IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Visto il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  recante
«Testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative», e, in particolare, l'articolo 26; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  maggio  2008  n.  115,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE», e, in particolare, l'articolo 16; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale», e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,  n.  56,  recante  «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per  l'acquisto  di
energia elettrica e gas naturale, nonche'  in  materia  di  salute  e
adempimenti fiscali», e, in particolare, l'articolo 1; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie  per  l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
interpretative volte a garantire  il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche e, in particolare,  la
riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione istituite
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made
in Italy; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per il contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei
           prezzi nel settore elettrico e del gas naturale 
 
  1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni  relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti  domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  sulla  base  del
valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29  dicembre
2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia reti e ambiente, tenendo  conto  di  quanto  stabilito  dalla
medesima Autorita' in attuazione dell'articolo  1,  comma  18,  della
medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di
euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dall'articolo  1,
comma 2, del decreto legge 30  marzo  2023,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. All'onere  derivante
dal presente comma, pari 110 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  si
provvede ai sensi del comma 3. 
  2. Al fine di contenere per il terzo  trimestre  2023  gli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di
regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  provvede  a  mantenere
azzerate, per il medesimo trimestre,  le  aliquote  delle  componenti
tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del
gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni
di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi del comma 3. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1  e  2  del  presente  articolo,
determinati in 285 milioni di euro per l'anno  2023,  si  provvede  a
valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul  bilancio
della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da
stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. 
  4. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e
settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5  per  cento.
Qualora  le  somministrazioni  di  cui   al   primo   periodo   siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di luglio, agosto  e  settembre  2023.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati  in  473,87  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6. 
  5. La disposizione  di  cui  al  comma  4  si  applica  anche  alle
forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30  maggio  2008  n.  115.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  da  parte
della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il  31
luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus  sociali
gas.