IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato», che, all'art. 71, disciplina  la
dispensa dal servizio per infermita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  1978,
n. 915, recante «Testo unico in materia di pensioni di guerra»; 
  Visti, in particolare, gli articoli da 105 a 110 del citato decreto
del Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n.  915,  che
disciplinano la composizione e  il  funzionamento  delle  commissioni
mediche  per  le  pensioni  di  guerra  e  della  commissione  medica
superiore; 
  Vista la legge 22 dicembre 1980, n.  932,  recante  provvidenze  in
favore dei  perseguitati  politici  antifascisti  e  razziali  e,  in
particolare, l'art. 3,  in  ordine  ai  requisiti  prescritti  per  i
familiari superstiti aventi titolo al trattamento  di  reversibilita'
dell'assegno  di  benemerenza,  tra  cui,  nei  casi   previsti,   la
condizione di invalidita' a proficuo lavoro; 
  Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, in  materia  di  invalidita'
pensionabile e, in particolare, l'art. 8, concernente la  definizione
dello stato di inabilita' ai fini della  concessione  di  prestazioni
previdenziali  ai  familiari  superstiti  di  iscritto  o  pensionato
nell'assicurazione  generale  obbligatoria  dell'Istituto   nazionale
della previdenza sociale; 
  Visto  l'art.  3,  del  decreto-legge  30  maggio  1988,  n.   173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  1988,  n.  291,
recante norme per il riconoscimento della invalidita' civile; 
  Visto l'art. 13, della legge 8 agosto 1991, n. 274, che disciplina,
per  talune  categorie  di  dipendenti  pubblici,  le  modalita'  per
l'accertamento, ai fini pensionistici,  dell'inabilita',  assoluta  e
permanente, a qualsiasi proficuo lavoro, non derivante  da  causa  di
servizio; 
  Visto l'art. 1,  della  legge  29  gennaio  1994,  n.  94,  recante
provvidenze in favore degli  ex  deportati  nei  campi  di  sterminio
nazista KZ, in particolare, in ordine ai requisiti prescritti  per  i
familiari superstiti aventi titolo al trattamento  di  reversibilita'
dell'assegno vitalizio, tra cui, nei casi previsti, la condizione  di
invalidita' a proficuo lavoro; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto  1995,  n.  335  del
quale la  disciplina  del  trattamento  pensionistico  a  favore  dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del  regime
dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte  le  forme
esclusive o sostitutive di detto regime,  tra  cui  la  gestione  dei
dipendenti pubblici operante presso  il  soppresso  INPDAP  ai  sensi
dell'art.  4  del  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.   479,
successivamente confluita nell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale per effetto dell'art. 21, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214; 
  Visto l'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  che
prevede la concessione della pensione  di  inabilita'  ai  dipendenti
pubblici   iscritti    alle    forme    di    previdenza    esclusive
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  dell'Istituto   nazionale
della  previdenza  sociale,  nonche'  per  le  altre   categorie   di
dipendenti iscritti alle predette forme di  previdenza,  cessati  dal
servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio,  per  le
quali  gli  interessati  si  trovino   nell'assoluta   e   permanente
impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa; 
  Visto l'art. 2-bis, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  aprile
1997, n. 157, che rinomina le commissioni mediche periferiche per  le
pensioni di guerra e d'invalidita' civile in commissioni  mediche  di
verifica; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro  dell'8  maggio  1997,  n.
187, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  le
modalita' applicative delle disposizioni contenute al citato art.  2,
comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999,
n.  377,  recante  la  disciplina  per   il   riordino   e   per   la
semplificazione  del  procedimento   di   liquidazione   in   materia
pensionistica di guerra, in particolare, gli articoli 4, 6  e  7,  in
tema  di  commissioni  mediche  di  verifica  e  commissione   medica
superiore; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2001,
n. 461, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  per
il riconoscimento della  dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria  e
dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la  composizione
del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  12
febbraio 2004,  recante  «Criteri  organizzativi  per  l'assegnazione
delle  domande  agli  organismi  di  accertamento  sanitario  di  cui
all'art. 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  ottobre
2001, n. 461, ed approvazione dei modelli  di  verbale  utilizzabili,
anche per le trasmissioni in via telematica,  con  le  specificazioni
sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e  sulle  modalita'
di svolgimento dei lavori», in cui, tra  l'altro,  sono  disciplinati
gli adempimenti delle commissioni mediche di verifica; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
febbraio 2005, recante rimodulazione della composizione e dei criteri
di funzionamento, tra l'altro, delle commissioni mediche di verifica; 
  Visto l'art. 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che disciplina la soppressione delle commissioni mediche di verifica,
ad eccezione di quelle ubicate nei  capoluoghi  di  regione  e  nelle
province a speciale autonomia; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2010, recante l'individuazione della data  dell'avvio  delle
funzioni del nuovo assetto territoriale e la  rideterminazione  delle
competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n.
171, recante «Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici  nazionali  in  caso  di  permanente  inidoneita'
psicofisica al servizio, a  norma  dell'art.  55-octies  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»,  e,  in  particolare,  l'art.  4,
recante   l'individuazione   degli   organi   sanitari   chiamati   a
pronunciarsi in materia; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che prevede  l'abrogazione  degli  istituti  dell'accertamento  della
dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del  rimborso  delle
spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e  della
pensione privilegiata  nei  confronti  dei  dipendenti  pubblici,  ad
eccezione del personale appartenente al comparto  sicurezza,  difesa,
vigili del fuoco e soccorso pubblico; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto l'art. 15, comma 5, del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128,  che  attribuisce  alle  commissioni  mediche  di  verifica   la
competenza ai fini della dichiarazione di inidoneita'  del  personale
docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute; 
  Vista  la  direttiva  n.  27490  del  6  marzo  2015  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  per  l'individuazione  dei  criteri  e
delle  procedure  di  selezione,  tra  l'altro,  dei   medici   delle
commissioni mediche di verifica e della commissione medica superiore; 
  Visto l'art. 7, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
che ha ripristinato gli istituti dell'equo indennizzo e del  rimborso
delle spese di degenza per infermita' per causa di servizio in favore
del personale della polizia locale; 
  Visto  il  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73   (di   seguito
decreto-legge), convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto
2022, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  45,  comma  3-  bis,  come
modificato dall'art. 13-bis, comma 6, lettera a),  del  decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla  legge
16 dicembre 2022, n. 204, che dispone,  a  decorrere  dal  1°  giugno
2023, la soppressione delle commissioni mediche di verifica  operanti
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Considerato, altresi', che  il  predetto  comma  3-bis  prevede  il
trasferimento all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  di
tutte le  funzioni  svolte  dalle  commissioni  mediche  di  verifica
operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e il
conseguente subentro nell'attivita' di coordinamento,  organizzazione
e segreteria delle stesse, nonche' nei  rapporti  giuridici  relativi
alle funzioni ad esso trasferite; 
  Visto il comma 3-ter del citato art. 45, che dispone, tra  l'altro,
che gli accertamenti di idoneita' e  inabilita'  lavorativa  indicati
nella norma siano effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale con le modalita' gia' in  uso  per  l'assicurazione  generale
obbligatoria. 
  Considerato che, ai sensi del comma 3-quater del suddetto  art.  45
del decreto- legge, entro il 31 maggio 2023, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sono stabilite le  norme  di  coordinamento  e  le
modalita' attuative del trasferimento di funzioni  delle  commissioni
mediche di verifica, comprese  le  modalita'  di  eventuale  utilizzo
degli immobili in  uso  alle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato,
nonche' sono accertate, con il medesimo decreto,  le  somme  allocate
per le finalita' di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione
vigente, nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da trasferire all'INPS,  a  decorrere  dal  1°  giugno
2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  Rilevata l'esigenza di semplificare, razionalizzare  e  armonizzare
le procedure di accertamento e di  valutazione  delle  condizioni  di
invalidita', di  disabilita',  di  inabilita'  e  di  inidoneita'  di
competenza delle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai  sensi  dell'art.  45,  comma
3-quater del decreto-legge 21 giugno 2022,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in  particolare,
ai sensi dell'art. 45, comma 3-bis, come modificato dall'art. 13-bis,
comma 6, lettera a), del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
le  modalita'  attuative  relative  al   trasferimento   all'Istituto
nazionale della previdenza sociale delle funzioni gia' svolte,  sulla
base di specifiche norme  di  legge,  dalle  commissioni  mediche  di
verifica operanti nell'ambito del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  nonche'  le  norme  di  coordinamento  per  assicurare   lo
svolgimento delle predette funzioni.