IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Vista la richiesta del Commissario delegato del 18 maggio 2023, di avvalersi di apposita struttura di supporto per fronteggiare l'emergenza in rassegna; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Dispone: Art. 1 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale. 1. Al fine di consentire la piena operativita' e capacita' di risposta nel contrasto dell'emergenza in rassegna, il Commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, e' autorizzato ad avvalersi di un massimo di quindici unita' di personale munito delle necessarie competenze, connesse alla natura delle attivita' emergenziali, da reperire, per la durata dello stato di emergenza, mediante il ricorso a incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165 del 2001, nel limite massimo complessivo di euro 600.000,00. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato puo' conferire due incarichi dirigenziali in deroga all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del medesimo articolo, di durata non superiore allo stato di emergenza nel limite massimo complessivo di euro 190.000,00. 3. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nell'assolvimento delle attivita' tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure di contrasto all'emergenza in rassegna, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi, per una durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, di un massimo di dieci unita' di personale munito delle necessarie competenze, connesse alla natura delle attivita' emergenziali, da reperire mediante il ricorso al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in deroga all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165 del 2001 nel limite massimo complessivo di euro 400.000,00. 4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per complessivi euro 1.190.000,00 sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza.