IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale» ed in particolare l'art. 4, punto 23 e
l'art. 10, comma 1, lettera b);
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate
malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali
e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle
piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429
e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 134, recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/429;
Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023 con il
quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 134/2022, il manuale operativo per la gestione
del sistema di identificazione e registrazione I&R, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio
2023;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
«Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016», e, in
particolare l'art. 10, comma 1 che prevede la definizione di
modalita' operative specifiche per specie e tipologia produttiva per
l'applicazione delle misure di biosicurezza previste all'art. 10,
paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14
marzo 2018 concernente «Definizione dei criteri di attuazione e delle
modalita' di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi
dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
Vista la nota del direttore generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari n. 29049 del 20 novembre 2019 con la quale sono
attualmente individuate le zone ad alto rischio A e B, pubblicata sul
sito istituzionale del Ministero della salute;
Considerato che il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli
stabilimenti che detengono pollame e' necessario al fine di prevenire
l'ingresso, lo sviluppo e la diffusione delle malattie elencate del
pollame ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 ed in particolare
l'influenza aviaria ad alta patogenicita' (HPAI);
Considerato che e' necessario prevedere specifiche misure di
biosicurezza nelle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione
delle malattie elencate del pollame, ed in particolare dei virus
HPAI, coerentemente con la definizione di biosicurezza di cui
all'art. 4, punto 23, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l'accordo del 25 luglio 2019 sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano (rep. atti 125/CSR);
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023
concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato
On. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2023;
Sentito il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria
(CRNIA) operante presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie (IZSVE);
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, espresso nella seduta del 19 aprile 2023 (rep. atti n.
76/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.
136 del 5 agosto 2022 ed in conformita' a quanto previsto all'art.
10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE)
2016/429, di seguito denominato: «regolamento», sono definite le
modalita' operative specifiche per l'applicazione delle misure di
biosicurezza per gli stabilimenti in cui sono detenuti il pollame,
per i mezzi per il trasporto del pollame e delle uova, per i centri
di imballaggio, per i centri di lavorazione uova e per i depositi
uova, incluse quelle concernenti le misure igienico sanitarie
specifiche per fiere e mercati avicoli.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve
ulteriori misure di biosicurezza rafforzate previste dalla normativa
europea e nazionale in materia di prevenzione e controllo delle
malattie dei volatili.
3. Il presente decreto si applica anche agli incubatoi, fatto salvo
quanto gia' previsto dalla normativa vigente ai fini del loro
riconoscimento.