IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217
del 30 agosto 1967 e sul sito internet del Ministero - Sezione
qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Chianti classico» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290
del 20 ottobre 1984 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico»
ed approvato il relativo disciplinare di produzione
Visto il reg. esecuzione (UE) n. 2018/1786 del 19 novembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L/293 del
20 novembre 2018 e la rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. C/373 del 5 novembre 2019, con il quale e'
stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Chianti classico»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio vino Chianti classico con
sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), intesa ad ottenere la modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti classico»,
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6
dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei
vini «Chianti classico»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 90 del 14 aprile 2023, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Vista la nota datata 31 marzo 2023 del Consorzio vino Chianti
classico concernente la richiesta per rendere retroattive le
disposizioni di cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare
di produzione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia
2022 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in
possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne
sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di
controllo;
Vista la nota del 19 aprile 2023 della Regione Toscana, indirizzata
al Consorzio vino Chianti classico, con la quale la medesima dichiara
che nulla osta all'accoglimento della richiesta del Consorzio, a
condizione che sia garantita la piena tracciabilita' dei prodotti che
intendono fregiarsi del riferimento alle Unita' geografiche
aggiuntive, suggerendo di consentire l'utilizzo delle UGA in
etichetta a decorrere dai prodotti della vendemmia 2021;
Vista la comunicazione presentata in data 2 maggio 2023 dal
competente organismo di controllo, con la quale il medesimo dichiara
di poter verificare l'utilizzo delle Unita' geografiche aggiuntive
anche a tutte le vendemmie antecedenti l'entrata in vigore delle
nuove disposizioni, previa comunicazione sistematica da parte delle
aziende delle movimentazioni di vino atto e di vino certificato con
la specifica delle UGA;
Vista la nota del 26 maggio 2023 della Regione Toscana con la quali
la medesima regione, in seguito alla richiesta da parte del Ministero
di eventuali osservazioni in merito alla sopra citata dichiarazione
dell'Organismo di controllo, dichiara di non avere ulteriori
osservazioni da rappresentare in merito a quanto gia' espresso con
nota del 19 aprile 2023, rispetto a quanto dichiarato dall'OdC;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Chianti classico» ed il relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonche' per
rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2023/2024 e,
relativamente alla possibilita' di indicare in etichetta il
riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive, anche per le giacenze
di prodotti derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti che siano
rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione
consolidato con le medesime modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti
classico» cosi' come da ultimo modificato con il reg. esecuzione UE
n. 2018/1786, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 90 del 14 aprile 2023.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti
classico», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1,
e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente
negli allegati A e B del presente decreto.