IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 18, comma 3, della legge 29  dicembre
1993, n. 580, secondo cui «le voci e gli importi dei diritti  di  cui
alla lettera d) del comma  1  [...],  sono  stabiliti,  modificati  e
aggiornati con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto
dei costi standard di gestione e di fornitura  dei  relativi  servizi
definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai  sensi  dell'art.
28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Attuazione  della  direttiva
2005/60/CE  concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'  della  direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; 
  Visto in particolare l'art. 21 del decreto legislativo 21  novembre
2007,  n.  231,  il  quale  stabilisce  che  la  comunicazione  delle
informazioni relative alla titolarita' effettiva di imprese dotate di
personalita' giuridica, persone giuridiche private nonche'  di  trust
produttivi di effetti giuridici rilevanti  e  di  istituti  giuridici
affini sia effettuata al registro delle imprese  per  l'iscrizione  e
conservazione nell'apposita sezione e nella sezione speciale; 
  Visto che il predetto art. 21 prevede, al comma 2, lettere e) e f),
nonche'  al  comma  4,  lettere  d)  e  d-bis),  che  l'accesso  alle
informazioni sulla titolarita' effettiva sia consentito  ai  soggetti
ivi indicati dietro il pagamento dei diritti  di  segreteria  di  cui
all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
  Visto il successivo comma 6 del medesimo art. 21,  ove  si  dispone
che i diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente
articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati,  nel  rispetto  dei
costi standard, con le modalita' di cui all'art. 18  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580; 
  Visto il decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
recante   «Regolamento   recante   disposizioni   in    materia    di
comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle  informazioni
relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita'
giuridica, di persone giuridiche  private,  di  trust  produttivi  di
effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di  istituti  giuridici
affini al trust», adottato  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  5,  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
  Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del  predetto  decreto,  il
quale prevede che con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  ai  sensi
dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
siano individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e
gli importi dei diritti di segreteria della camera di  commercio  per
gli adempimenti previsti dal decreto stesso; 
  Visto, altresi', il comma 2 del citato art. 8,  secondo  cui  «Sono
assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati
e quantificati  ai  sensi  del  comma  1:  a)  la  comunicazione,  la
variazione e la  conferma  dei  dati  e  delle  informazioni  di  cui
all'art. 3; b) l'accesso da  parte  dei  soggetti  obbligati  di  cui
all'art. 6; c) l'accesso da parte del pubblico  di  cui  all'art.  7,
comma 1; d)  l'accesso  di  qualunque  persona  fisica  e  giuridica,
compresa quella portatrice di interessi diffusi, di cui  all'art.  7,
comma 2»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, ove si dispone  la  modifica  della  denominazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  che  acquisisce  il  nome  di
«Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto il  decreto  con  cui  sono  stati  approvati  i  modelli  di
certificato  tipo  relativi  alla  titolarita'  effettiva  ai   sensi
dell'art. 24 del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 231 del 4 ottobre 2014, con cui, tra l'altro, e' stato adottato il
modello di certificato in lingua  inglese  in  attuazione  di  quanto
previsto dal comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9; 
  Visto  il  provvedimento  adottato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico - Direzione generale per il  mercato,  la  concorrenza,  il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione  XXII  -
Sistema camerale, prot. n. 180812 del  15  ottobre  2014,  avente  ad
oggetto «Certificati in lingua inglese - decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 18 settembre 2014 - visure  in  lingua  inglese  -
diritti di segreteria»; 
  Visto  il  provvedimento  adottato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  -  Direzione  generale  per  la   vigilanza   sugli   enti
cooperativi, le societa' e il sistema camerale - ex Divisione  III  -
Sistema camerale, dell'11 febbraio 2020, avente ad oggetto  «Rilascio
CNS  da  parte  delle  camere  di  commercio  -   Conclusione   della
sperimentazione   e   avvio   dell'erogazione   dei    nuovi    token
USB/Wireless»; 
  Visto il decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del  27
gennaio  2022,  concernente  il   finanziamento   per   l'anno   2022
dell'Organismo italiano di contabilita' (OIC), che ha previsto per le
imprese che concorrono al finanziamento  una  maggiorazione  di  euro
2,00; 
  Visto il decreto legislativo 15  novembre  2012,  n.  218,  recante
«Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2,  della  legge
13 agosto 2010, n. 136», che  esclude  il  rilascio  del  certificato
camerale con la dicitura antimafia; 
  Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23
marzo 2000, 15 maggio 2001, 30  ottobre  2001,  10  giugno  2003,  29
novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29
agosto 2007, 16 giugno 2008, 2 dicembre 2009, 17  giugno  2010  e  17
luglio 2012, che hanno apportato modificazioni ed  integrazioni  alle
tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre  1997
ed hanno modificato e introdotto ulteriori diritti di segreteria; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
22 novembre 2022 sulle cause  riunite  C-37/20  e  C-601/20,  che  ha
dichiarato invalido l'art. 1, punto 15, lettera c),  della  direttiva
(UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  30  maggio
2018, nella parte in cui ha modificato l'art. 30, paragrafo 5,  primo
comma, lettera c),  della  direttiva  (UE)  2015/849,  nel  senso  di
prevedere, nella versione cosi'  modificata,  che  gli  Stati  membri
provvedano affinche'  le  informazioni  sulla  titolarita'  effettiva
delle societa' e delle altre entita' giuridiche costituite  nel  loro
territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico; 
  Atteso che per costante giurisprudenza della  Corte  costituzionale
dalla richiamata  pronuncia  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea deriva la necessaria disapplicazione, in ossequio ai principi
di cui all'art. 11 della Costituzione, delle norme di diritto interno
con essa contrastanti; 
  Preso atto pertanto, in accordo con il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, della conseguente disapplicazione  della  disposizione
di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto  interministeriale  11
marzo 2022, n. 55; 
  Considerato inoltre che, alla luce di quanto statuito  dalla  Corte
di  giustizia  dell'Unione  europea  e  nelle  more   dell'intervento
legislativo necessario a dare  compiuta  attuazione  alla  pronuncia,
appare  necessario  limitare  la   consultazione   dei   dati   sulla
titolarita' effettiva delle  imprese  con  personalita'  giuridica  e
delle persone giuridiche private, trust e istituti  giuridici  affini
ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del ridetto decreto  11  marzo
2022, n. 55, nonche' ai soggetti che siano stati ritenuti detenere un
interesse giuridico rilevante e differenziato ai sensi  dell'art.  7,
comma 2, del medesimo decreto; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  istituire  appositi  diritti   di
segreteria relativi  ai  certificati  e  alle  visure  relative  alla
titolarita' effettiva di imprese dotate  di  personalita'  giuridica,
persone giuridiche private, trust e  istituti  giuridici  affini  per
consentire l'accesso da parte dei soggetti sopra individuati; 
  Ritenuto,  necessario  istituire  appositi  diritti  di  segreteria
relativi alla comunicazione di iscrizione, modificazione  e  conferma
della titolarita' effettiva al registro delle  imprese  da  parte  di
imprese con personalita' giuridica, persone giuridiche private, trust
e istituti giuridici affini; 
  Ritenuto,  inoltre,  necessario  istituire  appositi   diritti   di
segreteria relativi ai certificati e alle visure c.d. «ridotti» sulla
titolarita' effettiva di imprese dotate  di  personalita'  giuridica,
persone  giuridiche  private,  trust  e  istituti  giuridici   affini
estratti dai soggetti che, a seguito della  valutazione  di  apposita
richiesta motivata di accesso alla camera  di  commercio  competente,
siano stati ritenuti detenere  un  interesse  giuridico  rilevante  e
differenziato ai sensi dell'art. 7 del decreto 11 marzo 2022, n. 55; 
  Ritenuto necessario introdurre nuove voci relative alla titolarita'
effettiva alla tabella A; 
  Ritenuto necessario introdurre nuove note alle voci  relative  alla
titolarita' effettiva e relative sottovoci; 
  Ritenuto, altresi', necessario introdurre una nuova nota alle  voci
11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1,  18.1,  28.1,  29.1,  30.1,
40.1, 41.1, 42.1 relativa alla visura in  inglese  in  conformita'  a
quanto previsto dal provvedimento n.  180812  del  15  ottobre  2014,
citato; 
  Ritenuto  necessario  introdurre  una  nuova  nota  alla  voce  9.2
relativa all'erogazione  dei  token  USB/Wireless  in  conformita'  a
quanto previsto dal provvedimento dell'11 febbraio 2020, citato; 
  Ritenuto necessario aggiornare le voci  2.1  e  2.2  relative  alla
maggiorazione per l'anno  2022  per  le  imprese  che  concorrono  al
finanziamento dell'O.I.C; 
  Ritenuto  necessario  eliminare  il  rilascio  del  certificato  di
iscrizione nella sez. ord. (con dicitura antimafia), anagrafico  (con
dicitura  antimafia)  e  repertorio  economico  amministrativo   (con
dicitura antimafia) in conformita'  a  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 15 novembre 2012, n. 218; 
  Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la tabella A con le  voci
e note sopra riportate; 
  Ritenuto opportuno approvare e ripubblicare integralmente il  testo
della tabella A coordinato con le integrazioni sopra indicate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Diritti di segreteria 
 
  1. Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alla
tabella A, che forma parte integrante del presente decreto. 
  2. Il presente decreto acquista efficacia con decorrenza da  quanto
previsto nel provvedimento del Ministero delle imprese e del made  in
Italy adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del  decreto  11  marzo
2022, n. 55, fermo restando quanto previsto dall'art.  11,  comma  3,
del medesimo decreto con  riferimento  alla  consultazione  dei  dati
relativi alla titolarita' effettiva. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 aprile 2023 
 
                                            Il Ministro delle imprese 
                                               e del made in Italy    
                                                       Urso           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 811