IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione  dei
simboli dell'Unione per le  denominazioni  di  origine  protette,  le
indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   668/2014   della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della  Commissione  del
1° aprile 2022 recante modifica  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo  alla  definizione  dei  simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali  garantite  e  con
riguardo  ad  alcune  norme  sulla  provenienza,  ad   alcune   norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della  Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)  n.
668/2014 della Commissione  recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/1416  della  Commissione  del  16
agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 218/1 del 23 agosto 2022  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto 14 ottobre 2013,  recante  disposizioni  nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di  qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia  di  DOP,  IGP  e  STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 251 del 25 ottobre 2013; 
  Considerato che  la  modifica  e'  stata  presentata  dal  Comitato
promotore Finocchio di  Isola  di  Capo  Rizzuto  con  sede  in  C.da
Bonnace, 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR), soggetto non  riconosciuto
ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999. 
  Considerato che il decreto ministeriale n.  12511  del  14  ottobre
2013, recante la procedura a livello nazionale per  l'attuazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti  agricoli  e
alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13  che  la
richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una  DOP  o
IGP  possa  essere  presentata  dal  relativo  Consorzio  di   tutela
riconosciuto ai sensi  della  citata  normativa  o,  in  assenza,  da
soggetti immessi nel sistema di  controllo  della  denominazione  che
rappresentino almeno il 51% della produzione controllata  dell'ultimo
anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari  almeno
al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo. 
  Considerato   che   dai   riscontri   effettuati   dal    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dalla
Regione Calabria,  e'  risultato  che  la  richiesta  presentata  dal
comitato promotore Finocchio di Isola di Capo Rizzuto  soddisfi  tale
condizione. 
  Visto il parere favorevole  espresso  dalla  Regione  Calabria  con
comunicazione protocollo PQAI IV n. 0031880 del 23 gennaio 2023 -  ai
sensi del sopra citato  decreto  14  ottobre  2013,  in  merito  alla
domanda di modifica del disciplinare di che trattasi; 
  Visto  che  la  domanda  di  modifica  rientra  nell'ambito   delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117; 
  Visto  il  comunicato   del   Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e  delle  foreste,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 93  del  20
aprile  2023  a  seguito  della  riunione  di  pubblico  accertamento
prevista all'art. 8 del decreto ministeriale n. 12511 del 14  ottobre
2013, tenutasi a Catanzaro in data 29 marzo 2023,  con  il  quale  e'
stata resa pubblica la  proposta  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione della indicazione geografica protetta «Finocchio di  Isola
Capo Rizzuto»  ai  fini  della  presentazione  di  opposizioni,  come
previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Considerato che entro il termine previsto dal  decreto  14  ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  53  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal  regolamento  (UE)
2021/2117, sussistono i  requisiti  per  approvare  con  il  presente
decreto le modifiche ordinarie  contenute  nella  citata  domanda  di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione  geografica
protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto»; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in questione,  e  del  relativo  documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art.  53  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal  regolamento  (UE)
2021/2117,  nonche'  alla  comunicazione   delle   stesse   modifiche
ordinarie alla Commissione europea; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo  2022  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Sono  approvate  le  modifiche  ordinarie  al  disciplinare  di
produzione della indicazione geografica protetta «Finocchio di  Isola
Capo  Rizzuto»,  di  cui  alla  proposta  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 93  del  20
aprile 2023. 
  2. Il disciplinare  di  produzione  consolidato  della  indicazione
geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», ed il relativo
documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A
e B del presente decreto.