IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale» ed in particolare l'art. 4, punto 23 e
l'art. 10, comma 1, lettera b); 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/689  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi  di
eradicazione e allo status di indenne  da  malattia  per  determinate
malattie elencate ed emergenti; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli  ufficiali
e  alle  altre   attivita'   ufficiali   effettuati   per   garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle
piante  nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,  recante  modifica  dei
regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE)  n.  1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429
e  (UE)  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021,  n.  27,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto il decreto legislativo del 5 agosto  2022,  n.  134,  recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/429; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023 con  il
quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 23, comma 1,  del  citato
decreto legislativo n. 134/2022, il manuale operativo per la gestione
del sistema di identificazione e registrazione I&R, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113  del  16  maggio
2023; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
«Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e),  f),  h),  i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016»,  e,  in
particolare  l'art.  10,  comma  1  che  prevede  la  definizione  di
modalita' operative specifiche per specie e tipologia produttiva  per
l'applicazione delle misure di  biosicurezza  previste  all'art.  10,
paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  del  14
marzo 2018 concernente «Definizione dei criteri di attuazione e delle
modalita' di accesso al  Fondo  per  l'emergenza  avicola,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; 
  Vista la nota del direttore generale della sanita'  animale  e  dei
farmaci veterinari n. 29049 del 20 novembre 2019 con  la  quale  sono
attualmente individuate le zone ad alto rischio A e B, pubblicata sul
sito istituzionale del Ministero della salute; 
  Considerato che il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli
stabilimenti che detengono pollame e' necessario al fine di prevenire
l'ingresso, lo sviluppo e la diffusione delle malattie  elencate  del
pollame ai sensi del regolamento  (UE)  2016/429  ed  in  particolare
l'influenza aviaria ad alta patogenicita' (HPAI); 
  Considerato  che  e'  necessario  prevedere  specifiche  misure  di
biosicurezza nelle zone ad alto rischio di introduzione e  diffusione
delle malattie elencate del pollame,  ed  in  particolare  dei  virus
HPAI,  coerentemente  con  la  definizione  di  biosicurezza  di  cui
all'art. 4, punto 23, del regolamento (UE)  2016/429  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
  Visto  l'accordo  del  25  luglio  2019  sancito  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano (rep. atti 125/CSR); 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  3  febbraio  2023
concernente le deleghe di attribuzione al  Sottosegretario  di  Stato
On. Marcello  Gemmato,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2023; 
  Sentito il Centro di referenza nazionale  per  l'influenza  aviaria
(CRNIA) operante presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie (IZSVE); 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, espresso nella seduta del  19  aprile  2023  (rep.  atti  n.
76/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo  n.
136 del 5 agosto 2022 ed in conformita' a  quanto  previsto  all'art.
10, paragrafo 1, lettera  b)  e  paragrafo  4  del  regolamento  (UE)
2016/429, di seguito  denominato:  «regolamento»,  sono  definite  le
modalita' operative specifiche per  l'applicazione  delle  misure  di
biosicurezza per gli stabilimenti in cui sono  detenuti  il  pollame,
per i mezzi per il trasporto del pollame e delle uova, per  i  centri
di imballaggio, per i centri di lavorazione uova  e  per  i  depositi
uova,  incluse  quelle  concernenti  le  misure  igienico   sanitarie
specifiche per fiere e mercati avicoli. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  fatte  salve
ulteriori misure di biosicurezza rafforzate previste dalla  normativa
europea e nazionale in  materia  di  prevenzione  e  controllo  delle
malattie dei volatili. 
  3. Il presente decreto si applica anche agli incubatoi, fatto salvo
quanto gia'  previsto  dalla  normativa  vigente  ai  fini  del  loro
riconoscimento.