IL DIRIGENTE GENERALE
della direzione V
del Dipartimento del Tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno,
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 27 settembre 2022, recante la
«Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari»;
Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 marzo 2023, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 e, in particolare,
l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di
procedere per il trimestre 1° gennaio 2023 - 31 marzo 2023 alla
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla
Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9
agosto 2016);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento al periodo 1° gennaio 2023 - 31 marzo 2023 e tenuto conto
della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento,
del valore medio del tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce
quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante
interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;
Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte
a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo
le modalita' indicate nella nota metodologica;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello
amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2
della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre
2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi
e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
«Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi», come
successivamente modificato e integrato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, di «Attuazione
della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la
vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che
abroga la direttiva 2000/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione
della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne
l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1° gennaio 2023 - 31 marzo 2023, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).