IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 37; 
  Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione
avviate dalla Commissione  europea  nei  confronti  della  Repubblica
italiana e' superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione
europea comparabili con la Repubblica italiana e  che,  pertanto,  e'
necessario adottare misure urgenti per ridurre  il  numero  di  dette
procedure, nonche' per evitare l'applicazione di sanzioni  pecuniarie
ai  sensi  dell'articolo  260,  paragrafo   2,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
prevenire   l'apertura   di   nuove   procedure   di   infrazione   o
l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso
l'immediato  adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   agli   atti
normativi  dell'Unione  europea  e  alle  sentenze  della  Corte   di
giustizia dell'Unione europea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia  e
delle  finanze,  della  salute,  dell'universita'  e  della  ricerca,
dell'istruzione  e  del  merito,  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle
infrastrutture e dei trasporti,  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, per lo sport e i giovani e  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 74, dopo il comma 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      «3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al comma 1, la
Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo  96-bis.2,
comma 01, entro il termine ivi indicato, che  decorre  da  quando  la
sospensione diventa efficace.»; 
    b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis: 
      1) alla lettera a), dopo le parole: «96-bis.2,  rimborsi»  sono
inserite le seguenti: «in caso di  provvedimento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o»; 
      2) alla lettera c), le parole: «se il costo dell'intervento non
supera il  costo  che  il  sistema,  secondo  quanto  ragionevolmente
prevedibile  in  base  alle  informazioni  disponibili   al   momento
dell'intervento, dovrebbe sostenere per  il  rimborso  dei  depositi»
sono sostituite dalle seguenti: «se, secondo  quanto  ragionevolmente
prevedibile  in  base  alle  informazioni  disponibili   al   momento
dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il
sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al  netto  di
quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il  credito
di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), n. 2)»; 
    c) all'articolo 96-bis.1: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «banca  in  liquidazione  coatta
amministrativa» sono inserite le seguenti: «o verso la quale e' stato
adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01»; 
      2) al  comma  5,  lettera  c),  le  parole:  «compensazione  di
eventuali debiti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «compensazione
dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti» e  dopo
le parole: «si producono gli effetti del provvedimento» sono inserite
le seguenti: «di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello»; 
    d) all'articolo 96-bis.2: 
      1) al comma 1 e' premesso il seguente: 
        «01. Quando una banca si rende  inadempiente  all'obbligo  di
restituire i propri depositi per cause direttamente connesse  con  la
sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca e'
al momento in grado di rimborsare  i  propri  depositi  o  se  ha  la
ragionevole prospettiva di ripristinare a breve  l'accessibilita'  ai
depositi  stessi.  Ove  entrambe  queste  condizioni  non   risultino
verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento  adottato
entro  cinque  giorni  lavorativi  dal   momento   in   cui   accerta
l'inadempimento. Il provvedimento e'  pubblicato  sul  sito  internet
della Banca d'Italia e nella Gazzetta  Ufficiale  e  i  suoi  effetti
decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento
stesso. Il provvedimento non e' adottato se la Banca d'Italia ha gia'
adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.»; 
      2) al comma 1, dopo le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  83,
comma 1», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ovvero del
provvedimento di cui al comma 01»; 
      3) al comma 4, dopo le parole: «gli effetti del  provvedimento»
sono inserite le seguenti: «di cui al comma 01 o di quello»; 
      4) al comma 5, le parole:  «rimborsi  effettuati,  beneficiando
della  preferenza»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «rimborsi
effettuati. Quando la banca e' in liquidazione coatta amministrativa,
il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza».