IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare,
l'art. 10, comma 8, e l'art. 14, comma 6;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5
marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione
del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e
della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante
«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 - «Ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in
particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;
Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e
la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21
del 14 luglio 2021;
Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle Universita' - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di
formazione terziaria (ITS)» del PNRR;
Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del
sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021,
recante «Recovery and Resilience facility -Operational arrangements
between the European Commission and Italy»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il
principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilita'
2021-2030 della Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - «Revisione dei
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117
della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e
formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare,
l'art. 7, comma 3;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione, reso nell'adunanza plenaria del 4 maggio 2023;
Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e
del made in Italy;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 10 maggio 2023 (Repertorio Atti n. 110/CSR);
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Comitato nazionale ITS Academy
1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il
Comitato nazionale ITS Academy (di seguito Comitato), composto da
dodici membri cosi' indicati: uno dal Ministero dell'istruzione e del
merito, con funzioni di presidente, uno dal Ministero delle imprese e
del made in Italy, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze,
uno dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della
cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, uno dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I membri di cui al comma 1 sono indicati dagli altri Ministeri,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al
Ministero dell'istruzione e del merito, il quale provvede, nei trenta
giorni successivi, alla relativa nomina ai fini della costituzione
del Comitato. L'incarico ha durata triennale e puo' essere rinnovato
per una permanenza massima non superiore a sei anni.
3. Sono membri del Comitato a tutti gli effetti tre rappresentanti
delle regioni, designati dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome assicurando, secondo un principio di rotazione, la
rappresentanza delle tre macroaree territoriali del Paese (Nord,
Centro, Sud), e i cui nominativi vengono comunicati entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al Ministero
dell'istruzione e del merito, il quale provvede, nei trenta giorni
successivi, alla relativa nomina, ai fini della costituzione del
Comitato.
In analogia a quanto previsto dal comma 2, l'incarico di
rappresentante delle regioni ha durata triennale e puo' essere
rinnovato per una permanenza massima non superiore a sei anni.
4. Ferma restando la possibilita' di sostituire uno dei membri di
cui ai commi 1 e 3 ciascuna amministrazione, nazionale e regionale,
indica, tra soggetti appartenenti alla stessa amministrazione, un
rappresentante supplente per il caso di assenza o impedimento del
componente.
5. Il Presidente del Comitato, anche su proposta di almeno cinque
componenti, puo' invitare ai lavori rappresentanti degli ITS Academy,
nonche' esperti del mondo del lavoro, dell'istruzione e della
formazione, o ulteriori esperti, i quali partecipano senza diritto di
voto.