IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                     del Ministero della salute 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (Sistema   tessera
sanitaria); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  30  dicembre  2020,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15  gennaio  2021,   n.   11,
concernente la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non  a
carico del Servizio sanitario nazionale (SSN); 
  Visto il parere n. 400 del 24 novembre  2022  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali sullo schema di decreto di modifica del
predetto decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero della salute del 30 dicembre 2020; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministero  della  salute,  del  1°  dicembre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2022, n.  287,  di
modifica del predetto decreto 30 dicembre 2020, il quale prevede,  in
particolare, al capitolo  3  dell'allegato  disciplinare  tecnico  le
modalita'  di  autenticazione  per  l'accesso  al   Sistema   tessera
sanitaria; 
  Viste le indicazioni fornite dal Dipartimento della  trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  da  Agid  in
merito alle modalita'  di  autenticazione  informatica  a  2  o  piu'
fattori; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche al decreto 30 dicembre 2020 
                     e successive modificazioni 
 
  1. All'art. 4-bis del decreto 30 dicembre 2020  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo la parola «tecnico,», aggiungere le  seguenti
«allegato 1,»; 
    b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Le  modalita'  per  l'accesso  al  Sistema   TS   mediante
l'autenticazione a  due  o  piu'  fattori  prevista  dal  capitolo  3
dell'allegato 1, sono contenute nel disciplinare tecnico, allegato 2,
che costituisce parte integrante del presente decreto.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 giugno 2023 
 
                                   Il Ragioniere generale dello Stato 
                                                Mazzotta              
Il Segretario generale 
        Leonardi