IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, che ha introdotto  la  disciplina  temporanea  dell'opzione  per
l'affrancamento e per il rimpatrio degli utili previo  versamento  di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi; 
  Visto, in particolare, il comma 95 dell'art. 1 della  citata  legge
n.  197  del  2022,  che  ha  rinviato  a  un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze l'individuazione delle disposizioni  di
attuazione della predetta disciplina; 
  Visto il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze  21
novembre 2001, n. 429, recante disposizioni in materia di  tassazione
dei redditi di imprese estere partecipate; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante  disposizioni  in  materia  di  versamenti   unitari   e   di
compensazione; 
  Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito; 
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il  decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  recanti,  tra  le   altre,
disposizioni  in  materia   di   sanzioni   tributarie   non   penali
relativamente  alle  imposte  dirette  e  in  materia   di   sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni per l'attuazione dei commi
da 87 a 95 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; ai  fini
del presente decreto si intende per: 
    a) «Testo unico», il Testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917; 
    b) «controllo»  il  rapporto  di  controllo  esistente  ai  sensi
dell'art. 167, commi  2  e  3,  del  Testo  unico  e  con  i  termini
«controllante» e «controllato» i soggetti tra i quali sussiste  detto
rapporto; 
    c) «soggetto non residente» il soggetto i cui utili e riserve  di
utili formano oggetto dell'opzione; 
    d) «soggetto estero intermedio» il soggetto controllato residente
al di fuori del territorio dello Stato italiano,  ovvero  la  stabile
organizzazione all'estero alla quale si  applica  il  regime  di  cui
l'art. 168-ter del Testo unico, per il tramite del quale  si  detiene
la partecipazione nel soggetto non residente; 
    e) «utili e riserve di utili esteri» gli utili e  le  riserve  di
utili non ancora  distribuiti  alla  data  del  1°  gennaio  2023  al
soggetto partecipante residente o localizzato  nel  territorio  dello
Stato di cui all'art. 2, risultanti dal  bilancio  dei  soggetti  non
residenti  relativo  all'esercizio  chiuso  nel   periodo   d'imposta
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; 
    f) «partecipazione  detenuta  indirettamente»  la  partecipazione
detenuta nel soggetto non residente per il tramite di: 
      1) soggetti residenti controllati o stabili organizzazioni  nel
territorio dello Stato di soggetti controllati di cui alla lettera d)
del comma 1 dell'art. 73 del Testo unico; 
      2) soggetti esteri intermedi.