IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA'
ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione
nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento
delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33
e 34;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di organizzazione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204
(nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2023,
n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni
«Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio,
del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici
che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica
agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n.
1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del
7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7
dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della
Commissione, del 21 dicembre 2021, recante «modalita' di applicazione
del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della
PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni».
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del
4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la
condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione
del 21 dicembre 2021 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la
trasparenza;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione
del 31 maggio 2022 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2021/2116 del. Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella
politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione
del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche
e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l'anno di domanda
2023;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n 914/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione,
dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonche' le
sanzioni amministrative applicatili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale ed alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre
2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico
della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione
finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087, recante
disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115
del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto
concerne i pagamenti diretti;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo
alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 1° marzo 2021, n. 99707, recante
attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto- legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, del 9 marzo 2023, n. 147385, recante la
«Disciplina del regime di condizionalita e dei requisiti minimi
relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al
benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e
individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande
di aiuto per lo sviluppo rurale»;
Ritenuto opportuno definire le procedure per la presentazione e la
modifica delle domande di sostegno e di pagamento degli interventi a
superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR
2023-2027 e quelli finanziati dal FEASR 2014-2022;
Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nel corso della seduta del 22 marzo 2023;
Decreta:
Art. 1
Procedure per la presentazione e la modifica delle domande di aiuto e
di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo
rurale finanziati dal FEASR 2023-2027
1. Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di
aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui
ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021, citati in
premessa.
2. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2022/1173, la domanda di aiuto contiene necessariamente gli elementi
di seguito, elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi
dell'art. 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la
possibilita' che i loro dati personali siano trattati da organismi
nazionali o dell'Unione, conformemente al paragrafo 1 del medesimo
art. 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai
regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:
a) identita' del beneficiario, compresa, se del caso,
l'identificazione del gruppo al quale partecipa, come definito
all'art. 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio e come stabilito dall'art. 59, paragrafo 4,
del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le
informazioni minime stabilite dall'art. 44 del regolamento (UE)
2022/128;
b) gli interventi richiesti e le relative informazioni
dettagliate;
c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni
di ammissibilita', obblighi e altri requisiti pertinenti per
l'intervento oggetto di domanda;
d) informazioni pertinenti per la condizionalita';
e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la
corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui
all'art. 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione
agli interventi oggetto della domanda di aiuto.
3. Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116, la domanda
di aiuto per i pagamenti a superficie dello sviluppo rurale, e'
presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato di
cui all'art. 5 regolamento (UE) 2022/1173, fornito dall'organismo
pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del
Sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo
aziendale. Relativamente agli interventi a capo richiesti dal
beneficiario nella domanda di aiuto basata sugli animali, le
informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi
del sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo
aziendale. E' cura del beneficiario, prima della presentazione della
domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale relative
alla propria consistenza zootecnia con le informazioni presenti nella
Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).
4. La domanda geospaziale, che contiene le informazioni di cui al,
comma 2 del presente articolo, reca altresi' le informazioni di cui
all'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.
5. Le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in
parte, dal richiedente entro i trenta giorni solari successivi al
termine per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento.
6. In caso di non conformita' alle condizioni di ammissibilita',
rilevate tramite i controlli amministrativi e il sistema di
monitoraggio della superficie, l'organismo pagatore informa i
beneficiari, consentendo la possibilita' di modificare o ritirare la
domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non
conformita', con le modalita' fissate dall'organismo pagatore.
7. Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi
forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in
qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori
palesi riconosciuti dall'autorita' competente. Si considera errore
palese quello rilevabile dall'amministrazione sulla base delle
ordinarie attivita' istruttorie.