento
dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il
sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di
quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito
di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), n. 2)»;
c) all'articolo 96-bis.1:
1) al comma 1, dopo le parole: «banca in liquidazione coatta
amministrativa» sono inserite le seguenti: «o verso la quale e' stato
adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01»;
2) al comma 5, lettera c), le parole: «compensazione di
eventuali debiti» sono sostituite dalle seguenti: «compensazione
dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti» e dopo
le parole: «si producono gli effetti del provvedimento» sono inserite
le seguenti: «di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello»;
d) all'articolo 96-bis.2:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di
restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la
sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca e'
al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la
ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilita' ai
depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino
verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato
entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta
l'inadempimento. Il provvedimento e' pubblicato sul sito internet
della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti
decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento
stesso. Il provvedimento non e' adottato se la Banca d'Italia ha gia'
adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.»;
2) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 83,
comma 1», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ovvero del
provvedimento di cui al comma 01»;
3) al comma 4, dopo le parole: «gli effetti del provvedimento»
sono inserite le seguenti: «di cui al comma 01 o di quello»;
4) al comma 5, le parole: «rimborsi effettuati, beneficiando
della preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi
effettuati. Quando la banca e' in liquidazione coatta amministrativa,
il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza».