IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 19-octies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, e,
in particolare, il comma 1, il quale prevede che «Per  consentire  il
miglioramento  dell'efficacia  degli  interventi  di  cura  e   delle
relative procedure, anche alla luce degli sviluppi  e  dei  progressi
della ricerca  scientifica  applicata  con  specifico  riguardo  alla
prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano
i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di
euro da destinare per il potenziamento dei  test  di  Next-Generation
Sequencing  di  profilazione  genomica  dei  tumori  dei  quali  sono
riconosciute  evidenza  e  appropriatezza,  nel   limite   di   spesa
autorizzato ai sensi del presente articolo»; 
  Visti altresi' i  successivi  commi  2  e  3  del  menzionato  art.
19-octies, i quali prevedono che «Con  decreto  del  Ministero  della
salute, da adottare, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente articolo anche con riguardo alla
destinazione e distribuzione delle  risorse  allocate  ai  sensi  del
presente articolo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
articolo, pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1,  comma
200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato
dall'art. 34, comma 6, del presente decreto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288  recante
«Riordino della disciplina  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge  16
gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»; 
  Visto il DMT n. 4078 del 5 febbraio 2021,  registrato  dalla  Corte
dei conti in  data  4  marzo  2021-foglio  n.  199,  che  assegna  al
Ministero  della  salute -  Direzione  generale   della   ricerca   e
dell'innovazione in sanita' l'importo di cui alla  citata  norma  per
l'anno 2021 a valere sul capitolo 3398 - missione 17 - pg3 «somma  da
assegnare agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico e privato»; 
  Visto il decreto n. 5486  del  22  dicembre  2021,  registrato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello  Stato -  UCB  Ministero  della  salute  al
numero 5 del 7 gennaio 2022, con il quale si autorizza  la  spesa  di
euro 5.000.000,00 a favore  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, a valere sui fondi nell'annualita' 2021; 
  Considerato che la quota relativa all'anno  2021  risulta  iscritta
nell'anno 2023 nel conto residui del capitolo  3398  dello  stato  di
previsione del Ministero della salute per l'importo di 5  milioni  di
euro; 
  Considerato che in fase di predisposizione del decreto attuativo si
e' reso necessario acquisire il parere  del  Consiglio  superiore  di
sanita' sulle modalita' e l'ambito di attuazione del decreto; 
  Visto il parere reso  dal  Consiglio  superiore  di  sanita'  nella
seduta del  15  febbraio  2022,  nel  quale  si  evidenzia  che  sono
disponibili  test  riconosciuti   per   evidenza   e   appropriatezza
largamente utilizzati (anche  commerciali)  per  tutte  le  patologie
oncologiche associate ad alterazioni genetiche actionable; 
  Considerato che il sopra citato parere definisce  anche  i  criteri
per  l'identificazione  delle  strutture  idonee  ad  effettuare   la
profilazione NGS; 
  Visto il documento della  European  Society  for  Medical  Oncology
«ESMO Scale of Clinical Actionability for molecular Targets  (ESCAT)»
che classifica le alterazioni molecolari in sei  livelli  (Tier),  di
rilevanza decrescente,  per  individuare  pazienti  da  trattare  con
terapie mirate; 
  Considerato che, sulla base del predetto documento ESMO, il livello
I corrisponde ad un abbinamento alterazione - farmaco  gia'  validato
per tipo di tumore specifico e pertanto  utilizzabile  nella  pratica
clinica; 
  Considerato che l'utilizzo del test di Next-Generation  Sequencing,
di seguito indicati NGS, di profilazione genomica dei tumori risponde
ai criteri di evidenza ed appropriatezza per le patologie oncologiche
associate  ad  alterazioni  genetiche   actionable   di   livello   I
dell'ESCAT, per l'accesso a  farmaci  a  rimborsabilita'  autorizzata
AIFA; 
  Ritenuto  di  procedere  al  riparto  delle   risorse   pari   euro
5.000.000,00, di cui all'art. 19-octies, comma 1,  del  decreto-legge
n. 137 del  2020,  come  convertito,  in  favore  degli  Istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito  indicati  IRCCS,
conformi a tutti i  requisiti  individuati  dal  CSS  nel  richiamato
parere, tenendo conto del numero di  pazienti  affetti  da  patologie
oncologiche associate ad alterazioni genetiche actionable di  livello
I dell'ESCAT in carico a ciascun IRCCS nell'anno 2021; 
  Ritenuto  necessario  individuare,   tramite   apposita   procedura
ricognitiva,  gli  IRCCS  rispondenti   a   tutti   i   criteri   per
l'identificazione   delle   strutture   idonee   ad   effettuare   la
profilazione NGS, al fine di procedere alla definizione  della  quota
di  contributo  per  ciascun  soggetto  interessato  sulla  base  dei
parametri sopra indicati; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n.  40  del  2022  che
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  19-octies,  comma
2, del citato decreto-legge n. 137 del 2020, come  convertito,  nella
parte in cui non prevede che il decreto del Ministero  della  salute,
di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sia
adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerata la nota MEF-GAB n. 8477 del 27 febbraio  2023,  con  la
quale il Ministero dell'economia e  delle  finanze  ha  trasmesso  il
parere della Ragioneria generale dello Stato,  la  quale  subordinava
l'assenso tecnico a modifiche  successivamente  recepite  all'interno
del presente decreto; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella riunione dell'8 marzo 2023 (Rep. Atti n. 45/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto,  adottato  ai  sensi  dell'art.  19-octies,
comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  definisce  le
modalita' attuative per la destinazione e distribuzione delle risorse
di cui al comma 1 del medesimo art. 19-octies.