IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,
con modificazioni, nella legge 18  novembre  2019,  n.  132,  recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni»,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e in particolare l'art. 3, comma 1, ai  sensi  del  quale
«Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  assume
la denominazione  di  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste»; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  9361300  del  4  dicembre  2020,
registrato alla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 2021 al n. 14  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  35
dell'11 febbraio 2021, con il quale sono stati individuati gli uffici
dirigenziali  non  generali  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il  10  settembre  2020,
con il quale il dott. Oreste Gerini e' stato nominato direttore della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche  competitive
della  qualita'  agroalimentare,  della  pesca  e   dell'ippica   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  Regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  27  novembre  2019,  relativo  all'informativa  sulla
sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088; 
  Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che reca il  principio
di non arrecare un danno  significativo  (DNSH,  «Do  no  significant
harm»), e ferma restando  l'inammissibilita'  alle  agevolazioni  dei
progetti riferiti agli ambiti di attivita' esclusi di cui all'art.  2
del presente decreto; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio «non arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139  della  Commissione
del 4 giugno 2021, che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e
notificata all'Italia dal segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione   e   snellimento   delle   procedure»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del  menzionato
decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che  «le  amministrazioni  di
cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che,  in  sede  di  definizione
delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40
per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la delibera  del  CIPE  n.  63  del  26  novembre  2020,  che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma  1,  lettera  ggggg-bis  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  che  disciplina  il
principio di unicita' dell'invio, secondo il quale  ciascun  dato  e'
fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile  dal
sistema informativo ricevente; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione»,   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  14  ottobre  2021,  n.  21,  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  29  ottobre  2021,  n.  25,  «Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR) -  Rilevazione  periodica
avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 30  dicembre  2021,  n.  32,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31  dicembre  2021,  n.  33,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce
alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le
condizioni e i criteri in base ai quali le  stesse  possono  imputare
nel  relativo  quadro  economico  i  costi  per   il   personale   da
rendicontare  a  carico  del  PNRR  per  attivita'   specificatamente
destinate a realizzare i singoli progetti a titolarita'; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  24  gennaio  2022,  n.  6,  recante
«Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR) -  Servizi   di
assistenza tecnica per le amministrazioni titolari  di  interventi  e
soggetti attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 10  febbraio  2022,  n.  9,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  29  aprile  2022,  n.  21,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per
gli  investimenti  complementari  -  Chiarimenti  in   relazione   al
riferimento  alla  disciplina  nazionale  in  materia  di   contratti
pubblici  richiamata  nei   dispositivi   attuativi   relativi   agli
interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  21  giugno  2022,  n.  27,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio  delle
misure PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF  del  4  luglio  2022,  n.  28,  recante
«Controllo di regolarita' amministrativa e contabile  dei  rendiconti
di contabilita' ordinaria e di contabilita'  speciale.  Controllo  di
regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di  gestione  delle
risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  26  luglio  2022,  n.  29,  recante
«Circolare delle procedure finanziarie PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF dell'11  agosto  2022,  n.  30,  recante
«Circolare sulle  procedure  di  controllo  e  rendicontazione  delle
misure PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022,  n.  32,  recante
«Piano nazionale ripresa e resilienza - acquisto di immobili a valere
sul PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 13  ottobre  2022,  n.  33,  recante
«Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio  di  non
arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 17  ottobre  2022,  n.  34,  recante
«Linee guida metodologiche per la  rendicontazione  degli  indicatori
comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 7  dicembre  2022,  n.  41,  recante
«Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  -  Rendicontazione
milestone/target connessi alla terza «Richiesta  di  pagamento»  alla
C.E.»; 
  Vista la circolare RGS-MEF  del  2  gennaio  2023,  n.  1,  recante
«Controllo preventivo di regolarita' amministrativa  e  contabile  di
cui al decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.  123.  Precisazioni
relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Vista la circolare RGS-MEF  del  13  marzo  2023,  n.  10,  recante
«Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative  per  il  controllo
preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilita'  speciali
PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»; 
  Vista la circolare RGS-MEF  del  22  marzo  2023,  n.  11,  recante
«Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli  milestone
e target»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 (Tabella A), relativo all'assegnazione delle  risorse  in
favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi  PNRR  e
corrispondenti milestone e target, che  assegna  al  Ministero  delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  la  somma   di   euro
1.500.000.000,00 (euro un miliardo e cinquecento milioni/00)  per  la
realizzazione di un «Parco Agrisolare» nell'ambito della  Missione  2
«Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente  1  «Economia
circolare  e  agricoltura  sostenibile»,  Investimento   2.2   «Parco
Agrisolare»; 
  Vista la misura M2C1 -  Investimento  2.2  «Parco  Agrisolare»  che
prevede, con una dotazione pari a  1.500.000,00  euro,  «il  sostegno
agli investimenti nelle strutture produttive  del  settore  agricolo,
zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti
esistenti  e  costruire   nuovi   tetti   isolati,   creare   sistemi
automatizzati di ventilazione  e/o  di  raffreddamento  e  installare
pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli
accumulatori.» 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR,  e  in
particolare,  per  la   misura   M2C1 -   Investimento   2.2   «Parco
Agrisolare»: 
    il target M2C1-4, da  conseguire  entro  il  31   dicembre  2022:
«Identificazione dei progetti beneficiari con un valore  totale  pari
ad   almeno   al   30   %   delle   risorse   finanziarie   assegnate
all'investimento»; 
    il target M2C1-5,  da  conseguire  entro  il  31  dicembre  2023:
«Devono essere individuati  i  progetti  beneficiari  con  un  valore
totale pari ad almeno il 50 %  delle  risorse  finanziarie  assegnate
all'investimento»; 
    il target M2C1-6,  da  conseguire  entro  il  31  dicembre  2024:
«Identificazione dei progetti beneficiari con un valore  totale  pari
al 100 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento»; 
    il target M2C1-9, da conseguire entro il 30 giugno 2026:  «Almeno
375 000 kW di capacita' di generazione di energia solare installata»; 
  Considerato  che  le  amministrazioni  titolari  degli   interventi
adottano  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi
e obiettivi; 
  Visto     l'accordo,     denominato     Operational     Arrangement
(Ref.Ares(2021)7947180-22 dicembre 2021), siglato  dalla  Commissione
europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021,  ed  in  particolare
gli allegati I e II che riportano per il Target M2C1-5: 
    nel campo meccanismo di verifica «Pubblicazione del decreto,  che
assegna almeno il 50% delle risorse finanziarie totali, sul sito  web
dell'autorita'   esecutiva   https://www.politicheagricole.it/_-   Il
decreto individua i beneficiari di tali risorse finanziarie e vengono
fornite copie degli inviti a presentare proposte.»; 
    nel campo ulteriori  specificazioni:  «Gli  investimenti  saranno
attuati mediante inviti a presentare proposte allo scopo di garantire
l'uso efficiente, efficace e pieno delle risorse finanziarie»; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C  485/01)
e, in particolare, i punti (144), (146 lettera b), (152 lettere  b  e
c), (153), dal (169) al (177); 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  U.E.  L187  del  26  giugno  2014,  con  incluso
l'Allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese; 
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  38  e  41   del   predetto
regolamento (UE) n. 651/2014  «General  Block  Exemption  Regulation»
(GBER); 
  Visto il regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020,  che  modifica,
tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando  la
validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2023; 
  Visto il regolamento UE 2022/2472 della commissione del 14 dicembre
2022,  che  dichiara  compatibili  con   il   mercato   interno,   in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52
della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro delle imprese  e
del made in Italy con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e
delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 31 maggio 2017,
n. 115, recante la  disciplina  per  il  funzionamento  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e  valorizzazione  dei  giovani  ed  il   superamento   del   divario
territoriale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche
e integrazioni; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e  la  Guardia  di  Finanza  del  17  dicembre  2021,  avente
l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione  e  garantire
un adeguato presidio di legalita' a tutela delle  risorse  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza; 
  Atteso che il presente intervento fornisce un contributo al  clima,
come da allegato VI del regolamento UE 2021/241,  e  che  nell'ambito
della misura saranno selezionati progetti coerenti  con  i  campi  di
intervento  029  (energia  rinnovabile  solare)  e  024   (efficienza
energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno); 
  Visto il decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022,  recante
«Interventi  per  la  realizzazione  di  impianti   fotovoltaici   da
installare  su  edifici  a  uso  produttivo  nei  settori   agricolo,
zootecnico e agroindustriale, da  finanziare  nell'ambito  del  PNRR,
Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»; 
  Visto il decreto  ministeriale  integrativo  del  14  luglio  2022,
recante «Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  attivazione  della
misura PNRR,  Missione  2,  Componente  1,  Investimento  2.2  «Parco
Agrisolare»; 
  Visto l'avviso pubblico del 23  agosto  2022  e  i  suoi  allegati,
recanti le modalita' di presentazione delle domande di  accesso  alla
realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso
produttivo nei settori agricolo,  zootecnico  e  agroindustriale,  da
finanziare  nell'ambito  del  PNRR,   Missione   2,   componente   1,
investimento 2.2 «Parco Agrisolare» e sue successive modifiche; 
  Preso atto dell'elenco dei destinatari delle risorse  trasmesso  da
GSE S.p.a. in data 19 dicembre 2022, per un importo complessivo  pari
ad  euro  451.300.836,59,  e  nelle  more  del  completamento   delle
istruttorie sulle altre domande presentate a valere sul  primo  bando
da parte del medesimo soggetto attuatore; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  654947  del  21  dicembre  2022
recante l'elenco dei destinatari ammessi a  finanziamento  con  fondi
afferenti al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -
Missione 2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 - Parco Agrisolare,
finanziato dall'Unione europea; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2023 recante gli elenchi
finali dei destinatari ammessi a finanziamento con i fondi  afferenti
al Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR) -  Missione  2
Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, finanziato
dall'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a)   Autoconsumo:   qualora    un'azienda    agricola    realizzi
l'investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici,
gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e'
quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda  e  se  la
loro capacita' produttiva annua non supera  il  consumo  medio  annuo
combinato di energia  termica  ed  elettrica  dell'azienda  agricola,
compreso quello familiare. Per  quanto  riguarda  l'elettricita',  la
vendita di energia elettrica e' consentita  nella  rete  purche'  sia
rispettato il limite di autoconsumo medio annuale; 
    b)  Autoconsumo  condiviso:  qualora   piu'   aziende   agricole,
costituite in  forma  aggregata,  realizzino  l'investimento  per  la
produzione di energia da impianti  fotovoltaici,  gli  impianti  sono
ammissibili  agli  aiuti  unicamente  se  l'obiettivo  e'  quello  di
soddisfare al piu' il  fabbisogno  energetico  di  tutti  i  soggetti
beneficiari. Le aziende agricole che costituiscono l'aggregato devono
ricadere tutte nella  medesima  Tabella  di  cui  all'allegato  A  al
presente decreto; 
    c) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette
riforme  e  priorita'  di  investimento  correlate  ad   un'area   di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 
    d) DNSH: principio «Do No Significant Harm», sancito dall'art. 17
del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale  non  e'  ammissibile
finanziare  interventi   che   arrechino   un   danno   significativo
all'ambiente; 
    e) Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia: fondo di cui
all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30  dicembre  2020,  n.
178; 
    f) Frode: comportamento illecito col  quale  si  mira  a  eludere
precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella
Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli  interessi
finanziari delle Comunita' europee, la «frode» in materia di spese e'
qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: 
      all'utilizzo  o  alla  presentazione  di  dichiarazioni  o   di
documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o
la ritenzione illecita di fondi  provenienti  dal  bilancio  generale
delle Comunita' europee o dai bilanci gestiti dalle Comunita' europee
o per conto di esse; 
      alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione  di
un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; 
      alla distrazione di tali fondi per fini diversi da  quelli  per
cui essi sono stati inizialmente concessi; 
    g)  Frode  sospetta:  irregolarita'  che,  a  livello  nazionale,
determina l'inizio di un procedimento  amministrativo  o  giudiziario
volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale,  e,
in particolare, l'esistenza  di  una  frode  ai  sensi  dell'art.  1,
paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995  relativa
alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; 
    h) GBER: regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
    i) GDPR: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE; 
    j) Impresa: ogni entita', indipendentemente dalla forma giuridica
rivestita,  che  eserciti  un'attivita'  economica,   come   definita
nell'allegato I del regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione
del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE)  2022/2472,
che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole,  medie
e grandi imprese; 
    k) Intervento: progetto  realizzabile  nell'ambito  della  misura
M2C1. I 2.2, oggetto del  presente  decreto,  per  il  raggiungimento
degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato  attraverso
un Codice unico di progetto (CUP),  esso  rappresenta  la  principale
entita' del monitoraggio quale unita'  minima  di  rilevazione  delle
informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica; 
    l) Milestone (lett. «pietra miliare»): traguardo  qualitativo  da
raggiungere tramite una determinata  misura  del  PNRR  (riforma  e/o
investimento), che rappresenta un  impegno  concordato  con  l'Unione
europea o a  livello  nazionale  (es.  legislazione  adottata,  piena
operativita' dei sistemi IT, ecc.); 
    m) Ministero: il  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    n)  Missione:  risposta,  organizzata   secondo   macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti; 
    o) Orientamenti: orientamenti per gli aiuti di Stato nei  settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01); 
    p) Piattaforma informatica: piattaforma telematica  allestita  ad
hoc per la raccolta delle domande di partecipazione; 
    q) PNRR (o  Piano):  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
approvato definitivamente con decisione di esecuzione  del  Consiglio
ECOFIN del  13  luglio  2021,  che  ha  recepito  la  proposta  della
Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM(2021) 344); 
    r) Proposta:  iniziativa  presentata  dal  soggetto  beneficiario
avente ad  oggetto  la  realizzazione  di  un  intervento  principale
(l'installazione di  pannelli  fotovoltaici)  e,  unitamente  a  tale
attivita', l'eventuale realizzazione di  uno  o  piu'  interventi  di
riqualificazione delle strutture oggetto di intervento finalizzate al
conseguimento di un maggior  livello  di  efficientamento  energetico
attraverso la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente,
sostituito con piu' efficienti e sicuri sistemi di isolamento e/o  il
miglioramento della coibentazione e  dell'areazione  delle  coperture
oggetto di intervento cio' in quanto connesse al conseguimento di una
maggiore   efficienza   energetica.   L'iniziativa   potra'    essere
selezionata  e  finanziata  nell'ambito  della  Misura  oggetto   del
presente  decreto,  ove  rispondente  ai  requisiti  richiesti  dallo
stesso; 
    s) Provvedimenti: i bandi e gli altri atti emanati dal  Ministero
in attuazione  del  presente  decreto  o,  sulla  base  dell'atto  di
regolazione dei rapporti  con  il  Ministero,  emanati  dal  soggetto
gestore; 
    t) RPD: responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37
del GDPR; 
    u) RUP: Responsabile unico del procedimento ex art. 4 e ss. della
legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    v) Rendicontazione delle spese: attivita' necessaria a comprovare
la corretta esecuzione finanziaria del progetto; 
    w) Settore agricolo: l'insieme delle imprese attive  nel  settore
della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli
di cui ai punti (33)9, (33)46, (33)47 degli orientamenti; 
    x)  Soggetto  beneficiario:  l'impresa  del  settore  agricolo  e
agroalimentare, rientrante nelle categorie  di  cui  all'art.  4  del
presente decreto, che realizza gli  interventi  di  cui  al  presente
decreto, ne  sostiene  i  relativi  costi  ed  ha  la  disponibilita'
dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto
dei predetti interventi, e che riceve il contributo; 
    y) Soggetto attuatore: gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.,
cui e' affidata la gestione della misura mediante atto che ne  regola
i rapporti con il Ministero; 
    z)  Target:  traguardo  quantitativo  da   raggiungere   mediante
l'attuazione  di  una  determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o
investimento), che rappresenta un  impegno  concordato  con  l'Unione
europea  o  a  livello  nazionale,  misurato  tramite  un  indicatore
specifico.