IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale
eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o
movimenti franosi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1 ° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle
Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di
Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023,
con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da
fenomeni meteorologici di elevata intensita' che hanno determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato
l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti,
allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998 e 999 del 31 maggio 2023
recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di
Forli-Cesena e Rimini»;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», con
particolare riferimento agli articoli 18 e 19;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di ulteriori
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in
rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 1° giugno 2023;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Dispone:
Art. 1
Trattamento dei dati personali dei richiedenti il contributo di cui
all'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023
1. In relazione al trattamento dei dati personali dei richiedenti
il contributo di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023,
i soggetti coinvolti funzionalmente nell'attivita' di sostegno
(comuni, regione, Dipartimento per la protezione civile e soggetto
finanziario selezionato) sono titolari autonomi del trattamento,
perseguendo ciascuno specifiche finalita' connesse alla situazione
emergenziale.
2. I titolari autonomi di cui al comma 1 tratteranno i soli dati
personali funzionali e necessari per la valutazione dei requisiti per
l'ottenimento del citato contributo di cui al comma 1 e per
consentire l'assegnazione/liquidazione del medesimo contributo, con
espressa esclusione dei dati particolari.
3. La condizione di legittimita' dei trattamenti effettuati per lo
scopo di cui al comma 2 e' individuata dai titolari nelle lettera d)
ed e) dell'art. 6, par. 1, GDPR 2016/679, ossia la necessita' di
salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra
persona fisica (lett. d) e la necessita' legata all'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui e' investito il titolare del trattamento (lett. e),
salva diversa determinazione dei titolari medesimi da indicarsi
nell'informativa ex art. 13 e 14 del GDPR 2016/679.
4. Ciascun soggetto coinvolto, per quanto di competenza, assicura
che il trattamento dei dati sara' effettuato nel rispetto della
normativa europea (GDPR 2016/679) e nazionale (decreto legislativo n.
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni) di riferimento. Sono
in ogni caso rispettati i principi di minimizzazione, pertinenza, non
eccedenza, indispensabilita' e sicurezza dei trattamenti.
5. In relazione ai dati trattati nell'esecuzione della citata OCDPC
n. 999/2023, ciascun titolare provvede ad informare i cittadini nelle
forme di cui all'art. 13 e 14 del GDPR 2016/679. Le predette
informazioni sono rese disponibili ai richiedenti il
contributo/interessati del trattamento con la pubblicazione sui siti
istituzionali di riferimento o nelle forme ritenute opportune.
6. I dati di cui al comma 19 dell'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del
2023, sono pubblicati dai comuni in ottemperanza al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. I dati sintetici di cui al comma 19 dell'art. 1 dell'OCDPC n.
999 del 2023, pubblicati sui siti istituzionali dal Commissario
delegato e dal Dipartimento della protezione civile, saranno diffusi
in forma aggregata e anonima.
8. La comunicazione dei dati tra i diversi titolari coinvolti
nell'attivita' di trattamento trova legittimazione nelle lettere d)
ed e) del paragrafo 1, dell'art. 6 GDPR.
9. I dati personali degli interessati saranno conservati per il
tempo necessario al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1
dell'OCDPC n. 999 del 2023, fatto salvo il maggior tempo necessario
per adempiere obblighi di legge o di regolamento, per motivi di
interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui e'
investito il titolare del trattamento. Tempi maggiori di
conservazione potranno essere applicati quando si prospetta la
necessita' di far valere o difendere diritti in sede giudiziaria
dell'interessato, del titolare del trattamento o di terzi e quando
richiesto da autorita' esterne o da normative speciali. Al termine
delle specifiche esigenze i dati personali degli interessati saranno
cancellati e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata.
Dell'avvenuto adempimento sara' data informazione al Garante per la
protezione dei dati personali, se necessario o richiesto.