IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice
dei contratti pubblici», e, in particolare l'articolo 113, commi 2 e
3;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo
5, comma 10;
Visto l'articolo 20, comma 32, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 197;
Visto l'articolo 24, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'articolo
13;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in
particolare, l'articolo 23;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici», i cui effetti sono stati fatti salvi
dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2019, n. 55;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 66 (Regolamento
recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui
all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile);
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 9 maggio 2022;
Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo
2019-2021 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della
Repubblica 17 giugno 2022, n 120;
Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo
2019-2021 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente
della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121;
Visto il contratto collettivo nazionale per il personale non
dirigente della Polizia di Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante il «Recepimento
dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare "Triennio 2019-2021"»;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali di settore,
rispettivamente, ai sensi:
del CCNL del 12 febbraio 2018, relativo al personale dipendente
del Comparto funzioni centrali;
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le
forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;
dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3509-P del 12
aprile 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina per il Ministero
dell'interno, di seguito «Ministero», la costituzione del fondo, di
seguito «fondo», in attuazione dell'articolo 113, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei
contratti pubblici, di seguito «codice», nonche' le modalita' e i
criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli
incentivi ivi previsti, da attribuire al personale di qualifica non
dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile, della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che,
nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero,
svolge funzioni tecniche nel quadro delle procedure di cui
all'articolo 2.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni
contenute nel codice.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo
fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i
singoli lavori, servizi e forniture.»
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 10, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
in materia di incentivi per funzioni tecniche). -
(Omissis).
10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica
agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui
procedure di gara sono state avviate successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto
regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti
gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e
forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 32, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 20 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
32. Al fine di dare attuazione, per le
amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di
cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario
2023, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su
proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti
capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della
medesima amministrazione le somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per
ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte
della struttura ministeriale che opera come stazione
appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che
ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione
degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3
del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)):
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 5-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 24 (Integrita', universalita' ed unita' del
bilancio). - (Omissis).
5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro competente, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
di specifici interventi o attivita'.»
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari), convertito con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 13 (Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo
92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, in materia di incentivi per la progettazione). - 1.
I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono abrogati.»
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti
di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio
e retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,
in via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett. aa),
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito con modificazioni dalla legge 14
giugno 2019, n. 55:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici).
- 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(Omissis).
aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le
parole "per le attivita' di programmazione della spesa per
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di
esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle
seguenti: "per le attivita' di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,"
(Omissis).»
- Il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2013,
n. 66 (Regolamento recante norme per la ripartizione
dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al
personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137
del 13 giugno 2013.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del Comparto funzioni centrali per il triennio
2019-2021 e' reperibile al seguente indirizzo internet:
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12775/Fronte
spizio%20e%20CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Centrali%202019-2
021.pdf
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2022, n. 120, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto
2022, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto
2022, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare "Triennio 2019-2021"», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello
schema di concertazione per le Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al quadriennio normativo
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002, S.O.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle
premesse.