IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, che ha introdotto la disciplina temporanea dell'opzione per
l'affrancamento e per il rimpatrio degli utili previo versamento di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;
Visto, in particolare, il comma 95 dell'art. 1 della citata legge
n. 197 del 2022, che ha rinviato a un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'individuazione delle disposizioni di
attuazione della predetta disciplina;
Visto il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze 21
novembre 2001, n. 429, recante disposizioni in materia di tassazione
dei redditi di imprese estere partecipate;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante disposizioni in materia di versamenti unitari e di
compensazione;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recanti, tra le altre,
disposizioni in materia di sanzioni tributarie non penali
relativamente alle imposte dirette e in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Il presente decreto reca disposizioni per l'attuazione dei commi
da 87 a 95 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; ai fini
del presente decreto si intende per:
a) «Testo unico», il Testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
b) «controllo» il rapporto di controllo esistente ai sensi
dell'art. 167, commi 2 e 3, del Testo unico e con i termini
«controllante» e «controllato» i soggetti tra i quali sussiste detto
rapporto;
c) «soggetto non residente» il soggetto i cui utili e riserve di
utili formano oggetto dell'opzione;
d) «soggetto estero intermedio» il soggetto controllato residente
al di fuori del territorio dello Stato italiano, ovvero la stabile
organizzazione all'estero alla quale si applica il regime di cui
l'art. 168-ter del Testo unico, per il tramite del quale si detiene
la partecipazione nel soggetto non residente;
e) «utili e riserve di utili esteri» gli utili e le riserve di
utili non ancora distribuiti alla data del 1° gennaio 2023 al
soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello
Stato di cui all'art. 2, risultanti dal bilancio dei soggetti non
residenti relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
f) «partecipazione detenuta indirettamente» la partecipazione
detenuta nel soggetto non residente per il tramite di:
1) soggetti residenti controllati o stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti controllati di cui alla lettera d)
del comma 1 dell'art. 73 del Testo unico;
2) soggetti esteri intermedi.