IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa  alla  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana  in  mare,  adottata  a  Londra  il  1°  novembre  1974  e
successive modificazioni (SOLAS 1974/78); 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n.  84  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  riordino  della   legislazione   in   materia
portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in
materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del  Corpo
delle capitanerie di porto; 
  Vista la  regola  VI/1-2  della  Convenzione  SOLAS  1974/78,  come
emendata, che rende obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le
disposizioni contenute nel codice per il trasporto dei carichi solidi
alla   rinfusa   (IMSBC   Code)   -   adottato    dall'Organizzazione
internazionale marittima (IMO) con Risoluzione MSC  268  (85)  del  4
dicembre 2008; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  23
dicembre 2020, n. 190  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
recante il  «Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare l'art. 13, comma 1,
lettera c); 
  Visto il  proprio  decreto  30  novembre  2010,  n.  1340,  recante
aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo  di
carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative  per  il
rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e  per
il nulla osta allo sbarco. 
  Ritenuto necessario  aggiornare  i  contenuti  dell'allegato  1  al
citato d.d. n. 1340/2010, relativamente  al  trasporto  nazionale  di
carichi solidi non  elencati  nel  codice  IMSBC,  nonche'  prevedere
ulteriori fattispecie relativamente all'autorizzazione all'imbarco di
alcuni carichi alla  rinfusa  da  rilasciare  a  cura  dell'Autorita'
marittima; 
  Visti gli esiti della riunione in data 22 marzo 2023 del Gruppo  di
lavoro merci pericolose, costituito presso il VI Reparto del  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  lettera  e)  del  punto   2.1,   paragrafo   2   (definizioni),
dell'allegato 1 al decreto dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340, e'
sostituita dalla seguente: 
    e) carichi solidi alla rinfusa: le merci, elencate nell'appendice
1 del codice  IMSBC  e  quelle  espressamente  ammesse  al  trasporto
dall'Amministrazione, trasportate alla rinfusa  nelle  stive  di  una
nave.