IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78); Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Vista la regola VI/1-2 della Convenzione SOLAS 1974/78, come emendata, che rende obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni contenute nel codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (IMSBC Code) - adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione MSC 268 (85) del 4 dicembre 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 23 dicembre 2020, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare l'art. 13, comma 1, lettera c); Visto il proprio decreto 30 novembre 2010, n. 1340, recante aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco. Ritenuto necessario aggiornare i contenuti dell'allegato 1 al citato d.d. n. 1340/2010, relativamente al trasporto nazionale di carichi solidi non elencati nel codice IMSBC, nonche' prevedere ulteriori fattispecie relativamente all'autorizzazione all'imbarco di alcuni carichi alla rinfusa da rilasciare a cura dell'Autorita' marittima; Visti gli esiti della riunione in data 22 marzo 2023 del Gruppo di lavoro merci pericolose, costituito presso il VI Reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera; Decreta: Art. 1 La lettera e) del punto 2.1, paragrafo 2 (definizioni), dell'allegato 1 al decreto dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340, e' sostituita dalla seguente: e) carichi solidi alla rinfusa: le merci, elencate nell'appendice 1 del codice IMSBC e quelle espressamente ammesse al trasporto dall'Amministrazione, trasportate alla rinfusa nelle stive di una nave.