Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni centrali
1. All'articolo 1, comma 15, del decreto legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2021, n. 113,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre
2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti
delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti
attuatori del PNRR, le ((quote)) di cui all'articolo 19, comma 6, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi
dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del
12 per cento.».
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica
amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni
organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 ((annesso al presente
decreto;)) le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30
ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione
dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13((, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41)).
3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2
((annesso al presente decreto)) sono autorizzate ad assumere, anche
senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', le unita'
di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal
fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante
procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di
concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima
area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato, per le unita' di personale dirigenziale di seconda
fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per
professionalita' tecniche in materia di ingegneria civile e
ingegneria dei trasporti e meccanica ((nonche' di ingegneria
idraulica e ambientale)) in deroga a quanto previsto dall'articolo
28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di
personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a procedere
allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della
valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non
dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area
funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni
centrali, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, -
codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unita' da
inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi
dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie
coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della
citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis,
del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui
al primo periodo puo' essere avviata, con determinazione adottata
dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello
svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di
candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale
pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico
profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il
primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))
4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del
personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile puo' richiedere alla commissione RIPAM di avviare
procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e
prova scritta e orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le
riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio
doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il
predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla Commissione
RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non
dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e
svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato
puo' presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola
posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria
provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso,
l'amministrazione puo' coprire i posti ancora vacanti mediante
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la
medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo
interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente
ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso,
qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni
prima del termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento.
((b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare
convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano
mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti
per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validita'.
4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in
deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui
all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in possesso di specifiche professionalita'. Gli incarichi
riferiti al trattenimento in servizio, cessano in ogni caso, al 31
dicembre 2026.))
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessita'
assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle
persone con disabilita' e' autorizzata, nei limiti delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi,
per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo
una riserva di posti ((non inferiore al 10 per cento e)) non
superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata
valorizzazione della professionalita' specifica dei soggetti ad
elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica
o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto,
mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio,
attivita' di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia
di politiche in favore delle persone con disabilita'.
6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, cosi'
come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B
dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non
dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al
50 per cento destinata al personale gia' in servizio a tempo
indeterminato ((presso l'ENIT)) - Agenzia nazionale per il turismo,
che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle
attivita' strettamente collegate all'esercizio dei compiti
istituzionali del predetto Ministero.
7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le
parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero
di 23».
8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare,
svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi
della politica sociale, criteri generali per la programmazione della
rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi
delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce
sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli
enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi
internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi
dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione;
controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti
di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei
lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e
valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione
degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilita' e della
nuova occupazione; politiche della formazione professionale come
strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del
lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione
delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione
delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione
del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti
di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine,
impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati
ad attivita' sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione
stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli
italiani all'estero;
c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei
servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei
processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse;
programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e
coordinamento delle attivita' concernenti il personale; affari
generali e attivita' di gestione del personale del Ministero di
carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del
fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale;
rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione
della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo
del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;
gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi
informatici di interesse comune.››;
b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui
all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale
generale non puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei
dipartimenti.
All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e
delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.››.
c) all'articolo 54-quater, le parole: «e' pari a 5» sono
sostituite dalle seguenti: «e' pari a 7».
9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165»;
b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera c bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-quater,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».
((9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6
marzo 2017, n. 40, e' sostituito dal seguente:
«4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il
servizio civile universale senza demerito e' riservata una quota pari
al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale
non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei
soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5,
primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo
52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se
la riserva di cui al primo periodo non puo' operare integralmente o
parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima
amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in
cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria
degli idonei».
10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato
attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia puo' riservare una quota
non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per
l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b),
in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del
personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla
data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio
continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresi', sino
al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di
cinquanta unita', appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle
autorita' indipendenti e alle societa' a controllo pubblico, messo a
disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo
modalita' individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di
appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini
del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al
primo periodo puo' essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia
adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n.
223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera
a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del
presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante
apposite selezioni, con le modalita' e le procedure definite con
provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo
5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di
valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio,
delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalita'
posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai
sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le
disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche
in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale
di cui al comma 8, lettera b), gia' inserito nel ruolo del personale
dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di
cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento
dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti
retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma
e' computato nel numero dei posti previsti per la prima operativita'
dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4».))
11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e
dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti:
«((nonche' dei titolari)) di incarichi di vertice e di funzione
dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»;
b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro competente» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' politica competente».
((11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema
giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei
giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della
proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter,
del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali
dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali
soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere
integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del
Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale
amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni.))
12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) puo' avvalersi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un
contingente di 15 unita' di personale collocato ((fuori ruolo o in
posizione di)) comando, distacco o altra analoga posizione prevista
dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni
pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in
godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico
delle medesime. ((All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n.
50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» e' sostituita
dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello non generale
tra quelli della»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello
generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti:
«un dirigente di livello non generale della Direzione generale».
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010,
n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«di trentasei mesi».
12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla
responsabilita' amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2,
primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2024»;
b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o finanziati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di
cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».
12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilita' di
conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche
per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi
storici e di direttore degli Istituti storici, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.))
13. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,)) ai
fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa:
a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro
5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro
822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446
annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495
annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno
2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023
e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023
e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni
a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro
2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro
1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro
470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
f) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro
175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per
l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per
l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e
di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di
funzionamento;
g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro
5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374
annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 ((annui a
decorrere dall'anno 2024)) per le assunzioni a tempo indeterminato e
di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro
2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro
818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro
1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro
225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
m) per il Ministero dell'universita' e della ricerca, di euro
561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per
l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
spese di funzionamento;
n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno
2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e
di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023
e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le
assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di
euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di
funzionamento;
p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno
2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023
e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per
l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per
le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023
e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno
2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato;
s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali -
AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.
14. Agli oneri derivanti ((dai commi da 1 a 13)), pari a 43.234.619
euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205
euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940
euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per
l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per
l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui ((a
decorrere dall'anno 2024)), mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190;
c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per
l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a
decorrere dall'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy per 39.463 euro per l'anno ((2023 e)) 5.262 euro annui
a decorrere dall'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per 225.000 euro per l'anno ((2023 e)) 250.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e
37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per
1.308.730 euro per l'anno ((2023 e)) 130.873 euro annui a decorrere
dall'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno ((2023 e)) 5.903 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno ((2023 e)) 31.892 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca per 84.179 euro per l'anno ((2023 e)) 8.418 euro annui
a decorrere dall'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per
26.351 euro per l'anno ((2023 e)) 2.636 euro annui a decorrere
dall'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per 833.733 euro per
l'anno ((2023 e)) 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per
253.491 euro per l'anno ((2023 e 22.350 euro annui)) a decorrere
dall'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per
21.562 euro per l'anno ((2023 e)) 4.313 euro annui a decorrere
dall'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per
1.021.001 euro per l'anno ((2023 e)) 64.101 euro annui a decorrere
dall'anno 2024.
((14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri
Ministeri» sono inserite le seguenti: «, agenzie ed enti»;
c) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con
rappresentanti dell'ANSFISA».
14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico,»
sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali (ANSFISA),»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute,» sono
inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci assimilabili» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per le merci
assimilabili puo' altresi' essere imposto l'obbligo
dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le
modalita' determinati dall'ANSFISA»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del
territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il
parere dell'ANSFISA,»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,»
sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che
violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti
rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono
sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di
sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi
1.4.2 e 1.4.3 del RID» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'accertamento delle violazioni e' svolto dai soggetti individuati
dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA».
14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14
maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 35».
14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a
14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, e' inserito il seguente:
«7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla
formazione del personale, le amministrazioni indicano quali elementi
necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei
limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle
risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione
europea, nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento
ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma
1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi
competenze e conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione
con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di
tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi».
14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia
di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato,
possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n.
68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone
con disabilita' per le quali si riscontra una maggiore difficolta' di
inserimento lavorativo.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche)
1.-14. (Omissis)
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Fino al 31
dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la
copertura dei posti delle rispettive articolazioni che
rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le
quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi
dirigenziali generali e non generali, si applicano nella
misura del 12 per cento. Gli incarichi di cui al presente
comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie
disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche».
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
1.-5. (Omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri), convertito con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri) - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari
degli interventi PNRR) - 1. Al fine di migliorare e rendere
piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di
gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle
amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i
decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresi',
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' assegnate, la
riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale
generale ovvero dell'unita' di missione di livello
dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle
attivita' previste dal medesimo articolo 8 del
decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il
trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite
all'unita' di missione istituita ad altra struttura di
livello dirigenziale generale individuata tra quelle gia'
esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle
attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura
dirigenziale di livello generale delle risorse umane,
finanziarie e strumentali attribuite all'unita' di
missione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1-ter del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia)
1.-1-bis. (Omissis)
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50
per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1,
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui
disponibili sulla base delle facolta' assunzionali
autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica
amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il
personale di cui al presente comma e' selezionato
attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della
valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per
cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo
precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia
ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte
e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate
alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.»
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 - (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 937, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"1.-936. (Omissis).
937. Il Ministero dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del
piano triennale del fabbisogno del personale, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' della vigente dotazione organica, a bandire
una o piu' procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed
esami, per il reclutamento di un contingente massimo di
personale pari a 56 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le
assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai
sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001."
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 6-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca)
1.- 6. (Omissis)
6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato
ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sessantanove unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto
periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del
2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 940 e 941
della citata legge 30 dicembre 2020 n. 178:
1.-939. (Omissis)
«940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono
autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. A tale fine e' autorizzata la spesa di
724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del
comma 941.
941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a
1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021,
quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione
dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a
decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2,
primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.»
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 35, primo periodo
del comma 5-ter del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale)
1.-5-bis. (Omissis)
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione.
(Omissis).»
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e' pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione)
1. (Omissis)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
"Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni)
1.-8. (Omissis)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 , nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Alle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica al raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 3 e 4 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
1.-2. (Omissis)
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9. (Personale della Presidenza)
1. (Omissis)
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero del turismo)
1.-2. (Omissis)
3. La dotazione organica del personale del Ministero
del turismo e' individuata nella Tabella A, seconda
colonna, allegata al presente decreto. Il personale
dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi
ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica
dirigenziale del Ministero del turismo e' determinata per
le posizioni di livello generale ai sensi dell'articolo
54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999,
introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
livello non generale in numero di 23, incluse due posizioni
presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17-quinquies, comma
1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
"Art. 17-quinquies. (Assunzione di personale presso il
Ministero della transizione ecologica) - 1. Al fine di
consentire l'attuazione delle politiche di transizione
ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le
funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonche' di conseguire gli obiettivi di
decarbonizzazione e di politica ambientale assunti
nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di Parigi
collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre
2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4
novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 (108) il
Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad
assumere a tempo indeterminato, mediante procedure
concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita'
semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, due centodiciotto unita'
di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione
tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea
specialistica o magistrale. I bandi per le procedure
concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76:
«Art. 10. Misure per lo svolgimento delle procedure per
i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione
iniziale
1.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini
della partecipazione alle procedure concorsuali per il
reclutamento di personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale
in scienze delle religioni (LM64), secondo la
classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi
effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in
scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
antropologia culturale ed etnologia (LM01).
2. - 7.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si
applicano alle procedure di reclutamento del personale in
regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo
quanto previsto al comma 11-bis.
9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle
pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee
guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione
penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia
minorile e di comunita'»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna».
10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per
l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di
Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari
che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono
dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati
nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta
qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del
decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4.
11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle
pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile
2021».
11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: «con equiparazione»
fino a: «F1,» sono soppresse e la parola: «219.436» e'
sostituita dalla seguente: «438.872»;
b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo profilo
professionale, di cui al secondo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «di 10 unita' dell'Area III, posizione
economica F1, ivi incluse le 5 unita' con particolare
specializzazione professionale di cui al secondo periodo».
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del
personale, le autorita' amministrative indipendenti,
inclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono
prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
modalita' semplificate di svolgimento delle prove
ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalita'
indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di
assicurare il profilo comparativo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 4 del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e
disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Crediti formativi universitari ed inserimento
nel mondo del lavoro)
1.-3. (omissis)
4. A favore degli operatori volontari che hanno
concluso il servizio civile uni-versale senza demerito e'
riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei
concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale
indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando
i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei
li-miti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo
periodo non puo' operare integralmente o parzialmente,
perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla
medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono
utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori
assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei".»
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 28
settembre 2000, n. 227, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 5 (Riserva dei posti e preferenze)
1. Nei concorsi per l'ammissione alle carriere
direttive e di concetto le riserve di posti previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 1-bis,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 52 (Disciplina delle mansioni)
1. (omissis)
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione di
appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato disponibili a
legislazione vigente.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3-bis,
del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82 (Disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12. (Personale)
1.-3 (omissis)
3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo
indeterminato attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia
puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento dei
posti messi a concorso per l'assunzione di personale non
dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in
possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel
ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera
a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano
prestato servizio continuativo per almeno due anni presso
la medesima Agenzia.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 8.1, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17. (Disposizioni transitorie e finali)
1.-8. (omissis)
8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale
altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di
personale, nel limite di cinquanta unita', appartenente
alle pubbliche amministrazioni, alle autorita' indipendenti
e alle societa' a controllo pubblico, messo a disposizione
dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo
modalita' individuate d'intesa con i soggetti pubblici e
privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico
dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si
applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo
periodo puo' essere inquadrato, con provvedimento
dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo
del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a),
non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del
presente comma. Al relativo inquadramento si provvede,
mediante apposite selezioni, con le modalita' e le
procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato
ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione
delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio, delle
competenze acquisite, dei requisiti di professionalita'
posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale
inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente
comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per
il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma
8, lettera b), gia' inserito nel ruolo del personale
dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo i medesimi
criteri di cui al quarto periodo del presente comma con
provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato
articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021,
entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il
personale di cui al terzo periodo del presente comma e'
computato nel numero dei posti previsti per la prima
operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma
4.»
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
dicembre 2021, n. 223 (Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale):
«Art. 5. (Direttore generale dell'Agenzia)
1.-2. (Omissis)
3. Il direttore generale, sentito il Vice direttore
generale:
adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento
dell'Agenzia. A tal fine, ne definisce gli indirizzi e ne
coordina le attivita', adottando ogni iniziativa idonea al
miglior espletamento delle funzioni dell'Agenzia;
adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia,
individuando gli obiettivi da conseguire, assegnandoli ai
Capi dei Servizi;
dispone le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i
trasferimenti e gli incarichi del personale;
adotta i provvedimenti necessari per l'impiego delle
risorse strumentali. A tal fine, impartisce indirizzi e
direttive per il loro migliore impiego;
adotta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
dell'Agenzia;
assicura, sulla base delle determinazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'attuazione degli
indirizzi del CIC e l'esecuzione delle deliberazioni
assunte dagli organismi che presiede.»
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8:
«Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni)
1. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1,
commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2016.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi
9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere,
ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2022.
3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
parole: «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle
seguenti: «Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma
e' soppresso il sesto periodo.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disposizione di
cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per
l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in
data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per
l'assunzione di 825 funzionari per attivita'
amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate,
di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, e' prorogata
al 30 giugno 2015. In ottemperanza ai principi di buon
andamento ed economicita' della pubblica amministrazione,
l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di
reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario
amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro
completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei
candidati che hanno riportato un punteggio utile per
accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di
assunzione previsti dalla legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative
all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogato al 31 dicembre
2012; a tal fine, e' considerato il limite di cui
all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come vigente al 31 dicembre 2010.
[6. I termini di efficacia delle graduatorie per
assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre
2012.]
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del
personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche'
di personale destinato all'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori
socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione
gia' avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nei limiti delle risorse gia'
disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine
destinate, a decorrere dall'anno 2013.
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima
di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del
presente articolo, deve procedere al riassetto
organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma
7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a
tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per
l'INPS e' prorogato all'atto del riassetto organizzativo e
funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2
dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo
temporaneo del contingente di personale in servizio presso
il Dipartimento della funzione pubblica alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo le modalita' del comma 3 del medesimo
articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2023.
6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui
all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, alle finalita' dell'elenco 3 di cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' aggiunta la seguente: «Interventi di carattere
sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 8-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14:
«Art. 8. (Proroga di termini in materia di giustizia)
1.-8.bis (omissis)
8-ter. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a
decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025».
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1.-13. (omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (Attuazione della
direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 20 (Organismo investigativo nazionale)
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti opera l'Organismo investigativo nazionale, di
seguito «Organismo investigativo», costituito da un ufficio
dirigenziale di livello non generale tra quelli della
Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e
marittime prevista dal vigente regolamento di
organizzazione dello stesso Ministero. Al fine di
garantirne la piena autonomia funzionale, l'Organismo
investigativo e' posto alle dirette dipendenze del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e non rientra tra gli
uffici di diretta collaborazione.
2. L'Organismo investigativo assolve ai propri compiti
in piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. L'Organismo investigativo, al quale
e' preposto quale responsabile un dirigente di livello non
generale della Direzione generale di cui al comma 1, si
articola in un numero massimo di tre uffici di livello
dirigenziale non generale. L'Organismo investigativo e'
indipendente dall'ANSFISA, da qualsiasi gestore
dell'infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo
preposto alla determinazione dei diritti, organismo
preposto alla ripartizione delle capacita' e organismo di
valutazione della conformita', da qualsiasi ente di
regolamentazione delle ferrovie, nonche' da qualsiasi altro
soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i
compiti assegnati all'Organismo investigativo. Gli
investigatori incaricati sono dipendenti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed esperti esterni
designati dall'Organismo investigativo e godono delle
garanzie di indipendenza necessarie, disciplinate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. L'ANSFISA, i gestori dell'infrastruttura e le
imprese ferroviarie hanno l'obbligo di segnalare
immediatamente all'Organismo investigativo, tutti gli
incidenti e inconvenienti che si verificano nel sistema
ferroviario e di fornire tutte le informazioni disponibili.
Ove ne ricorrano i presupposti, le segnalazioni sono
aggiornate non appena diventino disponibili le informazioni
mancanti. Nelle ventiquattro ore successive essi provvedono
inoltre a dar seguito alla segnalazione con un sommario
rapporto descrittivo dell'incidente o dell'inconveniente.
Sulla base delle segnalazioni ricevute relative a un
incidente o a un inconveniente, l'Organismo investigativo
valuta se avviare l'indagine entro due mesi dal ricevimento
della segnalazione, nominando gli investigatori preposti
all'indagine medesima.
4. Oltre ai compiti assegnatigli dal presente decreto,
l'Organismo investigativo puo' indagare su incidenti e
inconvenienti ferroviari diversi da quelli indicati
nell'articolo 21 oppure su eventi sui sistemi di trasporto
ad impianti fissi diversi dagli incidenti e inconvenienti
ferroviari.
5. Ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 4, lettera a)
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
l'Organismo investigativo provvede ad effettuare le
investigazioni anche sugli incidenti occorsi sulle reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e
adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o
suburbani, nonche' sugli incidenti che si verificano sui
sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i
criteri e le procedure di investigazione definiti al
presente Capo.
6. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo
investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l'Organismo investigativo puo' avvalersi anche dei
corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni
specializzate, sulla base di apposite convenzioni. Inoltre,
se necessario e purche' non ne sia compromessa
l'indipendenza, puo' richiedere l'assistenza degli
organismi investigativi di altri Stati membri o dell'ERA,
per consulenze o ispezioni tecniche, analisi o valutazioni.
7. L'Organismo investigativo istituisce, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco di
esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria
indipendenti dai gestori dell'infrastruttura, dalle imprese
ferroviarie e dall'ANSFISA, anche esterni
all'Amministrazione, che, in caso di incidenti, incidenti
gravi e inconvenienti, possano essere individuati per
svolgere il ruolo di investigatori incaricati. Gli esperti
esterni possono provenire dall'Universita', dal Genio
ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali
dipendenti non piu' in servizio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di imprese ferroviarie,
gestori delle infrastrutture, aziende costruttrici,
soggetti responsabili della manutenzione od organismi di
valutazione della conformita'. Al fine di poter garantire
l'accesso alle migliori e piu' alte specializzazioni,
l'incarico di investigatore e' compatibile col regime di
tempo pieno eventualmente svolto dagli esperti nella loro
attivita' principale. L'incarico di investigatore e'
conferito agli esperti esterni previa verifica dei
requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per quanto attiene
l'assenza di conflitto di interesse, l'inconferibilita' e
l'incompatibilita' connessi all'incarico assegnato.
8. L'Organismo investigativo procede con gli organismi
analoghi degli altri Stati membri ad un attivo scambio di
opinioni e di esperienze al fine di sviluppare metodi
investigativi comuni, elaborare principi comuni di
sorveglianza sull'attuazione delle raccomandazioni in
materia di sicurezza e di adeguamento al progresso tecnico
e scientifico. L'Organismo investigativo partecipa alle
attivita' degli organismi di coordinamento europei e, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a seminari
tecnici e conferenze di settore nazionali e internazionali.
Con il sostegno dell'ERA, collabora inoltre, alla
definizione del programma di valutazione di cui
all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2016/796, e vi partecipa in modo da monitorarne l'efficacia
e l'indipendenza. L'Organismo investigativo pubblica sulla
propria pagina del sito web del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il programma comune di
valutazione ed i relativi criteri di revisione e una
relazione annuale sul programma, in cui siano messi in
evidenza i punti di forza individuati e le proposte di
miglioramento. Le relazioni sulla valutazione inter pares
sono fornite a tutti gli organismi investigativi e all'ERA,
secondo le modalita' definite nel programma stesso. Tali
relazioni sono pubblicate su base volontaria.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13. (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri) - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, della
legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,
di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18 (Aspettativa)- 1. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e
senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per un
periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una
sola volta, anche per avviare attivita' professionali e
imprenditoriali. L'aspettativa e' concessa
dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze
organizzative, previo esame della documentazione prodotta
dall'interessato.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 21, comma 2 e l'articolo 22,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, come modificati dalla presente legge:
«Art. 21 (Responsabilita' erariale)
1. (Omissis)
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno
2024, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di
contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'
limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente
alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente
voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da
omissione o inerzia del soggetto agente.
3.-21. (Omissis).»
«Art. 22. (Controllo concomitante della Corte dei conti
per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio
dell'economia nazionale) - 1. La Corte dei conti, anche a
richiesta del Governo o delle competenti Commissioni
parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,
sui principali piani, programmi e progetti relativi agli
interventi di sostegno e di rilancio dell'economia
nazionale, ad esclusione di quelli previsti o finanziati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al
regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6
maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n.101. L'eventuale accertamento di
gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi
secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, e'
immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai
fini della responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165."
(Omissis).».
- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante
«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7
maggio 2021, n. 108.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9 del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni)
1.-8. (Omissis)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Alle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica al raggiungimento del settantesimo anno di eta'."
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1.-199. (Omissis)
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1,
dell'articolo 9, comma 1 e dell'articolo 13, comma 5-bis,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 (Attuazione
della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno
di merci pericolose), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a
Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;
b) RID: il regolamento relativo al trasporto
internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che
figura come appendice C alla convenzione sul trasporto
internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il
3 giugno 1999, e successive modificazioni;
c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale delle merci pericolose per vie navigabili
interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive
modificazioni;
d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a
circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed
avente una velocita' massima per costruzione superiore a 25
km/h, nonche' i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che
si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori
agricoli e forestali, purche' non viaggino ad una velocita'
superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;
e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo
di propulsione e dotato di ruote che circola su binari
ferroviari ed e' utilizzato per il trasporto di merci;
f) unita' navale: qualsiasi nave o galleggiante atta
alla navigazione marittima o alla navigazione interna, ivi
compreso il traghetto quale definito dall'articolo 1, comma
1, numero 34), del decreto del Presidente della Repubblica
8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare;
g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."
«Art. 9 (Ulteriori limitazioni in caso di incidente) -
1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in
materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a
limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto, e
sussistano ragioni di urgenza, limitazioni ulteriori
possono essere adottate con provvedimento
dell'amministrazione, di concerto con i Ministeri
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ed eventuali altri Ministeri, agenzie ed enti
interessati, ciascuna secondo i profili di specifica
competenza, previa mera notifica alla commissione.»
«Art. 13 (Qualificazione di figure professionali
previste dalla normativa ADR, RID e ADN)
1.-5. (omissis)
5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
integrate con rappresentanti dell'ANSFISA.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze),
convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle
infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla
base del programma annuale di attivita' di cui al comma
5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate
nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal
presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e
l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito
all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i
rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce
le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia e'
dotata di personalita' giuridica e ha autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che
esercita secondo le modalita' previste nel presente
decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le
responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche
avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in
materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei
processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e
di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i
gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle
stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti
stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita',
contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto
sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura
di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35
del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono
effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la relativa
attivita' di formazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata
concentrazione di incidenti nonche' alla classificazione
della sicurezza della rete esistente, secondo quanto
previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio
provvedimento, criteri e modalita' per l'applicazione delle
misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di
attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta
ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche
amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di
controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da
applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori
stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle
ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione
delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto
previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe
previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo
decreto legislativo;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di
garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni
ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono
esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza
delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla
rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le
ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui
all'articolo 11» sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi
(USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e
6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre
2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre
2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza
relativa al sistema di trasporto costituito
dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i
contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili,
nonche', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, le modalita' per la
realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi
di trasporto a impianti fissi.
4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto
2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali.».
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma
delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. Relativamente alle attivita'
dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo e'
adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle
attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso
dell'anno precedente.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri
di alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e
dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'articolo
19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti
di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata anche occasionale. Il comitato
direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Meta' dei
componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche
amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati
di specifica competenza professionale attinente ai settori
nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono
scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono
alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico
nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti
e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due
supplenti iscritti al registro dei revisori legali,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei
revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo
2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti
del comitato direttivo non possono svolgere attivita'
professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di
societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
I compensi dei componenti degli organi collegiali sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 668 unita', di cui 48 di livello dirigenziale
non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza,
nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti tre
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle
attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere
pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13, nonche'
ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle
infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi
legali e operative, nonche' a tutta la documentazione
pertinente.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione «Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali» (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162 e' abrogato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto), come modificato dalla presente
legge:
1.-3. (Omissis)
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico
acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali (ANSFISA) con decreti previamente notificati
alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo'
prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla
sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu' rigorose
per la disciplina del trasporto nazionale di merci
pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purche' non
relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e
della salute, acquisito il parere dell'ANSFISA possono
altresi' essere classificate merci pericolose, ai fini del
trasporto su ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra
quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili.
Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel
rispetto delle quali le singole merci elencate possono
essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo'
altresi' essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del
singolo trasporto, secondo i criteri e le modalita'
determinati dall'ANSFISA.
5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
acquisito il parere dell'ANSFISA rilascia autorizzazioni
individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose
sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in
condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni
di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e
limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando
ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di
tutela della sicurezza pubblica.
6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
si applicano le norme dell'articolo 5 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e
previa notifica alla Commissione europea, ai fini
dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno,
della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, acquisito il parere dell'ANSFISA puo' derogare
le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce,
purche' non relative a materie a media o alta
radioattivita';
merci pericolose destinate al trasporto locale su
tragitti debitamente designati del territorio nazionale,
facenti parte di un processo industriale definito di
carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni
chiaramente definite.
8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia
prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci
pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a
tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di
autorizzazione e' punito con l'ammenda da 5.000 euro a
15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.
9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal
comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi
3 e 4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli, delle
cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose,
alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di
segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui
veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che
contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute
se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle
merci pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.
Alle stesse sanzioni amministrative e' soggetto chi non
rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono
disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto
nazionale di merci pericolose.
10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal
comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi
3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e
protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle
istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a
9.000 euro.
11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il
vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma
2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
12. I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in
capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2
e 1.4.3 del RID sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500
euro. L'accertamento delle violazioni e' svolto dai
soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale
dell'ANSFISA.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del
citato decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16. (Compiti in ambito ferroviario dell'ANSFISA)
1. (Omissis)
2. Con specifico riferimento al settore ferroviario,
l'ANSFISA, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo
7, comma 3, e' incaricata di svolgere i seguenti compiti:
a) promuovere il riordino e sovrintendere
all'emanazione di norme tecniche e standard anche con
riguardo al trasporto di merci e passeggeri, anche su
proposta motivata dei soggetti di cui all'articolo 4,
nonche' vigilare sulla relativa applicazione;
b) controllare, promuovere e, se necessario disporre,
che i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie
emanino disposizioni e prescrizioni di esercizio, in
coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla
lettera a);
c) stabilire i principi e la ripartizione delle
competenze degli operatori ferroviari in ordine
all'emanazione delle disposizioni di cui alla lettera b);
d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi
infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento
a terra, costitutivi del sistema ferroviario, a norma del
decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria;
e) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le
autorizzazioni d'immissione sul mercato del veicolo a norma
del decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria;
f) coadiuvare l'ERA nel rilascio, nel rinnovo, nella
modifica e nella revoca delle autorizzazioni d'immissione
sul mercato del veicolo a norma dell'articolo 21, comma 5,
della direttiva (UE) 2016/797 e delle autorizzazioni del
tipo di veicoli a norma dell'articolo 24 della medesima
direttiva;
g) supervisionare che sul territorio nazionale i
componenti di interoperabilita' siano conformi ai requisiti
essenziali fissati nel decreto legislativo
Interoperabilita' ferroviaria;
h) assicurare che la numerazione dei veicoli sia stata
assegnata a norma del decreto legislativo Interoperabilita'
ferroviaria;
i) coadiuvare l'ERA nel rilascio, nel rinnovo, nella
modifica e nella revoca dei certificati di sicurezza unici
rilasciati a norma dell'articolo 10, comma 5, della
direttiva (UE) 2016/798;
l) rinnovare, modificare e revocare i certificati di
sicurezza unici da essa rilasciati a norma dell'articolo 9,
comma 8;
m) rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni
di sicurezza rilasciate a norma dell'articolo 11;
n) garantire la supervisione delle imprese ferroviarie
e dei gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 17;
o) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le
licenze di conduzione treni a norma del decreto legislativo
30 dicembre 2010, n. 247;
p) adottare senza ritardo le necessarie decisioni,
qualora abbia un valido motivo per ritenere che un soggetto
responsabile della manutenzione non soddisfi i requisiti
previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione a
tutti i soggetti interessati;
q) verificare che l'applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni tecniche relative al funzionamento e
alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema
ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti
essenziali;
r) rilasciare, su richiesta dell'interessato,
l'autorizzazione all'utilizzo di un'applicazione generica
dopo aver verificato le attivita' effettuate dall'organismo
indipendente ferroviario prescelto dal fabbricante o dal
suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dall'ente
appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore
dell'infrastruttura interessato;
s) verificare che i veicoli siano debitamente
immatricolati e che le informazioni in materia di sicurezza
contenute nei registri dei veicoli e dell'infrastruttura,
istituiti a norma degli articoli 47 e 49 della direttiva
(UE) 2016/797, siano complete e aggiornate;
t) tenere e aggiornare il registro nazionale dei
veicoli di cui al decreto legislativo Interoperabilita'
ferroviaria;
u) compiere attivita' di studio, ricerca e
approfondimento in materia di sicurezza del trasporto
ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle
indagini e dalle procedure svolte dall'organismo
investigativo nazionale sugli incidenti e gli inconvenienti
ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere
attivita' di consultazione in materia di sicurezza
ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e
attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in
vista della approvazione di norme di legge atte a
promuovere livelli piu' elevati di sicurezza delle
ferrovie;
v) formulare proposte e osservazioni relative a
problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto o
autorita' competente;
z) impartire, ai gestori delle infrastrutture, alle
imprese ferroviarie, e se del caso agli altri soggetti di
cui all'articolo 4, direttive e raccomandazioni in materia
di sicurezza, nonche' in ordine ad accorgimenti e procedure
necessarie ovvero utili al perseguimento della sicurezza
ferroviaria;
aa) svolgere i compiti di cui alla legge 9 agosto 2017,
n. 128, per le ferrovie turistiche e vigilare sulla
sicurezza nel rispetto di quanto da essa stessa stabilito
ai sensi degli articoli 6 e 7 della medesima legge e del
presente decreto;
bb) svolgere i compiti derivanti dall'articolo 15-ter
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per le reti
funzionalmente isolate e rilasciare i certificati e le
autorizzazioni di cui al Capo VI. A tal fine, l'ANSFISA
valuta le misure mitigative o compensative proposte dai
richiedenti sulla base di una analisi del rischio che tenga
conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei
veicoli e del tipo di esercizio. Inoltre, con atti propri
da emanare entro il 30 giugno 2019, l'ANSFISA disciplina
per tali reti:
1) le modalita' per ottenere da parte dei soggetti che
operano sull'infrastruttura il necessario certificato di
cui al Capo VI per lo svolgimento delle proprie funzioni;
2) le modalita' applicative degli articoli 6, 8, 13 e
17, tenendo conto dei soggetti che vi operano, delle
caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei veicoli e del
tipo di esercizio;
3) le modalita' applicative dei pertinenti CSM di cui
all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016;
4) tutti gli aspetti legati all'ottenimento
dell'autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi
strutturali e dei veicoli di cui al Capo VI;
5) le abilitazioni del personale con mansioni di
sicurezza;
6) i principi di sicurezza e gli standard tecnici
applicabili su tali reti;
7) le modalita' di registrazione dei veicoli in un
apposito registro informatico;
cc) riconoscere gli Organismi indipendenti ferroviari
(OIF) definiti all'articolo 3, lettera rr);
dd) svolgere le attivita' di cui al decreto legislativo
Interoperabilita' ferroviaria con riguardo agli organismi
di valutazione della conformita';
ee) partecipare alle attivita' che si svolgono
nell'ambito dell'Unione europea e internazionale, nelle
materie di competenza, e fornire qualificato supporto
tecnico alle strutture del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con competenze nei medesimi ambiti;
ff) disciplinare le modalita' di circolazione di
particolari categorie di veicoli che circolano
sull'infrastruttura ricadente nell'ambito di applicazione
del presente decreto, compresi i veicoli storici.
ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 35.
(Omissis).»
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante
«Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al
trasporto interno di merci pericolose» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2010, n. 58.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 7-bis del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. (Piano integrato di attivita' e
organizzazione)
1.-7-bis. (Omissis)
7-ter Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla
formazione del personale, le amministrazioni indicano quali
elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse
finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle
attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonche' le
metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma
1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari
aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere
attivita' di formazione con risorse interne e per
esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali
sono predisposti specifici percorsi formativi.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili):
«Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
piu' di 50 dipendenti;
(Omissis).»