IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale» ed in particolare l'art. 4, punto 23 e l'art. 10, comma 1, lettera b); Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti; Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429; Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023 con il quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 134/2022, il manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione I&R, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2023; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016», e, in particolare l'art. 10, comma 1 che prevede la definizione di modalita' operative specifiche per specie e tipologia produttiva per l'applicazione delle misure di biosicurezza previste all'art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 marzo 2018 concernente «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalita' di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; Vista la nota del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari n. 29049 del 20 novembre 2019 con la quale sono attualmente individuate le zone ad alto rischio A e B, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della salute; Considerato che il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli stabilimenti che detengono pollame e' necessario al fine di prevenire l'ingresso, lo sviluppo e la diffusione delle malattie elencate del pollame ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 ed in particolare l'influenza aviaria ad alta patogenicita' (HPAI); Considerato che e' necessario prevedere specifiche misure di biosicurezza nelle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione delle malattie elencate del pollame, ed in particolare dei virus HPAI, coerentemente con la definizione di biosicurezza di cui all'art. 4, punto 23, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto l'accordo del 25 luglio 2019 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. atti 125/CSR); Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2023; Sentito il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria (CRNIA) operante presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE); Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 19 aprile 2023 (rep. atti n. 76/CSR); Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. In attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022 ed in conformita' a quanto previsto all'art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429, di seguito denominato: «regolamento», sono definite le modalita' operative specifiche per l'applicazione delle misure di biosicurezza per gli stabilimenti in cui sono detenuti il pollame, per i mezzi per il trasporto del pollame e delle uova, per i centri di imballaggio, per i centri di lavorazione uova e per i depositi uova, incluse quelle concernenti le misure igienico sanitarie specifiche per fiere e mercati avicoli. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve ulteriori misure di biosicurezza rafforzate previste dalla normativa europea e nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie dei volatili. 3. Il presente decreto si applica anche agli incubatoi, fatto salvo quanto gia' previsto dalla normativa vigente ai fini del loro riconoscimento.