IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», che, all'art. 71, disciplina la dispensa dal servizio per infermita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante «Testo unico in materia di pensioni di guerra»; Visti, in particolare, gli articoli da 105 a 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che disciplinano la composizione e il funzionamento delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore; Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 932, recante provvidenze in favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e, in particolare, l'art. 3, in ordine ai requisiti prescritti per i familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilita' dell'assegno di benemerenza, tra cui, nei casi previsti, la condizione di invalidita' a proficuo lavoro; Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di invalidita' pensionabile e, in particolare, l'art. 8, concernente la definizione dello stato di inabilita' ai fini della concessione di prestazioni previdenziali ai familiari superstiti di iscritto o pensionato nell'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Visto l'art. 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, recante norme per il riconoscimento della invalidita' civile; Visto l'art. 13, della legge 8 agosto 1991, n. 274, che disciplina, per talune categorie di dipendenti pubblici, le modalita' per l'accertamento, ai fini pensionistici, dell'inabilita', assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio; Visto l'art. 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 94, recante provvidenze in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ, in particolare, in ordine ai requisiti prescritti per i familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilita' dell'assegno vitalizio, tra cui, nei casi previsti, la condizione di invalidita' a proficuo lavoro; Visto l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 del quale la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime, tra cui la gestione dei dipendenti pubblici operante presso il soppresso INPDAP ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, successivamente confluita nell'Istituto nazionale della previdenza sociale per effetto dell'art. 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Visto l'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la concessione della pensione di inabilita' ai dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa; Visto l'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, che rinomina le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile in commissioni mediche di verifica; Visto il decreto del Ministro del tesoro dell'8 maggio 1997, n. 187, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le modalita' applicative delle disposizioni contenute al citato art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, recante la disciplina per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, in particolare, gli articoli 4, 6 e 7, in tema di commissioni mediche di verifica e commissione medica superiore; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, recante «Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori», in cui, tra l'altro, sono disciplinati gli adempimenti delle commissioni mediche di verifica; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2005, recante rimodulazione della composizione e dei criteri di funzionamento, tra l'altro, delle commissioni mediche di verifica; Visto l'art. 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina la soppressione delle commissioni mediche di verifica, ad eccezione di quelle ubicate nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, recante l'individuazione della data dell'avvio delle funzioni del nuovo assetto territoriale e la rideterminazione delle competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante «Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica al servizio, a norma dell'art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e, in particolare, l'art. 4, recante l'individuazione degli organi sanitari chiamati a pronunciarsi in materia; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nei confronti dei dipendenti pubblici, ad eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; Visto l'art. 15, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che attribuisce alle commissioni mediche di verifica la competenza ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute; Vista la direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei criteri e delle procedure di selezione, tra l'altro, dei medici delle commissioni mediche di verifica e della commissione medica superiore; Visto l'art. 7, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che ha ripristinato gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermita' per causa di servizio in favore del personale della polizia locale; Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (di seguito decreto-legge), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'art. 45, comma 3- bis, come modificato dall'art. 13-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che dispone, a decorrere dal 1° giugno 2023, la soppressione delle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato, altresi', che il predetto comma 3-bis prevede il trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale di tutte le funzioni svolte dalle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e il conseguente subentro nell'attivita' di coordinamento, organizzazione e segreteria delle stesse, nonche' nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite; Visto il comma 3-ter del citato art. 45, che dispone, tra l'altro, che gli accertamenti di idoneita' e inabilita' lavorativa indicati nella norma siano effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalita' gia' in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Considerato che, ai sensi del comma 3-quater del suddetto art. 45 del decreto- legge, entro il 31 maggio 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalita' attuative del trasferimento di funzioni delle commissioni mediche di verifica, comprese le modalita' di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato, nonche' sono accertate, con il medesimo decreto, le somme allocate per le finalita' di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, a decorrere dal 1° giugno 2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Rilevata l'esigenza di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidita', di disabilita', di inabilita' e di inidoneita' di competenza delle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 45, comma 3-quater del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, ai sensi dell'art. 45, comma 3-bis, come modificato dall'art. 13-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, le modalita' attuative relative al trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle funzioni gia' svolte, sulla base di specifiche norme di legge, dalle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le norme di coordinamento per assicurare lo svolgimento delle predette funzioni.