IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per  la  protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione  dello  stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della  protezione  civile  in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e  di  Ferrara  e  altre  zone  del  territorio  regionale
eventualmente  interessate  da  esondazioni,   rotture   arginali   o
movimenti franosi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1  °  maggio  2023,  hanno  colpito  il  territorio  delle
Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di  Bologna,  di  Ferrara,  di
Ravenna e di Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori   ed   eccezionali   avverse   condizioni    meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni meteorologici di elevata intensita'  che  hanno  determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone,  la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle  opere  di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio  2023  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   delle   avverse   condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998 e 999 del 31  maggio  2023
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche  che,  a  partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di  Ravenna,  di
Forli-Cesena e Rimini»; 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio   2023»,   con
particolare riferimento agli articoli 18 e 19; 
  Ravvisata la  necessita'  di  disporre  l'attuazione  di  ulteriori
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Vista la nota del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
del 1° giugno 2023; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Trattamento dei dati personali dei richiedenti il contributo  di  cui
  all'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023 
 
  1. In relazione al trattamento dei dati personali  dei  richiedenti
il contributo di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023,
i  soggetti  coinvolti  funzionalmente  nell'attivita'  di   sostegno
(comuni, regione, Dipartimento per la protezione  civile  e  soggetto
finanziario selezionato)  sono  titolari  autonomi  del  trattamento,
perseguendo ciascuno specifiche finalita'  connesse  alla  situazione
emergenziale. 
  2. I titolari autonomi di cui al comma 1 tratteranno  i  soli  dati
personali funzionali e necessari per la valutazione dei requisiti per
l'ottenimento  del  citato  contributo  di  cui  al  comma  1  e  per
consentire l'assegnazione/liquidazione del medesimo  contributo,  con
espressa esclusione dei dati particolari. 
  3. La condizione di legittimita' dei trattamenti effettuati per  lo
scopo di cui al comma 2 e' individuata dai titolari nelle lettera  d)
ed e) dell'art. 6, par. 1, GDPR  2016/679,  ossia  la  necessita'  di
salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato  o  di  un'altra
persona fisica (lett. d) e la necessita' legata all'esecuzione di  un
compito di interesse pubblico o connesso  all'esercizio  di  pubblici
poteri di cui e' investito il titolare  del  trattamento  (lett.  e),
salva diversa  determinazione  dei  titolari  medesimi  da  indicarsi
nell'informativa ex art. 13 e 14 del GDPR 2016/679. 
  4. Ciascun soggetto coinvolto, per quanto di  competenza,  assicura
che il trattamento dei  dati  sara'  effettuato  nel  rispetto  della
normativa europea (GDPR 2016/679) e nazionale (decreto legislativo n.
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni) di riferimento. Sono
in ogni caso rispettati i principi di minimizzazione, pertinenza, non
eccedenza, indispensabilita' e sicurezza dei trattamenti. 
  5. In relazione ai dati trattati nell'esecuzione della citata OCDPC
n. 999/2023, ciascun titolare provvede ad informare i cittadini nelle
forme di cui  all'art.  13  e  14  del  GDPR  2016/679.  Le  predette
informazioni   sono    rese    disponibili    ai    richiedenti    il
contributo/interessati del trattamento con la pubblicazione sui  siti
istituzionali di riferimento o nelle forme ritenute opportune. 
  6. I dati di cui al comma 19 dell'art.  1  dell'OCDPC  n.  999  del
2023,  sono  pubblicati  dai  comuni  in  ottemperanza   al   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  7. I dati sintetici di cui al comma 19 dell'art.  1  dell'OCDPC  n.
999 del 2023,  pubblicati  sui  siti  istituzionali  dal  Commissario
delegato e dal Dipartimento della protezione civile, saranno  diffusi
in forma aggregata e anonima. 
  8. La comunicazione dei  dati  tra  i  diversi  titolari  coinvolti
nell'attivita' di trattamento trova legittimazione nelle  lettere  d)
ed e) del paragrafo 1, dell'art. 6 GDPR. 
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tempo necessario al perseguimento delle finalita' di cui  all'art.  1
dell'OCDPC n. 999 del 2023, fatto salvo il maggior  tempo  necessario
per adempiere obblighi di legge  o  di  regolamento,  per  motivi  di
interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici  poteri  di  cui  e'
investito  il   titolare   del   trattamento.   Tempi   maggiori   di
conservazione  potranno  essere  applicati  quando  si  prospetta  la
necessita' di far valere o  difendere  diritti  in  sede  giudiziaria
dell'interessato, del titolare del trattamento o di  terzi  e  quando
richiesto da autorita' esterne o da normative  speciali.  Al  termine
delle specifiche esigenze i dati personali degli interessati  saranno
cancellati  e  tenuti   solo   in   forma   aggregata   anonimizzata.
Dell'avvenuto adempimento sara' data informazione al Garante  per  la
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