IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL SEGRETARIO GENERALE del Ministero della salute Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2021, n. 11, concernente la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN); Visto il parere n. 400 del 24 novembre 2022 del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto di modifica del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 30 dicembre 2020; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 1° dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2022, n. 287, di modifica del predetto decreto 30 dicembre 2020, il quale prevede, in particolare, al capitolo 3 dell'allegato disciplinare tecnico le modalita' di autenticazione per l'accesso al Sistema tessera sanitaria; Viste le indicazioni fornite dal Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e da Agid in merito alle modalita' di autenticazione informatica a 2 o piu' fattori; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto 30 dicembre 2020 e successive modificazioni 1. All'art. 4-bis del decreto 30 dicembre 2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la parola «tecnico,», aggiungere le seguenti «allegato 1,»; b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le modalita' per l'accesso al Sistema TS mediante l'autenticazione a due o piu' fattori prevista dal capitolo 3 dell'allegato 1, sono contenute nel disciplinare tecnico, allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2023 Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta Il Segretario generale Leonardi