IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per  la  protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione  dello  stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della  protezione  civile  in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e  di  Ferrara  e  altre  zone  del  territorio  regionale
eventualmente  interessate  da  esondazioni,   rotture   arginali   o
movimenti franosi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e  di
Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori   ed   eccezionali   avverse   condizioni    meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni meteorologici di elevata intensita'  che  hanno  determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone,  la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle  opere  di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio  2023  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   delle   avverse   condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  disporre  l'attuazione  di  ulteriori
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Vista la richiesta del Commissario delegato del 18 maggio 2023,  di
avvalersi  di  apposita  struttura  di  supporto   per   fronteggiare
l'emergenza in rassegna; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni finalizzate a  garantire  la  piena  operativita'  delle
  funzioni di coordinamento della gestione emergenziale. 
 
  1. Al fine di consentire  la  piena  operativita'  e  capacita'  di
risposta nel contrasto dell'emergenza  in  rassegna,  il  Commissario
delegato, di cui all'art. 1, comma 1,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n.  992,  e'
autorizzato  ad  avvalersi  di  un  massimo  di  quindici  unita'  di
personale munito delle necessarie competenze,  connesse  alla  natura
delle attivita' emergenziali, da reperire, per la durata dello  stato
di emergenza, mediante il ricorso a incarichi  individuali  ai  sensi
dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese  altre  forme  di
lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti
di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto  n.
165 del 2001, nel limite massimo complessivo di euro 600.000,00. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato puo'
conferire due incarichi dirigenziali in deroga all'art. 19, comma  2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001,  limitatamente  alla  durata
minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del medesimo  articolo,  di
durata non superiore allo  stato  di  emergenza  nel  limite  massimo
complessivo di euro 190.000,00. 
  3.   Al   fine   di   assicurare   la   necessaria    tempestivita'
nell'assolvimento delle attivita' tecniche e amministrativo-contabili
connesse con la gestione delle misure di contrasto  all'emergenza  in
rassegna, il Dipartimento della protezione civile e'  autorizzato  ad
avvalersi, per una durata non superiore al termine di  vigenza  dello
stato di emergenza, di un massimo di dieci unita' di personale munito
delle necessarie competenze, connesse  alla  natura  delle  attivita'
emergenziali, da reperire mediante  il  ricorso  al  conferimento  di
incarichi di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  in  deroga
all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e a contratti di lavoro a  tempo  determinato,  comprese
altre forme di lavoro  flessibile,  anche  attingendo  a  graduatorie
concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,
del citato decreto n. 165 del 2001 nel limite massimo complessivo  di
euro 400.000,00. 
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  per
complessivi euro 1.190.000,00  sono  posti  a  carico  delle  risorse
stanziate per l'emergenza.