IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire il rafforzamento della capacita'  amministrativa  e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello  sport
e delle politiche del lavoro, nonche' misure per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa Cattolica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri per la pubblica amministrazione, per lo sport e  i  giovani,
dell'interno, della giustizia, della difesa,  dell'economia  e  delle
finanze,  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e  del
merito,  dell'universita'  e  della  ricerca,  della  cultura,  della
salute, del turismo, dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  e
delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione   e   l'editoria   e   il
Dipartimento per le  politiche  della  famiglia,  in  relazione  agli
incrementi di dotazione organica di cui all'allegato  1,  tabella  A,
note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, possono
procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il  31
dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  in  deroga  ai  relativi  limiti  quantitativi
previsti a legislazione vigente. 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n.  68,  il
comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono
esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi fino a un massimo  di  due
esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  da  inserire  nell'ambito  del
Nucleo di valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
medesimo  Dipartimento  che,  pertanto,  e'  riorganizzato   mediante
apposito decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  recante
anche i criteri di designazione e le  modalita'  di  selezione  delle
professionalita' necessitate, cui  compete  un  compenso  fino  a  un
importo  massimo  annuo  di  euro  75.000  al  lordo  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a   carico
dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, e' autorizzata
la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per  l'anno
2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.». 
  3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il
comma 801, e' inserito il seguente: 
    «801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se  nominato,
il Commissario di cui al comma 797, possono avvalersi, senza nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  del  Nucleo  PNRR
Stato-Regioni di cui all'articolo 33  del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233.». 
  4. Ai fini della declassificazione automatica di  cui  all'articolo
42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la  disposizione  ivi
recata si interpreta, in caso  di  apposizione  della  classifica  di
segretezza di riservato, nel senso che, quando  sono  decorsi  cinque
anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica. 
  5. All'articolo 13 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al  30
giugno 2023» sono sostituite dalle  seguenti:  «fino  al  30  ottobre
2023». Resta, comunque, fermo il  termine  del  30  giugno  2023  per
l'adozione dei regolamenti  di  riorganizzazione  delle  strutture  e
delle unita'  di  missione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.