IL MINISTRO 
                    DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 
 
  Vista la legge 15 luglio 2022, n.  99 -  «Istituzione  del  Sistema
terziario di istruzione tecnologica  superiore»  e,  in  particolare,
l'art. 10, comma 8, e l'art. 14, comma 6; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5
marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione
del Ministero dell'istruzione  e  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  5  gennaio  2021,  n.  6,  recante
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, l'art. 6; 
  Visto il decreto-legge 23  settembre  2022,  n.  144  -  «Ulteriori
misure  urgenti  in  materia  di   politica   energetica   nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,   e,   in
particolare, l'art. 28, commi 1 e 4; 
  Visto  il  regolamento  UE  2018/1046  del  18  luglio  2018,   che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; 
  Visto il regolamento  UE  n.  2020/852  del  18  giugno  2020,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant  harm»),  e
la  Comunicazione  della  Commissione  UE   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il regolamento UE n.  2021/241  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Vista  la  Missione  4 -  Istruzione  e  ricerca -  Componente  1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi  di  istruzione:  dagli  asili
nido  alle  Universita' -  Riforma  1.2  «Riforma  del   sistema   di
formazione terziaria (ITS)» del PNRR; 
  Vista in  particolare,  la  Missione  4 -  Istruzione  e  ricerca -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di  istruzione:
dagli asili nido alle Universita' - Investimento  1.5  «Sviluppo  del
sistema  di  formazione  professionale  terziaria  (ITS)»  del  PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Visto  l'accordo  Ref.  ARES(2021)7947180  del  22  dicembre  2021,
recante «Recovery and Resilience  facility -Operational  arrangements
between the European Commission and Italy»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico  e  digitale,  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Vista la strategia per i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
2021-2030 della Commissione europea; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - «Revisione dei
percorsi dell'istruzione professionale  nel  rispetto  dell'art.  117
della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e
formazione professionale, a norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e,  in  particolare,
l'art. 7, comma 3; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione, reso nell'adunanza plenaria del 4 maggio 2023; 
  Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  delle  imprese  e
del made in Italy; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,
nella seduta del 10 maggio 2023 (Repertorio Atti n. 110/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Istituzione del Comitato nazionale ITS Academy 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il
Comitato nazionale ITS Academy (di  seguito  Comitato),  composto  da
dodici membri cosi' indicati: uno dal Ministero dell'istruzione e del
merito, con funzioni di presidente, uno dal Ministero delle imprese e
del made in Italy, uno dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,
uno dal Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della
cultura,  uno  dal  Ministero  della  salute,   uno   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca, uno  dal  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  uno  dal  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica e uno dal  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. I membri di cui al comma 1 sono indicati dagli altri  Ministeri,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  al
Ministero dell'istruzione e del merito, il quale provvede, nei trenta
giorni successivi, alla relativa nomina ai  fini  della  costituzione
del Comitato. L'incarico ha durata triennale e puo' essere  rinnovato
per una permanenza massima non superiore a sei anni. 
  3. Sono membri del Comitato a tutti gli effetti tre  rappresentanti
delle regioni, designati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome assicurando, secondo un principio di rotazione,  la
rappresentanza delle tre  macroaree  territoriali  del  Paese  (Nord,
Centro, Sud), e i cui  nominativi  vengono  comunicati  entro  trenta
giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  al  Ministero
dell'istruzione e del merito, il quale provvede,  nei  trenta  giorni
successivi, alla relativa nomina,  ai  fini  della  costituzione  del
Comitato. 
  In  analogia  a  quanto  previsto  dal  comma  2,   l'incarico   di
rappresentante delle  regioni  ha  durata  triennale  e  puo'  essere
rinnovato per una permanenza massima non superiore a sei anni. 
  4. Ferma restando la possibilita' di sostituire uno dei  membri  di
cui ai commi 1 e 3 ciascuna amministrazione, nazionale  e  regionale,
indica, tra soggetti appartenenti  alla  stessa  amministrazione,  un
rappresentante supplente per il caso di  assenza  o  impedimento  del
componente. 
  5. Il Presidente del Comitato, anche su proposta di  almeno  cinque
componenti, puo' invitare ai lavori rappresentanti degli ITS Academy,
nonche'  esperti  del  mondo  del  lavoro,  dell'istruzione  e  della
formazione, o ulteriori esperti, i quali partecipano senza diritto di
voto.